
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 dicembre 2020
G.U.R.I. 5 gennaio 2021, n. 3
Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2017 - 30 giugno 2020, è pari a + 1,4;
Visto il decreto interdirigenziale del 13 ottobre 2019, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
Decreta:
1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri euro 2,34;
b) fino a 12 chilometri euro 4,25;
c) fino a 18 chilometri euro 5,88;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,24.
2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:
a) fino a 10 chilometri euro 0,61;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 1,56;
c) oltre i 20 chilometri euro 2,34.