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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/234 DELLA COMMISSIONE, 7 dicembre 2020

G.U.U.E. 23 febbraio 2021, n. L 63

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 15 marzo 2021

Applicabile dal: 15 marzo 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare gli articoli 7 e 279,

considerando quanto segue:

1) L'attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinazione con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) ha dimostrato che occorre apportare modifiche a tale regolamento delegato al fine di migliorare l'armonizzazione dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione di informazioni tra le autorità doganali e tra le autorità doganali e gli operatori economici. Tale armonizzazione orizzontale è necessaria per garantire l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali che figurano nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Occorre pertanto sostituire il suddetto allegato.

2) E' necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per instaurare il collegamento tra le diverse dichiarazioni, notifiche e prove della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B di tale regolamento e i sistemi elettronici doganali previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (3) e destinati al trattamento di tali dichiarazioni, notifiche e prove.

3) E' altresì necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per collegare la possibilità per gli Stati membri di utilizzare i requisiti transitori in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (4) all'aggiornamento dei sistemi elettronici doganali a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151. L'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341 non è pertanto più necessario e dovrebbe essere soppresso.

4) E' inoltre necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per fornire agli Stati membri che hanno già aggiornato i rispettivi sistemi elettronici nazionali di importazione un periodo di tempo per riadeguare tali sistemi ai nuovi requisiti in materia di dati, più precisamente fino all'avvio della fase 1 del progetto di sdoganamento centralizzato all'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

5) Nel settembre 2019 la Camera di commercio internazionale ha lanciato gli Incoterm 2020, entrati in vigore il 1° gennaio 2020. Al fine di consentire l'utilizzo dei nuovi codici Incoterm nelle dichiarazioni doganali, è opportuno aggiornare il pertinente elenco di codici nell'allegato 9, appendice D1, del regolamento delegato (UE) 2016/341.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2446 e (UE) 2016/341,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 269 del 10.10.2013.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016).

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato B a decorrere dalle date di utilizzazione o di aggiornamento dei sistemi elettronici di cui all'allegato C, come stabilito nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione [*1].

_______________

[*1] Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019)»;"

(b) il paragrafo 3 è soppresso;

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 con le modalità seguenti:

(a) fino alla data di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne A1, A2, B1 e C1 dell'allegato B del presente regolamento;

(b) fino alla data di introduzione della componente 1 del sistema elettronico per i regimi speciali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne B2 e B3 dell'allegato B del presente regolamento;

(c) fino alla data di avvio della fase 5 del nuovo sistema di transito informatizzato nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alla colonna D1 dell'allegato B del presente regolamento;

(d) fino alla data di avvio della fase 1 del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alla colonna E1 dell'allegato B del presente regolamento;

(e) fino alla data di utilizzazione della versione 2 del sistema di controllo delle importazioni nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne F20 e F30 dell'allegato B del presente regolamento e per la notifica di deviazione degli aeromobili;

(f) fino alla data di utilizzazione della versione 3 del sistema di controllo delle importazioni nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne F10, F50 e F51 dell'allegato B del presente regolamento e per la notifica di deviazione delle navi adibite alla navigazione marittima;

(g) fino all'aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne da H1 a H4 e I1 dell'allegato B del presente regolamento.

Se i requisiti in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale non figurano nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi requisiti in materia di dati siano tali da garantire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano tali dichiarazioni e notifiche e tale prova della posizione doganale.»;

(d) è inserito il seguente nuovo paragrafo 4 bis:

«4 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 4, le autorità doganali possono decidere di applicare i requisiti comuni in materia di dati di cui alle colonne da H1 a H6, I1 e I2 dell'allegato D del presente regolamento fino alla data in cui dette autorità doganali attuano la prima fase dello sdoganamento centralizzato all'importazione nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.»;

2) nell'indice, dopo l'articolo 256, il titolo I è modificato come segue:

(a) la riga «ALLEGATO B - Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali» è sostituita da «ALLEGATO B - Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 2)»;

(b) dopo la riga corrispondente all'allegato B sono inserite le righe seguenti:

«ALLEGATO C - Dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali e progetti correlati nel programma di lavoro nell'ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151

ALLEGATO D - Requisiti comuni in materia di dati relativi a dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 4 bis)»;

3) l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

4) è inserito un nuovo allegato C che figura nell'allegato II del presente regolamento;

5) è inserito un nuovo allegato D che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Art. 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/341

Il regolamento delegato (UE) 2016/341 è così modificato:

1) l'allegato 1 è soppresso;

2) nell'allegato 9, appendice D1, titolo II, la tabella relativa alla casella 20 è sostituita dalla seguente tabella:

"Prima suddivisione Significato Seconda suddivisione
Codice Incoterm Incoterm - CCI/CEE Luogo da precisare
Codici applicabili a tutti i modi di trasporto
EXW (Incoterm 2020) Franco fabbrica Luogo di consegna convenuto
FCA (Incoterm 2020) Franco vettore Luogo di consegna convenuto
CPT (Incoterm 2020) Trasporto pagato fino a Luogo di destinazione convenuto
CIP (Incoterm 2020) Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a Luogo di destinazione convenuto
DPU (Incoterm 2020) Reso al luogo di destinazione scaricato Luogo di destinazione convenuto
DAP (Incoterm 2020) Reso al luogo di destinazione Luogo di destinazione convenuto
DDP (Incoterm 2020) Reso sdoganato Luogo di destinazione convenuto
DAT (Incoterm 2010) Reso al terminal Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione
Codici applicabili al trasporto marittimo e per vie navigabili interne
FAS (Incoterm 2020) Franco sotto bordo Porto d'imbarco convenuto
FOB (Incoterm 2020) Franco a bordo Porto d'imbarco convenuto
CFR (Incoterm 2020) Costo e nolo Porto di destinazione convenuto
CIF (Incoterm 2020) Costo, assicurazione e nolo Porto di destinazione convenuto
XXX Altre condizioni di consegna Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto".

.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN