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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2020, n. 193

G.U.R.I. 26 marzo 2021, n. 74

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, e, in particolare, l'articolo 1, comma 174;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 6;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 62;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;

Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;

Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2020;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Riordino dell'organismo e vigilanza

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione e importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.

Art. 2

Compiti

1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche e alle vigenti disposizioni normative, nonchè gli altri compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.

2. Il Banco svolge altresì attività e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1, affidati mediante convenzione a titolo oneroso da amministrazioni e organismi pubblici o privati.

3. Il Banco può stipulare, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con amministrazioni, enti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.

4. Il Banco può sottoporre a prova le armi da fuoco portatili presso lo stabilimento di produzione, previo accordo con l'impresa interessata, qualora l'impresa stessa disponga, mettendoli a esclusiva e completa disposizione del Banco, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco sulla base di criteri dallo stesso predeterminati con regolamento interno e ferma restando la responsabilità esclusiva in capo al Banco delle prove eseguite. Il regolamento può anche disciplinare modalità e limiti di utilizzo di personale dello stabilimento di produzione in affiancamento a quello del Banco, garantendo lo svolgimento obiettivo e imparziale delle funzioni a esso demandate nonchè il rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

5. Il Banco provvede, con oneri a proprio carico, all'acquisizione e conservazione presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi.

6. Il Banco dà comunicazione nel proprio sito internet dell'entrata in vigore delle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata e resa esecutiva con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

Art. 3

Autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria

1. In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco è riconosciuta autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.

2. Lo statuto è deliberato dall'assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del consiglio di amministrazione, ed è sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della difesa.

3. Lo statuto determina le competenze dell'assemblea dei partecipanti, del Presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del comitato tecnico e del direttore generale, i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari e l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

4. Lo statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal consiglio di amministrazione, in materia di:

a) criteri e modalità per la designazione del direttore generale in relazione a requisiti di professionalità e onorabilità;

b) gestione del personale;

c) definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne;

d) definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;

e) disciplina dei servizi tecnici del Banco;

f) criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.

Art. 4

Organi

1. Sono organi del Banco:

a) il Presidente;

b) l'assemblea dei partecipanti;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il comitato tecnico.

2. Per i componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico non sono previsti compensi.

3. I compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 sono determinati dall'assemblea secondo i criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.

Art. 5

Presidente

1. Il Presidente del Banco è nominato dall'assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni.

2. Il Presidente è di diritto presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Banco ed esercita i seguenti poteri:

a) convoca l'assemblea e il consiglio di amministrazione;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio;

c) in caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.

Art. 6

Assemblea dei partecipanti

1. L'assemblea è costituita da undici componenti nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è così composta: un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico e della difesa; uno per la Camera di commercio di Brescia; uno per il Comune di Brescia; uno per il Comune di Gardone Val Trompia; tre rappresentanti dei produttori delle armi, di cui due in rappresentanza dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani; tre rappresentanti dei produttori di munizioni, di cui uno in rappresentanza dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni.

2. L'assemblea resta in carica quattro anni, è presieduta dal Presidente e delibera sulle seguenti materie:

a) adozione dello statuto e delle sue modificazioni;

b) approvazione del piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti annuali;

c) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

d) elezione e nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del Presidente e del comitato tecnico, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5, 7 e 10;

e) determinazione dei compensi del Presidente e del collegio dei revisori, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 3;

f) designazione di un componente del collegio dei revisori;

g) articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del consiglio di amministrazione;

h) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione;

i) questioni attribuite espressamente dallo statuto.

Art. 7

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, incluso il Presidente, nominati dall'assemblea tra i propri componenti ed è così formato: un componente in rappresentanza dei produttori di armi, uno in rappresentanza dei produttori di munizioni, uno in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, uno in rappresentanza del Ministero della difesa e uno scelto tra i rappresentanti della Camera di commercio di Brescia e dei Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.

2. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni e delibera in ordine a:

a) predisposizione del piano triennale di attività e aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea;

b) verifica dell'attuazione dei programmi;

c) atti organizzativi interni, anche attinenti alla gestione del personale;

d) redazione del bilancio preventivo annuale, corredato della relazione del collegio dei revisori, da sottoporre all'assemblea;

e) redazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'assemblea;

f) determinazione delle tariffe per le prove, da proporre al Ministero dello sviluppo economico;

g) promozione di forme collaborative tra il Banco e altri organismi pubblici e privati;

h) regolamenti interni;

i) questioni attribuite espressamente dallo statuto.

Art. 8

Commissario straordinario

1. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione, ovvero di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico può nominare, per un periodo non superiore a un anno, un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente e al consiglio di amministrazione, cui viene corrisposta un'indennità, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 9

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e si compone di tre membri effettivi, di cui uno designato dall'assemblea, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Banco.

Art. 10

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è nominato dall'assemblea tra i propri componenti e ha funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attività del Banco.

2. Il comitato dura in carica quattro anni ed è composto da cinque componenti, tra i quali devono essere ricompresi i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 6, comma 1. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi componenti.

Art. 11

Direttore generale

1. Il direttore generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione. Al provvedimento di nomina accede un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui forma e i requisiti sono disciplinati dallo statuto.

2. Il direttore generale è l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, licenza di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il direttore generale propone al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore.

3. Il direttore generale è responsabile della gestione del Banco. Egli assicura la funzionalità dell'ente e la continuità dell'esercizio dei relativi compiti di istituto.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario.

5. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato tecnico e può chiederne al Presidente la convocazione.

6. Il direttore generale è membro di diritto e capo della delegazione italiana presso la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969.

Art. 12

Fonti di finanziamento

1. Il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al finanziamento delle proprie attività attraverso:

a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

b) corrispettivi per prestazioni di servizi;

c) rendite del patrimonio;

d) donazioni, lasciti e liberalità, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;

e) eventuali altre entrate.

2. Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico sulla proposta del consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dalla quota delle spese generali ad esso imputabile e sono soggette ad adeguamento annuale automatico secondo l'indice di rivalutazione monetaria dell'ISTAT.

3. Eventuali utili sono reinvestiti nelle attività del Banco.

Art. 13

Gestione finanziaria e personale

1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonchè dai contratti collettivi di lavoro.

3. E' fatto divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco e, in particolare, di svolgere attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.

Art. 14

Vigilanza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico i seguenti atti deliberativi:

a) statuto e sue modificazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 2;

b) i piani di attività deliberati dall'assemblea;

c) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

e) la partecipazione a consorzi, società e associazioni;

f) l'istituzione di sezioni locali del Banco;

g) i compensi del Presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3;

h) i regolamenti interni di cui all'articolo 3, comma 4, fermo restando che i regolamenti di natura tecnica sono approvati sentito il Ministero della difesa;

i) il regolamento di amministrazione e contabilità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Fatte salve le deliberazioni dello statuto e delle sue modifiche, le restanti deliberazioni, di cui al comma 1, divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero dello sviluppo economico non ne dispone l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.

3. Il Ministero dello sviluppo economico può sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata.

4. Il Banco presenta semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto, anche con riguardo al processo di riordino e contenimento delle spese.

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Gli organi del Banco sono costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il nuovo statuto del Banco è deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In caso di mancata costituzione dell'assemblea o deliberazione del nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1, e 2, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per i relativi adempimenti.

4. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

Art. 16

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

PATUANELLI, Ministro dello sviluppo economico

LAMORGESE, Ministro dell'interno

GUERINI, Ministro della difesa

GUALTIERI, Ministro dell'economia e delle finanze

DADONE, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2021

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 73