
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 ottobre 2020
- Allegato al Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella G.U.R.I. 9 gennaio 2021, n. 6
Introduzione di aiuti per la valorizzazione del trasporto di merci per vie navigabili interne e vie fluvio-marittime ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e, segnatamente, l'articolo 53, comma 5-bis, riguardante l'introduzione di aiuti per la valorizzazione del trasporto di merci per vie navigabili interne e vie fluviomarittime, ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci;
CONSIDERATO che a tale fine sono state stanziate risorse pari a 2 milioni per il 2020 e a 5 milioni per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 (capitolo 7352 PG 1);
VISTO l'articolo 93 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il quale stabilisce che gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti sono compatibili con i Trattati;
CONSIDERATO che gli aiuti introdotti con l'iniziativa legislativa cui il presente decreto dà attuazione rispondono ai bisogni di coordinamento dei trasporti tra modalità ambientalmente sostenibili e alla necessità di garantire gli equilibri concorrenziali tra tali modalità;
VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTO l'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ai fini della preventiva notifica degli aiuti alla Commissione europea;
ATTESO che l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;
Decreta:
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate dall'articolo 1, commi 234 e 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante la "Legge di bilancio 2019" così come modificato dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e, segnatamente, dall'articolo 53, comma 5- bis, riguardante l'introduzione di aiuti per la valorizzazione del trasporto di merci per vie navigabili interne e vie fluvio-marittime ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, da realizzarsi anche attraverso lo spostamento modale delle merci stesse.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto individua su base pluriennale le tipologie di beneficiari che possono fruire degli aiuti, le tipologie di aiuti e sotto aiuti ammissibili nonché le condizioni per la loro fruibilità, le tipologie di cumulo di aiuti e sotto aiuti ammissibili ed i loro limiti, le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per la loro valutazione, la tipologia di provvedimento di riconoscimento dell'aiuto o sotto aiuto nonché le modalità di erogazione.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale -Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
b) soggetto gestore: la RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a., soggetto incaricato dal Ministero delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;
c) trasporto di merci per idrovie interne italiane: il trasporto di merci, con unità iscritte nei registri italiani delle navi e dei galleggianti (1) o nei registri della navigazione interna di altri Paesi membri dell'Unione europea, sulle vie navigabili interne italiane costituenti il sistema idroviario padano veneto, sulle vie ubicate nella Regione Friuli Venezia Giulia, sulle vie italiane incluse nell'annesso "Lista delle vie navigabili di importanza internazionale" all'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale fatto a Ginevra il 19.01.1996 e ratificato dalla legge 27.01.2000, n. 16, nonché sui laghi;
d) trasporto di merci per vie fluvio-marittime italiane: il trasporto di merci, con unità iscritte nei registri italiani delle navi e dei galleggianti o nei registri della navigazione interna di altri Paesi membri dell'Unione europea, avente origine da porti o approdi interni italiani e destinazione un porto italiano del mare Adriatico o del mare Tirreno, incluso il viaggio di ritorno;
e) impresa comunitaria: l'impresa avente sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea e proprietaria della merce trasportata per idrovie interne italiane o per vie fluviomarittime italiane;
f) armatore comunitario: l'impresa di navigazione, avente sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, esercente unità navali aventi una portata massima netta superiore alle 300 tonnellate/spintori, iscritte nei registri italiani delle navi e dei galleggianti o nei registri della navigazione interna di altri Paesi membri dell'Unione europea ed impiegate nel trasporto di merci per idrovie interne italiane o nel trasporto di merci per vie fluviomarittime italiane;
g) unità navali: navi, chiatte e spintori iscritti nei registri italiani delle navi e dei galleggianti o nei registri della navigazione interna di altri Paesi membri dell'Unione europea.
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(1) Si fa riferimento alle unità navali iscritte nei registri della navigazione interna di cui all'articolo 67 del Regolamento di esecuzione della navigazione interna DPR 631 del 1949 il cui titolo è "Registri delle navi e dei galleggianti";
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la gestione operativa nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente decreto sono svolti dal soggetto gestore ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini di cui alla apposita convenzione dallo stesso stipulata con il Ministero.
Tipologie di aiuto
1. Le tipologie di aiuto e relativo sotto aiuto previste dal presente decreto sono le seguenti:
A) tipologia A "Migliorare le performance ambientali delle unità navali della navigazione interna esistenti", con le seguenti tipologie di sotto aiuto:
a1) sotto aiuto A-1 "Riduzione del consumo e delle emissioni inquinanti";
a2) sotto aiuto A-2 "Adattamento della unità per una migliore idrodinamica";
a3) sotto aiuto A-3 "Gestione ed ottimizzazione dell'energia a bordo".
B) tipologia B "Integrare meglio il collegamento idroviario all'interno delle catene logistiche multimodali", con le seguenti tipologie di sotto aiuto:
b1) sotto aiuto B-1 "Adattamento della nave, dello spintore o della chiatta della navigazione interna per catturare nuovi traffici o per consolidare i traffici esistenti";
b2) sotto aiuto B-2 "Costruire o acquisire navi, spintori o chiatte della navigazione interna per catturare nuovi traffici o per consolidare i traffici esistenti";
b3) sotto aiuto B-3 "Costruire navi, spintori o chiatte della navigazione interna idonee alla navigazione fluvio-marittima e a servire i porti marittimi o adattare, a tali fini, le navi, gli spintori o le chiatte esistenti";
b4) sotto aiuto B-4 "Acquisizione di strumenti o software di ausilio alla navigazione o funzionali all'utilizzo dell'unità navale".
C) tipologia C "Agevolare l'incremento del numero di armatori comunitari sul mercato e lo sviluppo della filiera".
D) tipologia D "Favorire la nascita di soluzioni innovative".
E) tipologia E "Favorire lo spostamento modale delle merci dalla strada alle vie d'acqua attraverso la corresponsione all'impresa comunitaria e all'armatore comunitario di un aiuto pro quota che renda la modalità di trasporto per idrovie interne e per vie fluvio-marittime realmente concorrenziale rispetto alla modalità di trasporto stradale (Idrobonus)".
2. Le specifiche finalità e caratteristiche di ogni tipologia di aiuto e sotto aiuto, le tipologie di interventi ammissibili per tipologia di aiuto o sotto aiuto e i requisiti di ammissibilità, l'intensità massima ammissibile per aiuto o sotto aiuto, il contributo massimo per unità e il budget complessivo stanziato sul triennio per ogni tipologia di aiuto o sotto aiuto sono stabiliti nell'allegato 1 al presente decreto.
3. Per l'erogazione degli aiuti, lo stanziamento delle risorse di cui all'articolo 53, comma 5-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ripartito annualmente a valere sui capitoli di bilancio del Ministero, nei termini di cui all'allegato 2 al presente decreto.
4. Nel caso in cui si rendessero disponibili altre risorse destinate o da destinare alle finalità del presente decreto le dotazioni annuali potranno essere oggetto di rimodulazione, fermo restando il rispetto dei limiti di intensità di aiuto applicabili.
5. Con decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità è possibile rimodulare la dotazione in favore degli aiuti o sotto-aiuti o da una annualità all'altra anche in funzione del numero delle domande che saranno pervenute e dell'esito della loro valutazione.
Soggetti beneficiari
1. Sono ammissibili ai benefici di cui all'articolo 4, comma 2, le società di persone e di capitali, anche consortili nonché i consorzi che, alla data di presentazione della domanda di aiuto o sottoaiuto, sono in possesso dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3 rispettivamente per l'armatore comunitario e l'impresa comunitaria.
2. L'armatore comunitario è ammissibile ai benefici in presenza dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituito in forma societaria e iscritto nel registro delle imprese. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato in cui hanno sede ed essere iscritte nel relativo registro delle imprese. Nel caso di imprese non aventi sede nel territorio italiano, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda, degli ulteriori requisiti previsti dal presente comma;
b) nel caso di consorzio di imprese, essere costituito da imprese di navigazione che esercitano tutte il trasporto di merci per idrovie interne o per vie fluviomarittime con unità navali iscritte nei registri italiani delle navi e dei galleggianti o nei registri della navigazione interna di altri Paesi membri dell'Unione europea e che risultino armate ed equipaggiate alla data di presentazione della domanda. La presente lettera non si applica nel caso di presentazione della domanda di aiuto di tipologia C;
c) possedere un codice di attività economica relativo al trasporto di merci per vie navigabili interne;
d) nel caso di domanda di aiuto di cui alla tipologia C, il soggetto richiedente si obbliga espressamente ad assumere e mantenere la qualifica di armatore secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. g) del presente decreto nonché a mantenere tale qualifica almeno per il medesimo periodo indicato nell'art. 17, comma 1, lett. c) del presente decreto;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f) non essere sottoposto a procedure concorsuali quali il fallimento o l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
g) possedere una situazione di regolarità contributiva;
h) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;
i) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
l) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
m)avere restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
n) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
3. L'impresa comunitaria è ammissibile ai benefici in presenza dei requisiti di cui alle lettere a), e), f), g), h), i), l), m) e n) del comma 2 del presente articolo.
Accesso alle misure A, B, C e D
1. Gli aiuti di cui alle lettere A, B, C e D sono concessi sulla base di una procedura volta all'accertamento dei requisiti di ammissibilità, fatto salvo l'esito della valutazione del progetto indipendentemente dalla presenza di domande sullo stesso aiuto o sotto-aiuto.
2. La domanda di accesso ai benefici può contenere una o più richieste di contributo per ciascuna tipologia di aiuto o sotto-aiuto.
3. Le domande di accesso ai benefici devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: dg.ts-div1@pec.mit.gov.it specificando con apposita dicitura nell'oggetto "contributo trasporto per idrovie interne".
4. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, pubblicato nei siti web istituzionali del soggetto gestore e in quello del medesimo Ministero, nel rispetto dei principi di trasparenza e accessibilità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma viene disposta periodicamente l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi successiva alla prima annualità.
Accesso alla misura E (Idrobonus)
1. Le domande di accesso all'aiuto di cui alla lettera E, denominato "Idrobonus", devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: dg.ts-div1@pec.mit.gov.it specificando con apposita dicitura nell'oggetto "contributo Idrobonus".
2. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, pubblicato nei siti web istituzionali del soggetto gestore e in quello del medesimo Ministero, nel rispetto dei principi di trasparenza e accessibilità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi successiva alla prima viene disposta annualmente.
4. Le domande di accesso all'aiuto E si riferiscono ad un periodo di incentivazione della durata di 12 mesi decorrente dal primo gennaio di ogni annualità di incentivazione.
5. In caso di accoglimento della domanda, entro sessanta giorni dal termine del periodo di incentivazione l'impresa comunitaria e l'armatore comunitario presentano congiuntamente un rendiconto contenente i dati necessari alla quantificazione del contributo spettante.
6. Il contributo è in ogni caso attribuito a condizione che, a consuntivo del periodo di incentivazione di riferimento, siano rispettati tutti i requisiti previsti dal presente decreto.
Requisiti di ricevibilità della domanda di aiuto o sotto aiuto
1. La domanda, da presentarsi secondo le modalità ed entro i termini indicati nel decreto di cui agli articoli 6, comma 4 e all'articolo 7, comma 2, è ricevibile se ricorrono, a seconda dei casi, le seguenti condizioni:
a) se proviene da soggetti costituiti nelle forme prescritte dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto;
b) se indica la tipologia di aiuto o sotto aiuto, l'ammontare dell'investimento da effettuarsi, l'ammontare dell'aiuto o sotto-aiuto richiesto e se ad essa risulta allegata la seguente documentazione:
- per tutti i casi di aiuto o sotto-aiuto, un'autocertificazione del legale rappresentante che attesti la iscrizione nel registro delle imprese o in analogo registro nel caso di imprese aventi sede legale in altro Paese membro dell'Unione europea, la situazione finanziaria dell'impresa richiedente e l'assenza di procedimenti di liquidazione e di procedure concorsuali in capo alla stessa. Nel caso di consorzio di imprese, l'autocertificazione è richiesta per ogni impresa;
- nel caso di domanda di aiuto o sotto-aiuto di cui alle lettere A, B, C e D, un progetto dettagliato dell'iniziativa rispetto alla quale è richiesto l'aiuto o il sotto aiuto, redatto in conformità con le previsioni di cui all'allegato 1 al presente decreto per la specifica tipologia di aiuto o sotto aiuto oggetto della domanda. Il progetto deve essere corredato da specifici ed analitici preventivi rilasciati dai fornitori e controfirmati per accettazione dal richiedente l'aiuto o il sotto aiuto;
- con riferimento a domande di sotto-aiuto di cui alla lettera B-1, B-2 o B-3 riguardanti l'adattamento di unità navali esistenti o la costruzione di unità navali, una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche e di impiego della costruzione o dei lavori di adattamento e di impiego dell'unità esistente, corredata da specifici ed analitici preventivi rilasciati dai fornitori e controfirmati per accettazione dal richiedente il sotto aiuto. Nel caso di costruzione di unità navali, alla domanda deve essere altresì allegata una specifica dichiarazione di accettazione dell'obbligo di mantenere la bandiera italiana per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di ultimazione del programma di investimento, pena la decadenza dal beneficio;
- con riferimento a domande di sotto-aiuto di cui alla lettera B-2 riguardanti l'acquisizione di unità navali esistenti, una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche e di impiego dell'unità navale, corredata da dichiarazione di disponibilità alla vendita sottoscritta dal proprietario nella stessa data della domanda;
- con riferimento a domande di aiuto di cui alla lettera C, una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche e di impiego dell'unità navale, corredata da dichiarazione di disponibilità alla vendita sottoscritta dal proprietario nella stessa data della domanda;
- nel caso di domanda per l'aiuto di cui alla lettera E, accordo commerciale con validità annuale tra l'impresa comunitaria e l'armatore comunitario ed indicante la o le rotte di trasporto delle merci oggetto di accordo, l'analisi ex ante della situazione di mercato e la stima del quantitativo di merce in tonnellate per chilometro;
- quando il progetto riguarda unità navali esistenti, copia della licenza delle navi e dei galleggianti e del certificato di navigabilità o di idoneità della unità navale in corso di validità e debitamente aggiornati ovvero copia, conforme all'originale, di documenti equipollenti nel caso di unità navali iscritte nei registri della navigazione interna di altri Paesi membri dell'Unione europea. Tale condizione garantisce il rispetto delle prescrizioni tecniche al fine di assicurare la tutela di persone e beni ed assicura la pubblicità e la trasparenza con riguardo alla proprietà e all'esercizio dell'unità navale;
- nel caso di domanda di aiuto presentata da impresa di altri Paesi membri dell'Unione europea, una autocertificazione dalla quale risulti se sono state presentate domande analoghe di aiuto in tali Stati;
- nei casi di presentazione della domanda o della documentazione allegata in lingua straniera, una traduzione giurata in lingua italiana;
c) nel caso di tipologie di aiuti o sotto-aiuti di cui alle lettere A, B, C e D, se il progetto prevede investimenti superiori a € 10.000,00.
2. Il soggetto gestore, nel caso di carenze meramente formali, invita la parte a sanarle assegnandole a tal fine un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Se entro tale termine la parte non fornisce riscontro o se il riscontro è ritenuto non soddisfacente, la domanda è dichiarata irricevibile e il Ministero ne dà comunicazione all" impresa.
Cumulo di aiuti e sotto aiuti
1. Gli aiuti e sotto aiuti previsti dal presente decreto sono cumulabili, sia nell'ambito della stessa tipologia di aiuto che nell'ambito delle diverse tipologie di aiuto.
Cumulo di aiuti e sotto aiuti con aiuti previsti da altri strumenti
1. Gli aiuti o sotto aiuti previsti dal presente decreto non possono essere cumulati con finanziamenti comunitari per gli stessi costi ammissibili, se il cumulo porta ad un'intensità o ad un massimale per unità superiori a quelli previsti dal presente decreto.
2. Gli aiuti o sotto aiuti previsti dal presente decreto non possono altresì essere cumulati con gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che copre gli stessi costi ammissibili, se il cumulo porta ad una intensità o ad un massimale per unità superiori a quelli previsti dal presente decreto.
Istruttoria delle domande dichiarate ricevibili e provvedimento finale
1. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, svolge, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'istruttoria finalizzata all'accertamento della rispondenza della domanda e del relativo progetto alle condizioni prescritte dal presente decreto nonché all'accertamento della loro pertinenza e coerenza con le finalità stabilite dal decreto medesimo e con la tipologia e le caratteristiche dell'aiuto o sotto-aiuto cui la domanda e il relativo progetto si riferiscono.
2. L'istruttoria di cui al comma 1 é svolta dal soggetto gestore sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza e impatto del progetto (fino a 8 punti). Sono esaminati i seguenti aspetti: pertinenza del progetto rispetto alla tipologia ed alle sotto componenti di aiuto indicate nella domanda; impatto del progetto sulla capacità di stiva disponibile; volume di traffico aggiuntivo o che si effettuerà grazie alla realizzazione del progetto; benefici ambientali;
b) maturità del progetto (fino a 4 punti): stato di avanzamento e di affidabilità del progetto. Si valuterà se il richiedente sia realmente pronto a lanciare gli investimenti o se presenti una domanda per prenotare aiuti per investimenti a medio termine. La finalità della valutazione è quella di identificare i progetti più certi ai fini della rapida realizzazione degli obiettivi di interesse generale indicati all'articolo 1 del presente decreto;
c) situazione finanziaria dell'impresa richiedente (fino a 6 punti): la finalità è quella di valutare la reale fattibilità del progetto ed il grado di dipendenza del progetto stesso dall'aiuto o sotto aiuto richiesto rispetto alla situazione finanziaria dell'impresa richiedente;
d) qualità della presentazione del progetto (fino a 2 punti): verrà valutata la formalizzazione delle caratteristiche tecniche, logistiche, finanziarie e umane dei progetti. Si tratta di avere sintesi precise che consentano al soggetto gestore di identificare in modo efficiente e rapido l'interesse dei progetti.
3. Al fine di poter istruire ciascuna domanda in ogni fase dell'iter istruttorio, il soggetto gestore può richiedere al soggetto che ha presentato la domanda i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti forniti, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.
4. Solo i progetti risultati con rating superiore a 14/20 sono valutati idonei, nei limiti della disponibilità del budget stanziato per l'anno cui le domande si riferiscono. A tal fine, il soggetto gestore redige apposito elenco riportante i progetti in ordine decrescente di rating conseguito.
5. Il verbale conclusivo dell'istruttoria condotta dal soggetto gestore, corredato dall'elenco dei progetti ammessi ai sensi del comma 3 del presente articolo, è sottoposto all'esame di una apposita commissione per la validazione istituita presso il Ministero- Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
6. La commissione è composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e da tre componenti, di cui uno con funzioni di segreteria, individuati tra il personale in servizio presso il medesimo Dipartimento senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione. La commissione è nominata con decreto direttoriale.
7. Il Ministero comunica, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990, le singole risultanze istruttorie agli interessati tramite posta elettronica certificata dando comunicazione del provvedimento finale e le relative motivazioni.
8. In caso di rigetto della domanda, la stessa parte può presentare una nuova domanda per l'annualità successiva.
Provvedimento di concessione dell'aiuto
1. Per le domande ammesse ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del presente decreto, la conferma della erogazione dell'aiuto o sotto aiuto è formalizzata attraverso apposito provvedimento di concessione, il quale contiene i seguenti elementi:
a) la descrizione dettagliata del progetto;
b) la natura e l'importo delle spese da sostenersi a cura del beneficiario sulla base dei preventivi prodotti e ammesse al cofinanziamento nell'ambito del presente decreto nonché l'importo dell'aiuto o sotto aiuto;
c) il cronoprogramma previsto per l'operazione e il termine perentorio per la presentazione delle fatture relative ai preventivi ammessi e della documentazione indicata all'articolo 13, comma 1, del presente decreto;
d) le modalità di pagamento dell'aiuto o sotto aiuto;
e) la clausola di decadenza dal beneficio e di rimborso dello stesso per il caso di irregolarità accertate dal soggetto gestore anche attraverso controlli o ispezioni sulle unità navali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) eventuali ulteriori clausole specifiche per il beneficiario.
2. La durata dell'investimento e il periodo massimo della sua eventuale proroga sono indicati nell'allegato 3 al presente decreto. L'eventuale proroga concessa dal Ministero rimane in ogni caso limitata al periodo massimo di disponibilità delle risorse finanziarie pluriennali.
Rendicontazione ed erogazione dell'aiuto o sotto aiuto per le misure A, B, C e D
1. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, in fase di rendicontazione l'impresa richiedente fornisce i seguenti documenti entro il termine perentorio specificato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 12, comma 1, del presente decreto:
a) copia, conforme all'originale, delle fatture intestate al soggetto che ha presentato la domanda e relative ai preventivi allegati alla domanda stessa ed indicati nel provvedimento di concessione del contributo;
b) un estratto della iscrizione nel registro italiano delle navi e dei galleggianti in costruzione e della successiva iscrizione nel registro italiano delle navi e dei galleggianti, nel caso dei sottoaiuti B-2 (costruzione) e B-3 (costruzione), ovvero un estratto della iscrizione nel registro italiano delle navi e dei galleggianti o della iscrizione nei registri della navigazione interna di altri Paesi membri dell'Unione europea, nel caso dei restanti sottoaiuti della tipologia B e degli aiuti di tipologia C e D.
c) copia, conforme all'originale, della nuova certificazione di bordo rilasciata dalla autorità competente nel caso di effettuazione dei seguenti lavori:
c1. modifica dell'opera viva della unità navale;
c2. modifica della sala macchine;
c3. aggiunta di un motore;
c4. sostituzione parziale o totale del fondo della unità navale;
c5. allestimento di un pavimento di metallo;
c6. sostituzione della struttura principale o della timoneria;
c7. installazione di un dispositivo di spinta;
c8. installazione di un propulsore di prua;
c9. altri lavori che coinvolgono la struttura di base della unità navale (forza, stabilità);
c10. ulteriori documenti richiesti dal soggetto gestore ai fini della prova dell'avvio e del completamento dei lavori.
2. Il soggetto gestore verifica che l'investimento sia stato avviato successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e si sia concluso entro le tempistiche riportate nell'allegato 3 al decreto medesimo.
3. E' sempre richiesta la prova del pagamento delle fatture, il cui importo deve corrispondere a quello dei relativi preventivi. Il soggetto gestore calcola l'importo dell'aiuto o del sotto aiuto al quale il richiedente ha diritto sulla base dell'importo indicato nelle fatture presentate, IVA esclusa.
4. L'aiuto o sotto aiuto è corrisposto entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del contributo, compatibilmente con l'esito dei controlli previsti dal presente decreto.
Rendicontazione ed erogazione dell'aiuto E (Idrobonus)
1. Ai fini della erogazione del contributo, l'armatore comunitario richiedente, in fase di rendicontazione, fornisce i seguenti documenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dal termine del periodo di incentivazione:
a) documentazione dettagliata relativa ai servizi di trasporto fluviali o fluvio-marittimi o lacuali e recante il quantitativo trasportato di merce in tonnellate per chilometro;
b) una relazione sugli effetti della contribuzione in termini di volumi di merce trasportata sulle tratte interessate dalla misura e sulle ripercussioni, anche parziali, sul prezzo operato dai beneficiari in favore dei propri clienti per effetto degli aiuti percepiti;
c) una relazione contenente l'indicazione analitica dei costi di esercizio del servizio fluviale o fluvio-marittimo o lacuale registrato nel corso del periodo di incentivazione;
d) copia, conforme all'originale, delle denunce di cui all'articolo 184 del codice della navigazione nel caso di trasporto della merce esclusivamente tra porti interni ovvero delle denunce di cui all'articolo 184 del codice della navigazione e delle note di informazione nonché delle dichiarazioni integrative di partenza di cui rispettivamente all'articolo 179 e 181 dello stesso codice, nel caso di trasporto della merce per via fluvio-marittima.
2. L'aiuto concesso è pari ad un massimo di 0,018 euro per ciascuna tonnellata metrica imbarcata, moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete autostradale o stradale italiana. Nel solo caso del trasporto di carichi eccezionali per idrovie interne e vie fluvio-marittime, l'aiuto di cui sopra è moltiplicato per il numero di tonnellate metriche equivalenti alla capacità complessiva della stiva, a prescindere dall'effettivo peso del carico eccezionale.
3. L'aiuto, le cui caratteristiche ed ambito applicativo sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, è suddiviso pro quota tra impresa comunitaria e armatore comunitario rispettivamente nella misura del 60% e del 40%.
4. L'aiuto è corrisposto entro il termine indicato nel relativo provvedimento di concessione, compatibilmente con l'esito dei controlli previsti dal presente decreto.
Termini e modalità di erogazione delle risorse
1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'erogazione dei contributi è effettuata dal Ministero per ciascun anno di validità del presente decreto sino a concorrenza del cento per cento delle risorse disponibili per singola annualità.
2. I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni tipologia di aiuto o sotto-aiuto. La ripartizione delle risorse, sia nell'ambito delle predette tipologie di aiuto o sotto aiuto sia nella loro distribuzione annuale, può essere rimodulata con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità se, per effetto del numero di domande ricevute ovvero a causa del loro eventuale rigetto, residuano risorse conseguentemente utilizzabili a favore di categorie di aiuti o sotto-aiuti in cui le stesse non risultino sufficienti. Le risorse sono in ogni caso erogate esclusivamente in relazione ai progetti che siano risultati avere un rating superiore a 14/20, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del presente decreto.
3. L'erogazione del contributo resta in ogni caso subordinata:
a) alla verifica, da parte del Ministero, della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC agli enti competenti;
b) alla verifica, da parte del Ministero, presso gli istituti previdenziali; la richiesta determina verifiche di accertamento, in capo alle imprese beneficiarie, da parte dell'INPS e dell'INAIL. In caso di irregolarità contributiva del beneficiario, si procede alla trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal DURC disponendo la compensazione dei debiti erariali fino alla loro concorrenza, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
c) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria nel caso in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000 euro fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011.
4. L'erogazione del contributo è altresì subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. A tal fine i beneficiari trasmettono al soggetto gestore e al Ministero la documentazione da essi richiesta con apposita nota.
Recupero dei contributi
1. L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti dall'articolo 5 del presente decreto costituisce motivo per cui il beneficiario è tenuto a restituire il contributo complessivamente percepito. Costituiscono altresì, a titolo non esaustivo, motivo di revoca e recupero del contributo:
a) il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e degli impegni assunti per la concessione del contributo. In tale caso si procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonché al recupero dei contributi complessivamente erogati;
b) la mancata ultimazione del programma di investimento ammesso entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate;
c) il trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, dei beni ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
d) la cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero la sua alienazione, totale o parziale, o la concessione in locazione, o il trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
e) il mancato adempimento degli obblighi in sede di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 16 del presente decreto;
f) il mancato rispetto di ogni altra condizione prescritta dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 12 del presente decreto.
2. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.
Trasparenza
1. Sul sito internet del Ministero, alla pagina "Amministrazione Trasparente", sotto la voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", e sul sito internet del soggetto gestore www.ramspa.it sono fornite le informazioni riguardanti il presente decreto, contestualmente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Agli adempimenti di cui al presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
3. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.
Il Ministro
PAOLA DE MICHELI