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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 dicembre 2020

- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 31 dicembre 2020, n. 323

Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare. Disposizioni integrative sulle attestazioni di disponibilità a concedere il finanziamento bancario.

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante le modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (nel seguito, FRI) e riparto delle predette risorse tra gli investimenti destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, ed in particolare l'articolo 4 che prevede che i rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRI sono regolamentati da convenzioni tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata ai sensi dell'articolo 4 del predetto Decreto interministeriale 23 febbraio 2015, sottoscritta in data 17 febbraio 2016 tra il Ministero, l'Associazione bancaria italiana e CDP, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 2020, n. 177, che stabilisce, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare in forma di contributo alla spesa e di finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto in particolare il comma 6 dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020, che prevede che, ai sensi dell'articolo 5 del più volte richiamato Decreto interministeriale 23 febbraio 2015, alla domanda presentata dal soggetto proponente deve essere unita l'attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario, resa dalla banca finanziatrice del singolo proponente redatta in conformità con il modello definito nella Convenzione 17 febbraio 2016 e nei relativi atti integrativi ed aggiuntivi inerenti all'intervento agevolativo di cui al menzionato decreto 11 giugno 2020;

Visto l'addendum della citata Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile sottoscritto in data 16 novembre 2020, ed in particolare, l'allegato n. 2 che definisce il modello di attestazione di disponibilità della Banca Finanziatrice a concedere il finanziamento bancario al soggetto che presenta domanda di agevolazione, disponibile sul sito di CDP;

Visto il decreto direttoriale 5 agosto 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 5 agosto 2020 e oggetto di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 14 agosto 2020, di attuazione del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020, ed in particolare il punto 5) all'articolo 3, comma 1, con il quale, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare attestazione, resa dalla Banca finanziatrice e redatta in conformità con il modello definito dal citato art. 2 dell'addendum alla Convenzione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario, firmata digitalmente.

Visto il decreto direttoriale 6 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 6 novembre 2020 e oggetto di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 14 novembre 2020 con il quale viene prorogato il termine di presentazione della domanda di agevolazioni e della documentazione indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 5 agosto 2020 a partire dal 10 dicembre 2020, con le modalità e negli orari indicati al comma 2 dello stesso articolo 3;

Tenuto conto della richiesta pervenuta dall'Associazione bancaria italiana ABI in data 4 dicembre 2020 (Prot. UCR/003534) con la quale si evidenziava la difficoltà delle banche ad aderire al suddetto addendum alla Convenzione del 16 novembre 2020 in tempi congrui ed in ogni caso della tempistica necessaria per la valutazione utile ai fini del rilascio delle attestazione di disponibilità a concedere i relativi finanziamenti bancari alle imprese richiedenti;

Ritenuto opportuno, al fine di mettere tutte le imprese nelle condizioni di partecipare all'intervento agevolativo fatto salvo il termine di chiusura dello sportello stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 giugno 2020, consentire un tempo maggiore per l'ottenimento dalle banche finanziatrici delle attestazioni di disponibilità a concedere i finanziamenti ai soggetti proponenti che intendano presentare domanda di accesso alle agevolazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico avvenuta con D.P.C.M. del 6 novembre 2020, in corso di registrazione;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto integra, con quanto di seguito stabilito, le disposizioni di cui al decreto direttoriale 5 agosto 2020 indicato in premessa.

2. Per le motivazioni parimenti indicate nelle premesse, si dispone la possibilità per le imprese proponenti di ottenere le attestazioni di disponibilità a concedere il finanziamento bancario entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 5 agosto 2020, presentando le stesse al soggetto gestore Invitalia, a completamento della domanda presentata, pena la decadenza della stessa.

3. Rimane fermo che la domanda di agevolazioni e la restante documentazione indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 5 agosto 2020 dovranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2020, con le modalità e negli orari indicati al comma 2 dello stesso articolo 3, e non oltre il termine di chiusura dello sportello stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 giugno 2020 indicato in premessa che sarà comunicato a seguito dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

4. La procedura di compilazione guidata delle domande di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto direttoriale 5 agosto 2020 è disponibile a partire dalle ore 12.00 del 3 dicembre 2020.

5. Sarà cura del soggetto gestore Invitalia verificare nell'ambito delle successive attività istruttorie condotte ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d), la validità dell'attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario presentata nei termini di cui al comma 2 del presente articolo.

U.O. 2/GD/PRS

Il Dirigente Divisione VII

ANTONIO MARTINI

Il Direttore generale

GIUSEPPE BRONZINO