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DECISIONE DELEGATA (UE, Euratom) 2021/135 DELLA COMMISSIONE, 12 novembre 2020

G.U.U.E. 5 febbraio 2021, n. L 42

Decisione che integra il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio con condizioni dettagliate per il calcolo del tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Adottata il: 12 novembre 2020

Entrata in vigore il: 25 febbraio 2021

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 213, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 212, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («il regolamento finanziario»), gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria devono essere depositati in un fondo comune di copertura. Le risorse del fondo comune di copertura saranno assegnate ai comparti corrispondenti a ciascuno di tali strumenti di finanziamento. A norma dell'articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la copertura delle garanzie di bilancio e dell'assistenza finanziaria ai paesi terzi nel fondo comune di copertura deve essere basata su un tasso di copertura effettivo.

2) Il tasso di copertura effettivo dovrebbe essere stabilito sulla base dei tassi di copertura iniziali determinati separatamente per ciascuna garanzia di bilancio o assistenza finanziaria a paesi terzi a norma dell'articolo 211, paragrafo 2. A norma dell'articolo 213, paragrafo 2, del regolamento finanziario, esso si applica soltanto all'importo delle risorse del fondo comune di copertura previste per il pagamento dell'attivazione delle garanzie nell'arco di un anno. Il tasso di copertura effettivo si applicherà a tutti i comparti del fondo comune di copertura che possono generare una passività potenziale per il bilancio dell'Unione.

3) La metodologia per il calcolo del tasso di copertura effettivo dovrebbe basarsi su metodi consolidati e ampiamente utilizzati nel settore finanziario per la misurazione e la gestione dei rischi di credito. Tali metodi si basano in larga misura sulla stima della distribuzione delle perdite del portafoglio di crediti, eseguita separatamente e congiuntamente per tutti gli strumenti di finanziamento. La metodologia si concentra in particolare sulla valutazione di due componenti del rischio di credito: le perdite attese e quelle inattese.

4) Il tasso di copertura effettivo dovrebbe rispecchiare i vantaggi derivanti dal raggruppamento delle garanzie di bilancio e dell'assistenza finanziaria a paesi terzi con profili di rischio e andamenti dei flussi di cassa differenti. La metodologia per stabilire il livello di copertura effettiva nel fondo comune di copertura dovrebbe quindi basarsi sul concetto di diversificazione, in modo da ottimizzare il livello degli accantonamenti richiesti dagli atti di base che disciplinano ciascuno degli strumenti di finanziamento.

5) La correlazione delle perdite tra comparti all'interno del fondo comune di copertura è un elemento importante per determinare il tasso di copertura effettivo. E' pertanto opportuno stabilire un'impostazione solida per la valutazione del livello di correlazione tra comparti.

6) Il tasso di copertura effettivo deve costituire il riferimento per il calcolo, da parte della Commissione, dei contributi provenienti dal bilancio che confluiscono nella copertura a norma dell'articolo 211, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, per ogni ricostituzione del fondo comune di copertura a norma dell'articolo 213, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario o per la restituzione al bilancio di ogni eccedenza degli accantonamenti a norma dell'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, separatamente per ciascuno strumento di finanziamento. Il tasso di copertura effettivo dovrebbe pertanto essere calcolato dal gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura («il gestore finanziario») conformemente alla procedura annuale di bilancio.

7) A norma dell'articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il tasso di copertura effettivo deve fornire un livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell'Unione equivalente a quello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente. Qualora le informazioni necessarie per determinare il tasso di copertura effettivo in modo prudente non siano pienamente disponibili, al gestore finanziario dovrebbe essere consentito fissare il tasso di copertura effettivo al 100 % quale misura di salvaguardia per garantire il rispetto di tale articolo.

8) Conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, lettera g), del regolamento finanziario, l'articolo 213 di tale regolamento, riguardante il tasso di copertura effettivo, deve applicarsi solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 193 del 30.7.2018.

Art. 1

1. La Commissione fornisce al gestore finanziario le seguenti informazioni:

a) le previsioni dei flussi in entrata e in uscita per i pertinenti comparti del fondo comune di copertura per il periodo pertinente;

b) altre informazioni pertinenti necessarie per determinare l'adeguatezza della copertura, sulla base della metodologia di calcolo del tasso di copertura effettivo.

2. Il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo applicabile per il periodo annuale pertinente conformemente alla procedura di bilancio, utilizzando le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.

Tuttavia, in deroga al primo comma per quanto riguarda la conformità alla procedura di bilancio, il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo applicabile per il primo periodo annuale utilizzando appena possibile le informazioni disponibili e pertinenti.

3. Il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo utilizzando la metodologia di cui all'allegato. Il gestore finanziario correda il calcolo del tasso di copertura effettivo di una valutazione delle condizioni di mercato e di ogni altra ipotesi pertinente utilizzata nel calcolo, secondo quanto stabilito nella metodologia.

Art. 2

1. Il gestore finanziario può fissare il tasso di copertura effettivo al 100 % al fine di soddisfare il requisito di cui all'articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, ossia garantire che il livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell'Unione sia equivalente al livello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente.

2. Il paragrafo 1 si applica solo nei casi in cui non siano pienamente disponibili le informazioni su uno strumento di finanziamento importante all'interno del fondo comune di copertura, che siano essenziali per calcolare il tasso di copertura effettivo in modo prudente.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

1. Il tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura è calcolato tenendo conto dell'importo delle perdite attese e inattese per ciascuno strumento di finanziamento e del coefficiente di diversificazione, che rappresenta la correlazione tra le perdite degli strumenti di finanziamento, come indicato nella seguente formula:

dove:

EPR t è il tasso di copertura effettivo, espresso in percentuale dell'importo delle risorse previste per il pagamento dell'attivazione delle garanzie per l'anno t qualora gli accantonamenti per gli strumenti di finanziamento fossero depositati e gestiti separatamente;

EL i,t è la perdita attesa per il comparto i, per l'anno t, determinata dai servizi ordinatori per il comparto pertinente; rappresenta l'importo delle risorse necessarie per far fronte all'attivazione delle garanzie prevista per l'anno t;

UL i,t è la perdita inattesa per il comparto i, per l'anno t, determinata dai servizi ordinatori per il comparto pertinente; rappresenta la volatilità (deviazione standard) della perdita attesa per il comparto;

i,j è il comparto ;

t è l'anno  dove T rappresenta l'intero ciclo di vita del comparto interessato;

t è il coefficiente di adeguamento, espresso in percentuale di UL i,t per l'anno t, che rispecchia il margine necessario per coprire la volatilità a breve termine delle perdite stimate e offre un'ulteriore protezione dal rischio di liquidità insufficiente;

ρ i,j è la matrice di correlazione tra le perdite dei singoli comparti durante il ciclo di vita degli strumenti di finanziamento;

DR è il coefficiente di diversificazione, che riflette la differenza tra la somma delle perdite inattese di tutti gli strumenti di finanziamento durante il loro ciclo di vita, al denominatore, e le perdite inattese congiunte di tutti i comparti durante il loro ciclo di vita, ed è calcolato come segue:

2. Il coefficiente di diversificazione è calcolato dal gestore finanziario per l'anno t, sulla base dei dati forniti dai servizi ordinatori e delle stime della matrice di correlazione.

3. La (matrice di) correlazione tra i comparti è determinata dal gestore finanziario utilizzando dati storici, se disponibili, e variabili sostitutive per i comparti basate su dati pubblicamente disponibili (ossia indici obbligazionari o azionari), che rappresentano la copertura geografica o settoriale dei rispettivi comparti. La matrice di correlazione può essere adeguata dal gestore finanziario per tenere conto delle condizioni di mercato e di altri fattori pertinenti.