
N.d.R. Il presente decreto legge è ABROGATO dall'art. 1, comma 3, della legge 26 febbraio 2021, n. 21. Inoltre, il Ministero della Giustizia ne comunica la mancata conversione nella G.U.R.I. 2 marzo 2021, n. 52. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente.
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 182
G.U.R.I. 31 dicembre 2020, n. 323
Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
N.d.R. Il presente decreto legge è ABROGATO dall'art. 1, comma 3, della legge 26 febbraio 2021, n. 21. Inoltre, il Ministero della Giustizia ne comunica la mancata conversione nella G.U.R.I. 2 marzo 2021, n. 52. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure correttive alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
N.d.R. Il presente decreto legge è ABROGATO dall'art. 1, comma 3, della legge 26 febbraio 2021, n. 21. Inoltre, il Ministero della Giustizia ne comunica la mancata conversione nella G.U.R.I. 2 marzo 2021, n. 52. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente.
Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021
1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
«8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo la parola "spetta" sono inserite le seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.";
3) al comma 3, le parole "di cui al comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".».
N.d.R. Il presente decreto legge è ABROGATO dall'art. 1, comma 3, della legge 26 febbraio 2021, n. 21. Inoltre, il Ministero della Giustizia ne comunica la mancata conversione nella G.U.R.I. 2 marzo 2021, n. 52. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
GUALTIERI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE