
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 dicembre 2020
G.U.R.I. 4 gennaio 2021, n. 2
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 che disciplinano l'attuazione ed il monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;
Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Valutata l'opportunità di ridurre gli impatti ambientali dei contratti pubblici stipulati per l'esecuzione delle attività di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonchè dei dispositivi medici sterili e valutata altresì l'opportunità di valorizzare e promuovere i percorsi di qualificazione ambientale delle imprese dedite a tali attività per il tramite dei Criteri ambientali minimi di cui al citato art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Valutato che l'attività istruttoria per la predisposizione dei predetti nuovi Criteri ambientali minimi è stata improntata al conseguimento di vari obiettivi ambientali e ha previsto un costante confronto con le parti interessate e con gli esperti e la condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, così come prevede il citato Piano d'azione;
Decreta:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi:
a) servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonchè dei dispositivi medici sterili;
b) servizio di ricondizionamento e logistica di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonchè dei dispositivi medici sterili.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonchè dei dispositivi medici sterili»: servizio di fornitura in noleggio di prodotti e servizio periodico di ritiro degli articoli da processare per successive attività di lavaggio, sanificazione, sterilizzazione, laddove necessaria, riparazione, laddove necessaria, stiratura, piegatura, confezionamento e consegna degli articoli trattati presso il sito servito;
b) «servizio di ricondizionamento e logistica di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonchè dei dispositivi medici sterili»: servizio periodico di ritiro degli articoli da processare per successive attività di lavaggio, sanificazione, sterilizzazione, laddove necessaria, riparazione, laddove necessaria, stiratura, piegatura, confezionamento e consegna degli articoli trattati presso il sito servito.
Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2020
Il Ministro: COSTA