
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
DECRETO 8 luglio 2020
G.U.R.I. 8 luglio 2020, n. 170
Modifica del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la delibera in data 8 luglio 2020 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il comma 1 dell'art. 4 del regolamento interno;
Decreta:
La modifica del comma 1 dell'art. 4 R.I. nei termini di seguito indicati:
Art. 4 (Elezione dei componenti della Sezione Disciplinare. Presidenza della Sezione). - «1. Subito dopo l'elezione del Vicepresidente, il Consiglio procede all'elezione di sei componenti effettivi e di quattordici componenti supplenti della Sezione Disciplinare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di Cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e sei magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44; quattro componenti eletti dal Parlamento.».
Dato a Roma, addì 8 luglio 2020
MATTARELLA
Il Segretario generale: PIRACCINI