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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2020, n. 177 

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 45 G.U.R.I. 29 dicembre 2020, n. 321

Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» e, in particolare, l'articolo 4 ai sensi del quale le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dalla medesima legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data della sua entrata in vigore e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data;

Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 27 maggio 2019, n. 51, recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari», ai sensi del quale, qualora entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge sia promulgata una legge costituzionale che modifichi il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 51 del 2019, che, ai fini dell'esercizio della delega, dispone l'applicazione dei commi 3, 4 e 5, dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e fa salvo il disposto del comma 6 del medesimo articolo, prevedendo che, nel rispetto della medesima procedura, per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvale della Commissione ivi prevista, la cui composizione è aggiornata con cadenza triennale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2017, recante l'istituzione e la composizione della Commissione di esperti ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 e 13 gennaio 2020;

Vista la motivata proposta di determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali ai fini dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, trasmessa dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente alla relazione sull'attività svolta, il 18 novembre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale è stata conferita al Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. dott. Federico D'Incà, la delega di funzioni in materia di riforme istituzionali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi in data 10 dicembre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei deputati

1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.1 allegata al presente decreto.

2. I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.2 allegata al presente decreto.

Art. 2

Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica

1. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.1 allegata al presente decreto.

2. I collegi plurinominali per l'elezione della Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2 allegata al presente decreto.

Art. 3

Istituzione di nuovi comuni, distacco di comuni da regioni e sezioni elettorali riguardanti più collegi

1. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune.

2. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione e l'aggregazione ad un'altra con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Se più collegi sono territorialmente contigui, il suddetto comune si intende assegnato al collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente.

3. Le sezioni elettorali che interessano più collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

Art. 4

Decorrenza dell'applicazione

1. A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021 si applicano le relative disposizioni del presente decreto e cessano di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189.

Art. 5

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

D'INCA', Ministro per i rapporti con il Parlamento

LAMORGESE, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE