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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 novembre 2020

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 11 G.U.R.I. 18 febbraio 2021, n. 41

Riparto del fondo nazionale per le politiche sociali. Annualità 2020.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000;

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di volontariato, le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il comma 2 del citato art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge n. 328 del 2000;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2017, recante «Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali»;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera a), che prevede che la Rete elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il comma 7 del medesimo art. 21, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle Regioni;

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la conseguente soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale e le politiche sociali a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, come modificato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 e, in particolare, la Tabella 4 Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» Missione 3(24)- Programma 3.2 (24.12) Azione «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale» che ha assegnato al capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», una disponibilità, in termini di competenza, per gli anni 2020-2021-2022, pari a euro 393.958.592,00;

Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 10044 del 21 febbraio 2020 registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020 è stata effettuata una riduzione dello stanziamento secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito nella legge 2 novembre 2019, n. 128, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali» che riporta «quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.»;

Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta pertanto complessivamente a euro 383.258.592,00;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 che istituisce il Sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini in età compresa dalla nascita e fino ai sei anni, all'interno del quale confluiscono gli interventi riferibili ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi, finanziati con uno specifico Fondo dedicato;

Viste le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui all'accordo in Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, le cui modalità attuative sono declinate nell'Allegato E, con particolare riferimento all'intervento di presa in carico delle relazioni familiari che, secondo il modello condiviso nelle citate Linee di indirizzo, si svolge per ogni famiglia per un periodo non inferiore a diciotto mesi;

Viste le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;

Viste le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2018 per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;

Visto il Piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà, per il triennio 2018-2020, adottato con il decreto interministeriale del 18 maggio 2018, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2018 al n. 2056;

Visto il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020, adottato con decreto interministeriale del 26 novembre 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 14 dicembre 2018 al n. 1-3492 approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella seduta del 15 ottobre 2018;

Considerata la circolare n. 1 del 2020 del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale che fornisce indicazioni al sistema dei servizi sociali per il periodo di vigenza dello stato di emergenza causato dal diffondersi del virus COVID-19;

Tenuto conto dei contenuti del documento «Iniziative per il rilancio. Italia 2020-2022» elaborato dal Comitato di esperti in materia economica e sociale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;

Visto il comma 1 dell'art. 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che testualmente recita: «Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione»;

Visto inoltre il comma 2 dello stesso art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, che testualmente recita: «Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi»;

Acquisita in data 6 agosto 2020 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Piano sociale nazionale

1. E' fatto salvo il Piano sociale nazionale per il triennio 2018-2020 di cui all'allegato A del decreto interministeriale del 26 novembre 2018.

2. In ragione della situazione venutasi a creare con l'emergenza coronavirus e della necessità di porre particolari attenzioni su misure volte a rafforzare la coesione sociale e la resilienza, nelle more di un più approfondito riesame degli interventi sociali in sede di definizione del Piano sociale nazionale 2021-2023, il novero delle azioni contemplate nel suddetto piano è integrato con:

(i) il rafforzamento di «presidi di welfare di prossimità», intesi come presidii multiservizio di incontro, orientamento e intervento rivolti a individui, famiglie, anziani, gruppi di pari, dove operano equipe multidisciplinari in grado di offrire soluzioni di welfare peculiari a bisogni personalizzati;

(ii) il rafforzamento degli strumenti atti ad assicurare alle persone di minore età in condizione di grave disagio economico escluse, o ai margini, delle reti educative e di welfare, una presa in carico che definisca un piano educativo di sostegno personalizzato, che ne contrasti i rischi di emarginazione e di esposizione anche alla violenza, da realizzare con il concorso di tutti gli attori presenti sul territorio («dote educativa»).

3. Alla luce delle integrazioni di cui al punto precedente, la quota minima del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza è incrementata dal 40% al 50%.

Art. 2

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2020, ammontanti a euro 383.258.592,00 sono ripartite secondo il seguente schema per gli importi indicati:

a) Somme destinate alle Regioni euro 381.883.592,00
b) Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali euro 1.375.000,00
Totale euro 383.258.592,00

.

2. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2020, di cui al comma 1, è riportato nell'allegata Tabella 1, e il riparto delle risorse destinate alle Regioni per il medesimo anno è riportato nell'allegata Tabella 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le Regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse agli Ambiti Territoriali entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle Regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli Ambiti è comunicata al Ministero medesimo entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all'Allegato A.

3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le Regioni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con gli stessi criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, colonna A.

4. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al comma precedente, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3

Programmazione regionale e monitoraggio

1. Le Regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per l'annualità 2020, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 1, in coerenza con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020, come integrato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

2. La programmazione, di cui al comma 1, è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto. L'atto di programmazione contiene:

a) la ripartizione delle risorse tra macroattività, secondo le modalità di cui all'Allegato B;

b) una relazione, secondo successivi indirizzi ministeriali, concernente gli interventi programmati a valere sulla quota regionale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), di cui all'art. 4, secondo le modalità di cui all'Allegato C.

2.bis Le Regioni possono eventualmente destinare una quota non superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per l'annualità 2020 per realizzare azioni di sistema da rendicontare in maniera specifica.

3. L'erogazione delle risorse di cui al presente decreto è condizionata alla rendicontazione da parte della Regione sugli utilizzi delle risorse ripartite ai sensi del decreto interministeriale 26 novembre 2018 e secondo la percentuale di almeno il 75% su base regionale, come previsto dall'art. 89, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. A decorrere dal 2021, l'erogazione è condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli Ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse di cui al presente decreto, secondo le modalità di cui all'Allegato D, fatta salva la facoltà della regione di curare direttamente la raccolta delle informazioni e alimentare direttamente il SIOSS per conto degli ambiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019. Dette modalità di rendicontazione sono comunque sperimentate nel 2020 con riferimento alle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, annualità 2018.

5. Altresì, in ragione delle esigenze legate all'epidemia coronavirus ed in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 89, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento. In tal caso, la documentazione di cui al precedente comma è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.

6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 4

Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità - P.I.P.P.I.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle Regioni sono finanziate, per non meno di 3.937.500,00 euro, azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.), di cui all'accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al comma 1 e, a valere sulla quota del Fondo destinata al medesimo Ministero, garantisce idonea assistenza tecnica. Le modalità attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero minimo di ambiti coinvolti, sono definite nell'Allegato E.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 19 novembre 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

CATALFO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2335