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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2041 DELLA COMMISSIONE, 11 dicembre 2020

G.U.U.E. 14 dicembre 2020, n. L 420

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 quanto riguarda il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e analizzare in considerazione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 gennaio 2021

Applicabile dal: 1° gennaio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione (3) stabilisce nell'allegato II il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare ai fini del programma di controllo previsto da tale regolamento allo scopo di garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari.

2) Con il recesso del Regno Unito dall'Unione e la fine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020 sono necessari adattamenti volti ad assicurare che il programma rimanga rappresentativo del mercato dell'Unione e il numero complessivo di campioni rimanga sufficiente per il conseguimento degli obiettivi del programma.

3) In passato il Regno Unito ha contribuito con un numero significativo di campioni, proporzionato alla sua popolazione. D'ora in avanti il numero di campioni che il Regno Unito è tenuto a raccogliere dovrebbe essere adattato nei confronti dell'Irlanda del Nord e in funzione delle dimensioni della popolazione di tale territorio.

4) Anche il numero di campioni raccolti dagli Stati membri dovrebbe essere adattato di conseguenza per mantenere un numero complessivo di campioni sufficiente in relazione al considerando 3 del regolamento (UE) 2020/585.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585.

6) Per consentire agli Stati membri di ottemperare agli obblighi di analisi, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 70 del 16.3.2005.

(2)

GU L 29 del 31.1.2020.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione, del 27 aprile 2020, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 135 del 29.4.2020).

Art. 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato II, punto 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/585, la tabella è sostituita dalla seguente:

BE 15
BG 15
CZ 15
DK 12
DE 106
EE 12
IE 12
EL 15
ES 55
FR 78
HR 12
IT 75
CY 12
LV 12
LT 12
LU 12
HU 15
MT 12
NL 20
AT 15
PL 51
PT 15
RO 22
SI 12
SK 12
FI 12
SE 15
Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord [1] 12
NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683

.

______________

[1] Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il presente regolamento si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.