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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2020

G.U.R.I. 1 febbraio 2021, n. 26

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2019 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2020, n. 20, con cui l'importo è stato fissato in 126,55 euro;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2019 pari a 0,5%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di 126,55 euro suindicato;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in 127,18 euro.

Roma, 21 dicembre 2020

Il Ragioniere generale dello Stato

MAZZOTTA

Il Capo dell'Ispettorato

ASSENZA