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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2020

G.U.R.I. 13 marzo 2021, n. 62

Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'art. 4, che ne definisce le modalità di accertamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e, in particolare, l'art. 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che prevede che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, che, all'art. 3, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera d), n. 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, con le medesime modalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo Fondo;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112 che, all'art. 4, stabilisce le finalità del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione e che le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;

Visto l'art. 89, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo il quale, ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che, all'art. 89, comma 2-bis stabilisce, fra l'altro, che i servizi previsti all'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che, all'art. 104, comma 2, prevede che, al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, concernente il riparto delle risorse per l'anno 2019 del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell'art. 3 della legge n. 112 del 2016;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, che stabilisce che «nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 costituiscono la base su cui definire specifici obiettivi di servizio e relativo fabbisogno» e che «agli obiettivi di servizio si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, in particolare la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha assegnato al capitolo di spesa 3553 «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», una disponibilità per l'anno 2020, pari a 58.100.000,00 di euro;

Ritenuto necessario provvedere alla ripartizione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2020 mantenendo ferme le altre previsioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 novembre 2020;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2020

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l'anno 2020, pari a complessivamente euro 78.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna 3 della tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

2. Sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere a, b e c, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, 15 milioni di euro dei 20 milioni di euro di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione, a favore di tali persone, delle progettualità previste dal Fondo di cui al comma 1, ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% dei richiedenti il beneficio con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui all'art. 2 del decreto 23 novembre 2016, in vista della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 112 del 2016, e dell'art. 5, comma 5, del decreto 23 novembre 2016.

3. La colonna 4 della tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, aggiuntive a quelle già correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.

4. Qualora a livello regionale gli obiettivi di servizio di cui al comma 2 vengano raggiunti senza l'utilizzo, totale o parziale, delle risorse di cui al comma 2, le somme eccedenti sono allocate, secondo la priorità generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitino, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo di cui al comma 1.

5. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Programmazione degli interventi

1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, per l'annualità 2020, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonchè nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto.

2. Gli indirizzi di programmazione, secondo le modalità di cui all'allegato B, contengono:

a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria;

b) le modalità di individuazione dei beneficiari;

c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;

d) la programmazione delle risorse finanziarie;

e) le modalità di monitoraggio degli interventi.

3. La programmazione di cui al comma 1 è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Successivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per l'anno 2020, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1, una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.

Art. 3

Erogazione e monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, l'erogazione delle risorse di ciascuna annualità del Fondo di cui all'art. 1 è condizionata alla rendicontazione, da parte delle regioni sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le rendicontazioni relative alle annualità 2017 e 2018 riportano le informazioni sul riparto e l'erogazione agli ambiti territoriali secondo le modalità di cui all'allegato A.

3. A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 2 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e hanno, come unità di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto.

4. L'erogazione delle risorse è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

5. Le regioni si impegnano a rilevare, a livello di ambito territoriale, a fini di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'allegato D che forma parte integrante del presente decreto, rendendole disponibili entro il 31 maggio dell'anno successivo, secondo le modalità di cui al citato art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019.

6. In ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19 ed in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 21 dicembre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

CATALFO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GUALTIERI

Il Ministro della salute

SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 456

TABELLA 1

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare Risorse destinate alle regioni - anno 2020

Regioni Quota di popolazione nella classe d'età 18-64 anni Risorse (€) Di cui: risorse (€) specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2
Abruzzo 2,20 1.718.200,00 € 330.000,00 €
Basilicata 0,96 749.760,00 € 144.000,00 €
Calabria 3,30 2.577.300,00 € 495.000,00 €
Campania 10,12 7.903.720,00 € 1.518.000,00 €
Emilia Romagna 7,46 5.826.260,00 € 1.119.000,00 €
Friuli Venezia Giulia 1,98 1.546.380,00 € 297.000,00 €
Lazio 10,09 7.880.290,00 € 1.513.500,00 €
Liguria 2,48 1.936.880,00 € 372.000,00 €
Lombardia 17,06 13.323.860,00 € 2.559.000,00 €
Marche 2,51 1.960.310,00 € 376.500,00 €
Molise 0,51 398.310,00 € 76.500,00 €
Piemonte 7,14 5.576.340,00 € 1.071.000,00 €
Puglia 6,83 5.334.230,00 € 1.024.500,00 €
Sardegna 2,80 2.186.800,00 € 420.000,00 €
Sicilia 8,49 6.630.690,00 € 1.273.500,00 €
Toscana 6,14 4.795.340,00 € 921.000,00 €
Umbria 1,44 1.124.640,00 € 216.000,00 €
Valle d'Aosta 0,21 164.010,00 € 31.500,00 €
Veneto 8,28 6.466.680,00 € 1.242.000,00 €
  100,00 78.100.000,00 € 15.000.000,00 €

.

ALLEGATO A

MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

da inviare per ogni annualità

1. Riparto delle risorse

Atto che dispone il riparto delle risorse Numero e data del provvedimento
   
Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per il riparto agli Ambiti territoriali
   
Denominazione dell'ambito territoriale Importo
   
   
   

.

2. Estremi del pagamento quietanzato (numero, data) e importi liquidati

Denominazione dell'ambito territoriale Annualità
Numero e data del pagamento Importo
     
     

.

1. Note

2.

3.

4.

.

ALLEGATO B

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITA' ______

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria

1.1 Il quadro di contesto 

- Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

- Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto 23 novembre 2016, "Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze,". Descrivere com'è avvenuto il confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, descrivere le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti. 

1.2 L'integrazione sociosanitaria 

- Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione sociosanitaria.

- Descrivere specificamente i seguenti aspetti su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali:

1.2.1 Ambiti territoriali: l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, prevede che "Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego. Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione. 

1.2.2 Valutazione multidimensionale: l'articolo 2, comma 1, del DM 23 novembre 2016 prevede che "Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi-professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Descrivere le procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psicosociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;

- mobilità;

- comunicazione e altre attività cognitive;

- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

1.2.3 Progetto personalizzato: l'articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità del progetto personalizzato.

Nello specifico, "Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e sociosanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime" (comma 2). 

"Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione." (comma 3).

"Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. "(comma 4).

"Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave." (comma 5). Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati.

1.2.4 Budget di Progetto: l'articolo 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che "Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

Secondo l'articolo 4 del DM 23 novembre 2016, beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

"...L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitino con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia..." (comma 2).

"......è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4." (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che "A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:

a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;

b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;

d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7." 

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Interventi finanziabili
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare
Descrizione degli interventi
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;
Descrizione degli interventi
c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6)
Descrizione degli interventi
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità
Descrizione degli interventi
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare, di cui all'articolo 3, comma 7.
Descrizione degli interventi
4. La programmazione delle risorse finanziarie
Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Interventi finanziabili Importo
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare  
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;  
c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6)  
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità  
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.  
Totale  
5. Le modalità di monitoraggio degli interventi 
Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.

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ALLEGATO C

RENDICONTAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE ANNUALITA' ______

Dal 2021 l'unità di rilevazione è l'ambito territoriale.

Risorse erogate per aree prioritarie di intervento

Tipologia intervento Importo
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3  
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;  
c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;  
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità  
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.  
Totale  

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Risorse per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative (lettera d)

Tipologia intervento Importo
Acquisto  
Locazione  
Ristrutturazione e messa in opera impianti e attrezzature  
Totale  

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ALLEGATO D

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI E SERVIZI al 31 dicembre _______

L'unità di rilevazione è l'ambito territoriale ai sensi del DM 22 agosto 2019 attuativo del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali

D.1 Beneficiari secondo le priorità di accesso individuate dal DM 23.11.2016

Priorità accesso Numero beneficiari
Persone con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lett. a): mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche  
Persone con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b): con genitori che non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno genitoriale  
Persone con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lett. c): inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni della casa familiare  
Persone di cui all'articolo 4, comma 4, in favore delle quali è stato reso disponibile patrimonio da parte di familiari o reti associative di familiari  
Altri beneficiari: persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla legge 112 del 2016, nonché persone già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative pur non trattandosi di residenze quali quelle di cui all'articolo 4, comma 3, lett. c).  
Totale  

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D.2 Beneficiari secondo tipologie di intervento

Tipologia intervento Numero beneficiari
a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;  
b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;  
c1. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5;  
c2. tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;  
e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.  
Totale  

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D.3 Beneficiari per sesso e classe d'età

  Maschi Femmine Totale
18-25 anni      
26-35 anni      
36-45 anni      
46-55 anni      
56-64 anni      
65 anni e oltre (articolo 4, comma5)      
Totale      

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D.4 Obiettivi di servizio tendenziali di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto in relazione alle priorità di accesso individuate dal DM 23.11.2016

Priorità accesso Numero beneficiari progetti di cui al presente Fondo per i quali sia stata attivata la valutazione multidimensionale, la definizione del progetto personalizzato, il finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto (a) Numero di beneficiari di progetti analoghi attivati a livello regionale o territoriale (b) Totale beneficiari (c=a+b) Totale richiedenti la partecipazione ai progetti (d) % di copertura (e=c/d)
Persone con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lett. a): mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche          
Persone con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b): con genitori che non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno genitoriale          
Persone con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 3, lett. c): inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni della casa familiare          

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SOLUZIONI ALLOGGIATIVE al 31 dicembre _______

2.1 Elenco strutture finanziate

Denominazione struttura Indirizzo (via, numero, comune) Codice catastale comune
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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2.2 Soluzioni alloggiative per recettività

Tipologia strutture Numero strutture
Soluzioni con unico modulo abitativo e meno di 5 ospiti  
Soluzioni con unico modulo abitativo e 5 ospiti  
Soluzioni con più moduli abitativi (non più di 10 persone)  
Totale  

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2.3 Soluzioni alloggiative per ubicazione

Tipologia strutture Numero strutture
In zone residenziali  
In zone rurali (esclusivamente progetti di agricoltura sociale)  
Totale  

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2.4 Soluzioni alloggiative per tipologia di intervento a valere sulle risorse del Fondo

Tipologia intervento Numero strutture
Acquisto  
Locazione  
Ristrutturazione e messa in opera impianti e attrezzature  
Totale  

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2.5 Soluzioni alloggiative per presenza di posti di emergenza/sollievo

Tipologia strutture Numero strutture
Presenza di almeno 1 un posto per situazioni di emergenza e/o sollievo  
Assenza di posti per situazioni di emergenza e/o sollievo  
Assenza di nuove tecnologie  
Totale  

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2.6 Soluzioni alloggiative per presenza di nuove tecnologie

Tipologia strutture Numero strutture
Presenza di tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e ambient assisted living  
Assenza di nuove tecnologie  
Totale  

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