
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 settembre 2020, n. 168
G.U.R.I. 15 dicembre 2020, n. 310
Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Visto, in particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, secondo il quale, con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorità competente sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11;
Visti, inoltre, l'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale e gli articoli 22 e 23 del citato decreto, in materia di prova attitudinale o tirocinio di adattamento;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo del 28 gennaio 2016, n. 15, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»):
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2019;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche europee in data 26 settembre 2019;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in data 7 luglio 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Contenuto della prova attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ha luogo almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi, presso il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, fermo quanto previsto dagli articoli 22, comma 8-ter, e 23, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui hanno inizio le sessioni di esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1 che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente decreto, che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
4. La prova scritta, che ha luogo in una o più giornate consecutive e della durata massima ciascuna di sette ore, consiste nello svolgimento di due elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
5. L'eventuale prova pratica, della durata massima di sei ore, consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1, sull'ordinamento e la deontologia professionale e può vertere sugli elaborati scritti del candidato.
7. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A che è trasmesso ai candidati, mediante posta elettronica certificata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della prova.
Commissione d'esame
1. Presso il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti, compreso il presidente.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio di cui al comma 1 iscritti all'albo dei tecnologi alimentari con almeno dieci anni di anzianità. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate nell'allegato A al presente decreto. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione ovvero tra i magistrati del distretto della Corte di appello di Roma che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.
3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, delibera con la presenza del presidente e dei componenti effettivi o supplenti nella misura di cinque componenti per la validità della seduta, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente effettivo con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio di cui al comma 1, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonchè i compensi determinati dal Consiglio di cui al comma 1 sono a carico del predetto Consiglio.
Vigilanza sugli esami
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla commissione prevista dall'articolo 3, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
Svolgimento dell'esame
1. Il richiedente presenta al Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B del presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, rilasciata in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a copia di un documento di identità.
2. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione da parte della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda, almeno sessanta giorni prima della prova, nonchè alla Direzione generale degli affari interni del Ministero della giustizia.
Valutazione della prova attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi coloro che hanno riportato alla prova scritta o alla prova pratica una votazione minima complessiva pari a trenta punti. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta. La previsione di cui al periodo precedente si applica anche quando è prevista la sola prova orale.
2. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.
4. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale.
Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento
1. Il tirocinio di adattamento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 deve avere una durata adeguata commisurata alle accertate esigenze dell'adattamento e comunque, una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A del presente decreto che sono state indicate nel decreto di riconoscimento di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a dieci anni.
3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.
4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.
5. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esercita la vigilanza sul tirocinio ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento dello stesso, tramite il presidente del Consiglio dell'ordine regionale cui è iscritto il professionista di cui al comma 3 del presente articolo. Il professionista, presso il quale il richiedente svolge il tirocinio, ricevuta copia della delibera di inizio del tirocinio dal presidente del Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, comunica al presidente del Consiglio dell'ordine regionale le linee generali cui si atterrà durante il tirocinio.
Elenco dei professionisti
1. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari istituisce un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento.
2. Tale elenco, composto da tecnologi alimentari che esercitano la professione da almeno dieci anni è aggiornato annualmente su designazione dei Consigli regionali dell'ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti stessi.
3. Una copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio regionale dell'ordine.
Obblighi del tirocinante
1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile del codice deontologico dei tecnologi alimentari.
Registro dei tirocinanti
1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio dell'ordine nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b) gli estremi del decreto di riconoscimento di cui al comma 1;
c) la data di decorrenza dell'iscrizione;
d) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, l'ordine regionale, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
e) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
f) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
g) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
h) la data della cancellazione con relativa motivazione.
Iscrizione
1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza presentata al Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C del presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.
3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di identità;
b) copia del decreto di riconoscimento adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, rilasciata in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;
d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera, in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie sono autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi è anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione è inviata al Consiglio dell'ordine nazionale mediante posta elettronica certificata oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta pressa gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio dell'ordine nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.
Delibera di iscrizione
1. Il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio dell'ordine nazionale.
3. La segreteria del Consiglio dell'ordine nazionale provvede, entro quindici giorni, a dare comunicazione della delibera adottata mediante posta elettronica certificata all'interessato, al professionista ed al Consiglio regionale dell'ordine presso cui il professionista è iscritto, nonchè al Ministero della giustizia.
4. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato.
Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio
1. Ogni sei mesi il professionista presso cui l'interessato svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, in cui dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio regionale che vi appone il visto.
2. Entro quindici giorni dal compimento del tirocinio, il professionista trasmette al Consiglio dell'ordine nazionale e al Consiglio regionale dell'ordine, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio dell'ordine nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio: qualora ritenga, al contrario di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.
Sospensione e interruzione del tirocinio
1. Il tirocinio è sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisce l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonchè della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio dell'ordine nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio dell'ordine nazionale con provvedimento comunicato mediante posta elettronica certificata all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni.
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;
d) rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) del presente articolo, la delibera del Consiglio dell'ordine nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata mediante posta elettronica certificata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
Sospensione dal registro dei tirocinanti
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera di cui al comma 1 è comunicata mediante posta elettronica certificata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 settembre 2020
Il Ministro: BONAFEDE
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2687
ALLEGATO A
(articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1)
ELENCO DELLE MATERIE
1. PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
2. OPERAZIONI UNITARIE DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE
3. MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI E DEI PRODOTTI FERMENTATI
4. MACCHINE E IMPIANTI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE
5. CHIMICA DEGLI ALIMENTI
6. ANALISI CHIMICA, FISICA E SENSORIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
7. TECNOLOGIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI
8. TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI
9. GESTIONE DELLA QUALITA'
10. IGIENE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI ALIMENTARI
11. TECNOLOGIA DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA
12. NUTRIZIONE UMANA