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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/598 DELLA COMMISSIONE, 14 dicembre 2020

G.U.U.E. 14 aprile 2021, n. L 127

Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 4 maggio 2021

Applicabile dal: 14 aprile 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 153, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Secondo il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la probabilità di default («PD»), o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano determinati requisiti, l'ente è tenuto ad assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, attribuendo l'esposizione a una delle categorie della tabella 1 di cui allo stesso articolo 153, paragrafo 5, primo comma, in base alla valutazione dell'esposizione da esso effettuata sulla base di ciascuno dei fattori di cui al secondo comma della stessa disposizione. Al fine di garantire un approccio armonizzato all'assegnazione delle esposizioni da finanziamenti specializzati alle diverse categorie, è opportuno stabilire in che modo si debba tener conto di detti fattori prevedendo il calcolo dei valori in base ai quali i fattori possono essere collegati alle categorie di rischio stabilite nella predetta tabella. Poiché le esposizioni da finanziamenti specializzati appartengono alla classe delle esposizioni verso imprese nell'ambito del metodo IRB e dato che il metodo di assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio a tali esposizioni specificato all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 è una forma di sistema di rating, le norme tecniche di regolamentazione per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati stabilite dal presente regolamento dovrebbero applicarsi in aggiunta alle norme generali sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni verso imprese e agli altri requisiti relativi ai sistemi di rating nell'ambito del metodo IRB.

2) Affinché gli enti possano applicare adeguatamente ciascuno di detti fattori, questi dovrebbero essere precisati ulteriormente suddividendoli in sottofattori, al fine di definire i criteri di valutazione applicabili a ciascuna situazione. Affinché i sottofattori siano valutati adeguatamente, è necessario specificare ulteriormente le componenti di alcuni di essi.

3) Al fine di tener conto delle norme concordate a livello internazionale per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati, definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel quadro di Basilea II (2), e riflettere il gran numero di varianti nelle esposizioni da finanziamenti specializzati, nell'applicazione dei fattori dovrebbero essere applicati criteri di valutazione diversi per ciascuna di dette classi di esposizioni da finanziamenti specializzati. Prima di assegnare un fattore di ponderazione del rischio all'esposizione da finanziamenti specializzati gli enti dovrebbero stabilire a quale delle predette classi l'esposizione corrisponda maggiormente.

4) Se il debitore è in stato di default, gli enti dovrebbero assegnare all'esposizione da finanziamenti specializzati la categoria 5 dei fattori di ponderazione del rischio di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, e la categoria più elevata di perdite attese, ossia la categoria 5 di cui alla tabella 2 dell'articolo 158, paragrafo 6, del medesimo regolamento, in linea con il quadro di Basilea II.

5) Gli enti dovrebbero attribuire una categoria a ciascun fattore sulla base di una valutazione complessiva effettuata tenendo conto delle categorie attribuite ai sottofattori del fattore e dell'importanza relativa di ciascun sottofattore per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati. La stessa procedura dovrebbe essere seguita per l'attribuzione di una categoria ai sottofattori quando il sottofattore è suddiviso a sua volta in componenti.

6) Al fine di conseguire la massima precisione e la massima coerenza possibili nell'assegnazione delle esposizioni da finanziamenti specializzati alle diverse categorie, gli enti dovrebbero attribuire un fattore di ponderazione a ciascun fattore in funzione della sua importanza relativa per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati e determinare la media ponderata dei valori delle categorie che sono state attribuite ai fattori. Al fine di garantire che gli enti attribuiscano i fattori di ponderazione in modo sufficientemente prudente, è opportuno fissare un limite inferiore e un limite superiore del fattore di ponderazione che può essere assegnato a ciascun fattore.

7) A norma del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti sono tenuti a documentare l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB in generale. Al fine di agevolare la verifica da parte delle autorità competenti della corretta applicazione delle norme in materia di assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno stabilire, per dette esposizioni, alcuni obblighi specifici di documentazione dell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio.

8) Il presente regolamento si basa in larga misura sulle norme concordate a livello internazionale per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati. Data la varietà delle esposizioni da finanziamenti specializzati e tenuto conto delle specificità di dette esposizioni, il presente regolamento potrebbe non ricomprendere tutti i fattori di rischio che gli enti annoverano nell'attività quotidiana, per determinati tipi di esposizioni a norma dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o per singole esposizioni da finanziamenti specializzati. Dato che nell'assegnare i debitori e le operazioni a classi o pool gli enti devono, a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenere conto di tutte le informazioni rilevanti, gli enti dovrebbero essere tenuti a tener conto di ciascuno dei fattori di rischio aggiuntivi, che devono considerare congiuntamente al sottofattore del quadro per le esposizioni da finanziamenti specializzati che corrisponde maggiormente al fattore di rischio. L'applicazione di quanto precede alla singola esposizione da finanziamenti specializzati dovrebbe essere considerata uno scostamento ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'ente dovrebbe documentare il perché si è ritenuto opportuno tenere conto dei fattori di rischio aggiuntivi e fornirne i motivi.

9) Le disposizioni in materia di applicazione degli scostamenti nel metodo IRB si applicano anche alle esposizioni da finanziamenti specializzati. Pertanto, in situazioni eccezionali, per singole esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti sono autorizzati a non applicare un determinato sottofattore o una determinata componente di sottofattore, qualora li ritengano non rilevanti. Gli enti dovrebbero inoltre essere autorizzati, in via eccezionale, a non applicare un determinato sottofattore o una determinata componente di sottofattore a tutte le esposizioni da finanziamenti specializzati appartenenti a un tipo di esposizione di cui alla definizione dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando il sottofattore o la componente di sottofattore non è un fattore di rischio pertinente per quel tipo di esposizioni da finanziamenti specializzati. Gli enti dovrebbero essere tenuti a documentare la decisione di non applicare un sottofattore o una componente di sottofattore e a motivarla.

10) Agli enti dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per adeguare i sistemi di rating per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati al fine di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

11) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

12) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 176 del 27.6.2013.

(2)

Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione. Versione integrale. Giugno 2006.

(3)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Criteri di valutazione applicabili alle diverse classi di esposizioni da finanziamenti specializzati

1. Quando lo scopo dell'esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare lo sviluppo o l'acquisizione di infrastrutture grandi, complesse e costose, tra cui in particolare nei settori energetico, chimico, estrattivo, dei trasporti, dell'ambiente e delle telecomunicazioni, e il reddito che sarà generato dalle attività è costituito dagli introiti da contratti di fornitura provenienti da una o più parti che non sono soggette al controllo di gestione dello sponsor («esposizioni da finanziamento di progetti»), nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti applicano a tale classe di esposizioni i criteri di valutazione di cui all'allegato I.

2. Quando lo scopo dell'esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare lo sviluppo o l'acquisizione di immobili, tra cui in particolare stabili a uso ufficio destinati alla locazione, aree adibite alla vendita al dettaglio, residenze multifamiliari, spazi industriali, magazzini, alberghi e terreni, e il reddito che sarà generato dagli immobili è costituito dai canoni di leasing o di affitto o dai proventi della vendita dei predetti immobili provenienti da uno o più terzi («esposizioni da finanziamento di immobili»), nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti applicano a tale classe di esposizioni i criteri di valutazione di cui all'allegato II.

3. Quando lo scopo dell'esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare l'acquisizione di attività materiali, tra cui in particolare navi, aerei, satelliti, automotrici e flotte, e il reddito che sarà generato dalle attività è costituito da pagamenti di canoni di leasing o di affitto provenienti da uno o più terzi («esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica»), nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti applicano a tale classe di esposizioni i criteri di valutazione di cui all'allegato III.

4. Quando lo scopo dell'esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare riserve, scorte o crediti acquistati su merci negoziate in borsa, tra cui in particolare petrolio greggio, metalli e derrate alimentari, e il reddito che sarà generato da tali riserve, scorte o crediti è costituito dai proventi della vendita delle merci («esposizioni da finanziamento su merci»), nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti applicano a tale classe di esposizioni i criteri di valutazione di cui all'allegato IV.

Art. 2

Valutazione a livello di fattore e assegnazione dei fattori di ponderazione

1. Gli enti, sulla base di una valutazione complessiva, attribuiscono una categoria a ciascun fattore che figura nell'allegato, che si applica alla classe di esposizioni da finanziamenti specializzati a norma dell'articolo 1. Per ogni esposizione da finanziamenti specializzati l'ente effettua l'attribuzione tenendo conto delle categorie attribuite a ciascun sottofattore applicabile a norma degli articoli 3 e 4, nonché dell'importanza relativa di ciascun sottofattore per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati secondo la definizione di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. L'ente assegna a ciascun fattore un fattore di ponderazione percentuale non inferiore al 5 % e non superiore al 60 %, in funzione dell'importanza relativa per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati.

3. L'ente calcola la media ponderata delle categorie che sono state attribuite ai fattori a norma del paragrafo 1, applicando i fattori di ponderazione assegnati a norma del paragrafo 2. Se la media ponderata è un numero decimale, gli enti lo arrotondano al numero cardinale più vicino.

4. L'ente assegna l'esposizione da finanziamenti specializzati alla categoria di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 il cui numero corrisponde alla media ponderata calcolata a norma del paragrafo 3.

Art. 3

Valutazione a livello di sottofattore

1. Qualora il sottofattore di un determinato fattore di cui all'allegato I, II, III o IV non sia suddiviso in componenti, l'ente assegna al sottofattore una categoria sulla base dei criteri di valutazione stabiliti per lo stesso.

2. Qualora il sottofattore di un determinato fattore di cui all'allegato I, II, III o IV sia suddiviso in componenti, l'ente:

a) assegna una categoria a ciascuna componente del sottofattore sulla base dei criteri di valutazione stabiliti per detta componente;

b) attribuisce una categoria al sottofattore sulla base di una valutazione complessiva effettuata tenendo conto delle categorie assegnate conformemente alla lettera a) nonché dell'importanza relativa di ciascuna componente del sottofattore per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati.

3. Se tiene conto di informazioni aggiuntive rilevanti («fattore di rischio aggiuntivo») a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per un tipo di esposizione da finanziamenti specializzati, l'ente le considera congiuntamente al sottofattore che corrisponde maggiormente al fattore di rischio aggiuntivo.

4. Quando, in via eccezionale, un sottofattore o una componente di sottofattore non è rilevante per tutte le esposizioni da finanziamenti specializzati di un dato tipo, l'ente può decidere di non applicare il sottofattore o la componente di sottofattore ad alcuna delle esposizioni da finanziamenti specializzati di detto tipo.

Art. 4

Criteri sovrapposti a livello di sottofattore o di componente di sottofattore

Nel caso in cui un sottofattore o una componente di sottofattore abbia identici criteri di valutazione in due o più categorie («criteri sovrapposti») e l'esposizione da finanziamenti specializzati sia conforme a detti criteri sovrapposti, gli enti assegnano la categoria al sottofattore o alla componente di sottofattore come segue:

a) in caso di criteri sovrapposti in due categorie, gli enti assegnano la più elevata delle due categorie;

b) in caso di criteri sovrapposti in tre categorie, gli enti assegnano la categoria intermedia tra la più bassa e la più elevata delle tre.

Art. 5

Default del debitore

In deroga agli articoli da 1 a 4, se il debitore è in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente assegna all'esposizione da finanziamenti specializzati il fattore di ponderazione del rischio della categoria 5 di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, primo comma, del medesimo regolamento.

Art. 6

Documentazione

1. Per ciascun tipo di esposizione da finanziamenti specializzati al quale assegnano fattori di ponderazione del rischio a norma del presente regolamento gli enti documentano le seguenti informazioni:

a) i fattori di ponderazione assegnati a ciascun fattore a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e la relativa motivazione;

b) se del caso, la descrizione dei fattori di rischio aggiuntivi e le ragioni per cui tenerne conto a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

c) se del caso, la motivazione della decisione di non applicare un determinato sottofattore o una determinata componente di sottofattore a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

2. Per ciascuna esposizione da finanziamenti specializzati alla quale assegnano fattori di ponderazione del rischio a norma del presente regolamento gli enti documentano le seguenti informazioni:

a) la classe dell'esposizione da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 1;

b) la categoria di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 alla quale è stata assegnata l'esposizione da finanziamenti specializzati;

c) la durata residua di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) la valutazione dell'esposizione da finanziamenti specializzati in ciascuna fase della procedura di cui agli articoli da 2 a 5 che ha determinato l'assegnazione del fattore di ponderazione del rischio all'esposizione.

Art. 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 aprile 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN