
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2207 DELLA COMMISSIONE, 22 dicembre 2020
G.U.U.E. 28 dicembre 2020, n. L 438
Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 31 dicembre 2020
Applicabile dal: 1° gennaio 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo capoverso, e punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite. Più specificamente, l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 reca l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.
2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (UE) n. 605/2010 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey figurino nell'elenco di cui all'allegato I di detto regolamento dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
3) Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
5) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 18 del 23.1.2003.
Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010).
L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificato:
1) dopo la voce relativa all'Etiopia sono inserite le voci seguenti relative al Regno Unito e a Guernsey:
«GB | Regno Unito [*1] | + | + | + |
GG | Guernsey | + | + | + |
.
2) dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente relativa all'Isola di Man:
«IM | Isola di Man | + | + | +»; |
.
3) dopo la voce relativa all'Islanda è inserita la voce seguente relativa a Jersey:
«JE | Jersey | + | + | +». |
.
____________
[*1] A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;