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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 ottobre 2020 

G.U.R.I. 10 dicembre 2020, n. 306

Determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri e, in particolare, l'art. 28;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009, recante determinazione delle tariffe per l'attività ispettiva condotta a bordo delle unità mercantili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2009;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe di cui al richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009, in attuazione di quanto previsto all'art. 28 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività ispettive svolte dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per le ispezioni previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53:

a) agli articoli 16 e 17, quando da tali ispezioni deriva un provvedimento di fermo della nave;

b) agli articoli 20 e 24 (allegato IX), per verificare la rispondenza della nave ai pertinenti requisiti delle convenzioni internazionali, a seguito di provvedimento di rifiuto di accesso ai porti.

Art. 2

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività di cui all'art. 1 sono poste a carico dell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario.

2. Le relative tariffe, stabilite negli allegati I e II, sono aggiornate ogni tre anni.

3. I relativi importi, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato, sono corrisposti antecedentemente alla revoca del provvedimento di fermo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) o del provvedimento di rifiuto di accesso di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53. In alternativa al versamento, è consentita la fornitura di garanzia sufficiente per il rimborso degli importi medesimi.

Art. 3

Modalità di pagamento

1. Il pagamento dovuto è effettuato mediante versamento alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento sono specificati:

a) il riferimento «tariffe per l'attività ispettiva a bordo delle unità mercantili straniere» con indicazione dell'art. 16, 17, 20 o 24 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, in relazione al tipo di ispezione effettuata;

b) l'amministrazione che effettua le prestazioni: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 3, dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009, in premessa richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 20 ottobre 2020

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DE MICHELI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GUALTIERI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2020

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg n. 3520

ALLEGATO I

(art. 2)

TARIFFE PER I SERVIZI RESI DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PER LE ISPEZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 16, 17, 20 E 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2011, N. 53

Ispezione dettagliata (art. 16 del decreto legislativo n. 53/2011):

Tariffa euro 623,42;

Ispezione estesa (art. 17 del decreto legislativo n. 53/2011):

Tariffa euro 1.169,98;

Ispezione a seguito di provvedimento di rifiuto o di divieto di accesso ai porti (articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 53/2011):

Tariffa euro 649,04.

ALLEGATO II

(art. 2)

TARIFFE AGGIUNTIVE PER I SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO I, RESI DAL PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA FUORI DALLA SEDE ORDINARIA DI SERVIZIO E/O OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO

Per missione effettuata e per ogni ispettore intervenuto:

in territorio nazionale: tariffa aggiuntiva euro 132,84;

in territorio estero: tariffa aggiuntiva euro 1.317,63.

Per ogni ora (o sua frazione) di servizio reso da un ispettore fuori dall'orario di lavoro ordinario:

in giornate lavorative: tariffa aggiuntiva euro 20,79;

in giornate non lavorative: tariffa aggiuntiva euro 23,51.