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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 dicembre 2020 

G.U.R.I. 5 gennaio 2021, n. 3

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al Testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2017 - 30 giugno 2020, è pari a + 1,4;

Visto il decreto interdirigenziale del 13 ottobre 2019, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri euro 2,34;

b) fino a 12 chilometri euro 4,25;

c) fino a 18 chilometri euro 5,88;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,24.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri euro 0,61;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 1,56;

c) oltre i 20 chilometri euro 2,34.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento

FABBRINI

Il Ragioniere generale dello Stato

MAZZOTTA