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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2146 DELLA COMMISSIONE, 24 settembre 2020

G.U.U.E. 18 dicembre 2020, n. L 428

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 7 gennaio 2021

Applicabile dal: 1° gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

1) Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme generali di produzione per i prodotti biologici.

2) Alcuni eventi, quali condizioni climatiche estreme o la diffusione di epizoozie o fitopatie, possono avere gravi ripercussioni sulla produzione biologica delle aziende o delle unità di produzione interessate nell'Unione. Al fine di consentire il proseguimento o la ripresa della produzione biologica, il regolamento (UE) 2018/848 prevede l'adozione di norme eccezionali di produzione, a condizione che siano limitate alle situazioni che si configurano come circostanze calamitose nell'Unione, tenendo conto delle differenze esistenti in termini di equilibrio ecologico e di condizioni climatiche e locali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

3) Tenuto conto della varietà dei casi e delle circostanze che possono verificarsi negli Stati membri e della mancanza di esperienza nell'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/848, non è possibile, in questa fase, stabilire criteri comuni a livello dell'Unione per determinare se una situazione possa essere considerata circostanza calamitosa. E' tuttavia opportuno prevedere che lo Stato membro in cui si verifichi tale situazione adotti una decisione formale che riconosca la situazione come circostanza calamitosa. Tale decisione formale dovrebbe essere emanata per un'intera zona o per un singolo operatore.

4) E' necessario limitare il ricorso alle norme eccezionali di produzione nell'Unione a quanto strettamente necessario per proseguire o riprendere la produzione biologica. Le deroghe previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere limitate nel tempo e concesse unicamente ai tipi di produzione interessati o, se del caso, agli appezzamenti agricoli colpiti, nonché a tutti gli operatori interessati della zona colpita o al singolo operatore interessato dalla decisione formale.

5) E' necessario stabilire nel presente regolamento le norme eccezionali di produzione applicabili in caso di circostanze calamitose alla produzione vegetale, animale, acquicola e vitivinicola in termini di deroghe e le relative condizioni.

6) Qualora gli operatori colpiti da circostanze calamitose non abbiano accesso a materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione per la produzione biologica di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, è necessario prevedere che tali operatori possano utilizzare, a determinate condizioni, materiale riproduttivo vegetale non biologico.

7) Qualora un'alta mortalità di animali, comprese le api o altri insetti, colpisca un'azienda o un'unità produttiva e gli operatori non possano accedere ad animali, api o ad altri insetti biologici al fine di rinnovare o ricostituire il patrimonio zootecnico, è necessario prevedere che tali operatori possano utilizzare, a determinate condizioni, animali non biologici.

8) Poiché determinati eventi climatici estremi, come siccità o inondazioni gravi, possono ridurre drasticamente la disponibilità di mangimi biologici o in conversione, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano nutrire gli animali con mangimi non biologici.

9) Poiché determinati eventi, come terremoti o inondazioni, possono distruggere parzialmente i pascoli o gli edifici utilizzati per gli animali di un'azienda o di un'unità di produzione, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano derogare all'obbligo di pascolo per gli animali o alle norme sulla densità massima di allevamento negli edifici e sulle superfici minime per gli spazi al chiuso e all'aperto, secondo quanto stabilito in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848.

10) Poiché determinati eventi climatici estremi, come siccità o inondazioni gravi, possono ridurre drasticamente la disponibilità di foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati biologici, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano ridurre la percentuale di sostanza secca delle razioni giornaliere per bovini, ovini, caprini ed equini, a condizione che sia soddisfatto il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo.

11) Poiché determinati eventi diversi dalle condizioni climatiche, come incendi o terremoti, possono ridurre drasticamente la disponibilità di nettare e polline per le api, è necessario prevedere la possibilità di nutrire le colonie di api con miele, polline, sciroppi di zucchero o zucchero biologici, ove la sopravvivenza della colonia sia minacciata.

12) Poiché determinati eventi, quali condizioni climatiche estreme, incendi o terremoti, possono ridurre drasticamente le fonti di nettare e polline in determinate zone, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano spostare le colonie di api verso aree che non siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico o da flora spontanea o da foreste o colture gestite in modo non biologico che siano state trattate solo con metodi a basso impatto ambientale, ove la sopravvivenza della colonia sia minacciata.

13) Qualora un'alta mortalità di animali di acquacoltura colpisca un'azienda o un'unità produttiva e gli operatori non possano accedere ad animali di acquacoltura biologici al fine di rinnovare o ricostituire lo stock, è necessario prevedere che tali operatori possano utilizzare, a determinate condizioni, animali di acquacoltura non biologici.

14) Qualora determinate circostanze calamitose pregiudichino le condizioni sanitarie delle uve biologiche, è necessario prevedere che i produttori interessati possano utilizzare, al fine di ottenere un prodotto finale comparabile, un tenore maggiore di anidride solforosa rispetto al massimo fissato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848, ma in ogni caso non superiore al massimo di cui all'allegato I, parte B, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/934 (2).

15) Ai fini della trasparenza e dei controlli, è necessario che gli Stati membri e la Commissione condividano in modo armonizzato le informazioni relative alle deroghe concesse tramite un sistema informatico.

16) E' necessario garantire che gli operatori ai quali sono state concesse deroghe rispettino le condizioni delle deroghe concesse. Ai fini dei controlli, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi attestanti che hanno beneficiato di determinate deroghe relative alle loro attività e che soddisfano le condizioni pertinenti.

17) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 14.6.2018.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019).

Art. 1

Riconoscimento delle circostanze calamitose

1. Ai fini delle norme eccezionali di produzione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, affinché una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», nonché da un'eventuale situazione comparabile, tale situazione è riconosciuta quale circostanza calamitosa con decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica.

2. A seconda che le circostanze calamitose riguardino una zona specifica o un singolo operatore, la decisione formale emanata ai sensi del paragrafo 1 si riferisce alla zona o all'operatore interessati.

Art. 2

Condizioni per la concessione delle deroghe

1. A seguito della decisione formale di cui all'articolo 1, le autorità competenti possono, previa identificazione degli operatori interessati nella zona colpita o su richiesta del singolo operatore interessato, concedere le deroghe pertinenti di cui all'articolo 3 e le relative condizioni, purché tali deroghe e condizioni si applichino:

a) per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;

b) a tipi di produzione o, se del caso, ad appezzamenti agricoli specificamente colpiti; e

c) a tutti gli operatori biologici interessati nella zona colpita o soltanto al singolo operatore interessato, a seconda dei casi.

2. L'applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità dei certificati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo in cui si applicano le deroghe, a condizione che l'operatore o gli operatori interessati soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse le deroghe.

Art. 3

Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848

1. In deroga all'allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848, per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, può essere utilizzato materiale riproduttivo vegetale non biologico qualora non sia possibile l'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, a condizione che le disposizioni della parte I, punto 1.8.5.3 e, se del caso, i requisiti di cui alla parte I, punto 1.7, dello stesso allegato siano rispettati.

2. In deroga all'allegato II, parte II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2018/848, il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione corrispondenti di cui all'allegato II, parte II, punto 1.2.2.

Il primo comma si applica mutatis mutandis alla produzione di api e di altri insetti.

3. In deroga all'allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, gli animali possono essere nutriti con mangimi non biologici anziché con mangimi biologici o in conversione.

4. In deroga all'allegato II, parte II, punti 1.4.2.1, 1.6.3 e 1.6.4, del regolamento (UE) 2018/848, qualora sia colpita l'unità di produzione degli animali, il pascolo su terreni biologici, la densità di allevamento negli edifici e le superfici minime degli spazi al chiuso e all'aperto, quali stabiliti in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento, possono essere adattati.

5. In deroga all'allegato II, parte II, punto 1.9.1.1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848, in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, la percentuale di sostanza secca costituita da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati nella razione giornaliera può essere ridotta, a condizione che sia soddisfatto il fabbisogno nutrizionale dell'animale nei vari stadi di sviluppo.

6. In deroga all'allegato II, parte II, punto 1.9.6.2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, qualora la sopravvivenza della colonia sia minacciata per ragioni diverse dalle condizioni climatiche, le colonie di api possono essere alimentate con miele, polline, sciroppi di zucchero o zucchero biologici.

7. In deroga all'allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2018/848, qualora la sopravvivenza della colonia sia minacciata, la colonia di api può essere spostata in zone che non rispettano le disposizioni relative all'ubicazione degli apiari.

8. In deroga all'allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, lo stock di acquacoltura può essere rinnovato o ricostituito con animali di acquacoltura non biologici in caso di elevata mortalità degli animali di acquacoltura e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che gli ultimi due terzi della durata del ciclo di produzione siano gestiti in regime di produzione biologica.

9. In deroga all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 e che stabilisce, in particolare, le condizioni per l'uso di prodotti e sostanze autorizzati nella produzione biologica, l'anidride solforosa può essere utilizzata per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, fino al tenore massimo di cui all'allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934, qualora le condizioni sanitarie delle uve biologiche obblighino il produttore a utilizzare più anidride solforosa rispetto agli anni precedenti per ottenere un prodotto finale comparabile.

Art. 4

Monitoraggio e notifica

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle deroghe concesse dalle loro autorità competenti ai sensi del presente regolamento attraverso un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione.

2. Gli operatori ai quali si applicano le deroghe concesse conservano i documenti giustificativi relativi alle deroghe concesse nonché i documenti giustificativi relativi all'uso di tali deroghe per tutta la durata del loro periodo di applicazione.

3. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo degli Stati membri verificano la conformità degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse.

Art. 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN