
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 21 novembre 2020, n. 110
G.U.R.I. 12 febbraio 2021, n. 36
Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Ordinanza n. 110).
TESTO COORDINATO (all'O.P.C.M. 31 ottobre 2024, n. 89)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Visto l'art. 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la gestione straordinaria viene prorogata al 31 dicembre 2021;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale: a) attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; b) prevede che per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al medesimo comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi;
Vista l'ordinanza del 17 settembre 2020, n. 106, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'art. 4;
Ravvisata la necessità di:
individuare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, gli ambiti normativi derogabili ai fini della più rapida realizzazione degli interventi e opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti;
istituire un nucleo di esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 18 novembre 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, come confermata con le successive note prot. CGRTS 0028505 per la Regione Lazio, prot. CGRTS 0028569 per la Regione Umbria, prot. CGRTS 0028570 per la Regione Abruzzo e prot. 28613 per la Regione Marche;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Oggetto
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci e degli altri soggetti attuatori per quanto di rispettiva competenza, individua uno o più interventi o opere pubbliche, urgenti e di particolare criticità, nonchè gli interventi di ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati con ordinanza del 30 aprile 2020, n. 101 o con successive ordinanze, unitamente alle procedure necessarie per la relativa progettazione ed esecuzione.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avrà una propria numerazione.
3. La presente ordinanza detta altresì disposizioni generali per l'esercizio dei poteri derogatori riconosciuti al Commissario straordinario dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020.
4. Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario:
a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma;
b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento;
c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;
d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza.
Poteri di deroga del Commissario straordinario
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
2. Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori.
3. Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità.
Ricostruzione pubblica di centri storici e nuclei urbani
1. Al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonchè individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari.
2. Con le ordinanze di cui all'art. 1 è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate.
3. Con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale.
Disposizioni in materia di sub-commissari
(modificato dall'art. 2, comma 5, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2021, n. 114)
1. Il Commissario straordinario, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, con proprio decreto, sentiti i presidenti di regione, nomina i sub-commissari e può delegare agli stessi poteri e funzioni per il coordinamento e la realizzazione degli interventi individuati con l'ordinanza di cui all'art.1.
2. I sub-commissari operano con i poteri e nel rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza e dalle ordinanze di cui all'art. 1.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, i sub-commissari sono coadiuvati dal servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 106 del 2020, nonchè dal nucleo di esperti di cui al successivo art. 5 della presente ordinanza.
[4. L'Ufficio di supporto ai sub-commissari di cui al comma 3 è istituito con decreto del Commissario straordinario ed è composto, oltre che dal responsabile, da unità di personale in possesso di adeguate professionalità da individuare con provvedimento del Commissario straordinario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016, dal comma 7, dell'art. 4, dell'ordinanza n.106 del 2020, nonchè attraverso le convenzioni stipulate con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. L'Ufficio di supporto assicura inoltre il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione e la Direzione generale della struttura commissariale.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 2, comma 5, lett. b), dell'O.P.C.M. 9 aprile 2021, n. 114.
Costituzione del nucleo di esperti
(modificato dall'art. 2, comma 6, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2021, n. 114)
1. Il Commissario straordinario e i sub-commissari, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, si avvalgono di un nucleo di esperti, nel limite massimo di cinque unità in ragione di quanto disposto dall'art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso di titolo di studio e di particolare esperienza professionale coerenti con le competenze richieste per ciascuna attività di supporto, individuati secondo la procedura di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Gli esperti sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario. Nel medesimo provvedimento è stabilito il compenso, nel limite massimo di 40.000,00 euro annui. Per lo svolgimento delle attività affidate agli esperti sono riconosciuti eventuali rimborsi delle spese documentate.
3. Il nucleo di esperti opera con il coordinamento del Commissario e, per quanto a loro delegato, dei sub commissari. Per lo svolgimento delle attività di competenza, il nucleo può essere coadiuvato da parte degli altri uffici di cui si compone la struttura commissariale e può richiedere ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dell'incarico; a tal fine è assicurato, in particolare, il flusso di informazioni con l'ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale.
4. Gli esperti del nucleo provvedono, ciascuno nell'ambito del proprio profilo professionale, a valutare ed elaborare procedure e modalità attuative per l'accelerazione della ricostruzione nell'ambito delle attività di cui all'art. 1; ad effettuare un'analisi sulle procedure da adottare, anche utilizzando strumenti derogatori delle norme vigenti, finalizzate a semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1; a fornire supporto specialistico per gli specifici interventi individuati con le ordinanze di cui all'art. 1, attraverso l'analisi della normativa vigente e l'individuazione dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle procedure derogatorie adottabili, nonchè attraverso la definizione delle procedure attivabili per la realizzazione dei singoli interventi, la valutazione sulle misure organizzative e di supporto per i soggetti attuatori individuati per la realizzazione degli interventi e la definizione dei flussi informativi all'interno della struttura commissariale e con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi. Il nucleo, inoltre, verifica la concreta fattibilità della utilizzazione, in via generale o in casi specifici, delle possibili modalità di realizzazione degli interventi, quali, a titolo esemplificativo, gli accordi quadro su uno o più interventi, in ambito comunale o sovracomunale, gli appalti unitari delle opere pubbliche comunali, le concessioni per la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche, il partenariato pubblico-pubblico e il partenariato pubblico-privato, le convenzioni e ogni altra procedura in materia di esecuzione dei lavori.
Disposizioni in materia di soggetti attuatori
(integrato dall'art. 9, comma 1, dell'O.P.C.M. 10 maggio 2023, n. 139 e dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 31 ottobre 2024, n. 89)
1. Per le attività urgenti di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, e per ogni altra attività conseguenziale e connessa, il Commissario straordinario può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonchè dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, e di ogni altro soggetto pubblico o a partecipazione e controllo pubblico, previa stipulazione di apposita convenzione. Per ogni attività di supporto tecnico, giuridico-amministrativo e di tipo specialistico connessa alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, previa stipulazione di apposita convenzione, di strutture delle amministrazioni centrali, regionali e territoriali, delle loro società in house nel rispetto di quanto previsto all'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società a capitale interamente pubblico che gestiscono servizi secondo l'assetto organizzativo di in house providing, ovvero delle società a capitale interamente pubblico che gestiscono i servizi pubblici locali di rilevanza economica, compresi quelli a rete, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nonchè di professionalità individuate con le convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della presente ordinanza. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
2. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, i soggetti attuatori e le amministrazioni competenti dei singoli interventi hanno la facoltà di applicare le percentuali e i criteri previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717.
Disposizioni in materia di poteri sostitutivi
(introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. a), dell'O.P.C.M. 31 dicembre 2021, n. 123, nel testo modificato dall'art. 1, dell'O.P.C.M. 1 febbraio 2022, n. 124)
1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione previsto e disciplinato da ciascuna ordinanza speciale, il sub Commissario, l'USR, il comune e gli altri soggetti attuatori adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto in ciascuna ordinanza.
2. Decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal cronoprogramma degli interventi, nonchè in tutti i casi di ingiustificato ritardo per la conclusione dei procedimenti o dei subprocedimenti e per l'adozione dei provvedimenti e degli atti, anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari per la spedita realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza speciale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indizione della procedura selettiva per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione, l'appalto di altri servizi, le forniture, l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la nomina del RUP, la nomina delle strutture di supporto al complesso degli interventi, la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, ogni altro atto che si renda necessario per la prosecuzione e la urgente conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi, il sub Commissario designato invita il dirigente apicale a provvedere in via sostitutiva all'adozione dell'atto o dei provvedimenti non tempestivamente adottati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, decorsi dieci giorni, provvederà in via sostitutiva avvalendosi delle strutture di supporto o della struttura commissariale.
3. Gli atti adottati dal sub Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico esclusivamente al soggetto attuatore rimasto inadempiente.
Disposizioni in materia di conferenza di servizi
(modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, lett. b), dell'O.P.C.M. 31 dicembre 2021, n. 123)
1. Per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione del progetto, il Commissario straordinario, o suo delegato, in alternativa al ricorso al modulo procedimentale della Conferenza permanente e della Conferenza regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, può indire un'apposita Conferenza di servizi secondo modalità semplificate e con termini ulteriormente ridotti, stabiliti con le ordinanze speciali di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 della presente ordinanza, nel rispetto dei principi inderogabili di cui all'art. 2. Il parere di congruità economica dei progetti è reso dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal Commissario o dal suo delegato, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza viene immediatamente trasmessa in modalità telematica al soggetto attuatore ai fini della verifica e dell'approvazione dei relativi progetti ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.
3. Il Commissario straordinario può delegare i soggetti attuatori per l'indizione e la conduzione della conferenza di servizi.
4. Il Commissario straordinario e i soggetti attuatori possono procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione di urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo nonchè quelle previste dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 non trovano applicazione qualora il soggetto attuatore abbia comunque già acquisito tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Convenzione con la centrale di committenza Invitalia S.p.a. e attività di supporto connessa alla realizzazione degli interventi.
1. Il Commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri di deroga, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 nonchè dell'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, può avvalersi della centrale di committenza Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia S.p.a. per le attività di affidamento dell'esecuzione dei lavori e per le relative attività ausiliarie di committenza. La disciplina delle funzioni e delle modalità esecutive, e di ogni altro aspetto relativo a quanto previsto al comma 1, è stabilita mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. Per le attività di supporto di cui all'art. 6, secondo capoverso, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a., con oneri da porre a carico dei quadri economici dei singoli interventi.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
Roma, 21 novembre 2020
Il Commissario straordinario: LEGNINI
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2770