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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 dicembre 2020 

G.U.R.I. 4 gennaio 2021, n. 2

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 2021.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;

Visto l'art. 303 del predetto codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonchè composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto l'art. 1, comma 28, lettera c), della legge 4 agosto 2017, n. 124 che, nel novellare il citato art. 303 del codice, prevede che la misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al 15% del premio imponibile;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell'esercizio 2019, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0114693/20 del 13 luglio 2020, nel quale, pur registrandosi un avanzo di bilancio che diminuisce il deficit patrimoniale, si rappresenta l'opportunità di disporre, per l'anno 2021, l'innalzamento dell'aliquota contributiva in favore del Fondo nella misura massima del 15%, al fine di consentire la ristrutturazione del Fondo, nonchè di rimborsare con maggiore celerità i debiti pendenti alle imprese designate;

Ritenuto necessario, alla luce dei risultati di bilancio ed al fine di consentire la ristrutturazione economico patrimoniale del Fondo attraverso la graduale articolazione temporale dell'aliquota contributiva, confermare, per il 2021, l'aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Visto il provvedimento n. 104 del 16 dicembre 2020, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2021;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare, per il 2021, l'aliquota contributiva del 10%, secondo principi di gradualità e sostenibilità;

Decreta:

Art. 1

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2021, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia è determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2021, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2021 determinato applicando l'aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2021, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI