
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1112 DEL CONSIGLIO, 20 luglio 2020
G.U.U.E. 29 luglio 2020, n. L 244
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 18 agosto 2020
Applicabile dal: 18 agosto 2020
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 397,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2) stabilisce disposizioni dettagliate relative ai regimi speciali per i soggetti passivi che prestano determinati servizi a persone che non sono soggetti passivi.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio (3) modifica tali disposizioni per estendere l'ambito di applicazione dei regimi speciali esistenti e introdurre un nuovo regime per modernizzare il quadro giuridico dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C). Dette modifiche si applicano dal 1° gennaio 2021.
3) Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'insorgenza di COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L'11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato l'insorgenza di COVID-19 una pandemia. La pandemia di COVID-19 ha colpito tutti gli Stati membri. A causa dell'allarmante aumento dei casi e della mancanza di strumenti efficaci e immediatamente disponibili per far fronte alla pandemia di COVID-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
4) La pandemia di COVID-19 costituisce un'emergenza imprevista e senza precedenti, che colpisce duramente tutti gli Stati membri e li costringe a prendere provvedimenti immediati a livello nazionale per affrontare la crisi in corso, dando la priorità alla crisi e riassegnando le risorse destinate ad altri problemi. A causa di questa crisi, diversi Stati membri stanno incontrando difficoltà nel portare a termine lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l'applicazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 e per applicarle dal 1° gennaio 2021. Alcuni Stati membri nonché gli operatori postali e i corrieri hanno pertanto chiesto il rinvio delle date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026.
5) Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri devono affrontare in relazione all'emergenza COVID-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026, e garantire in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di applicazione di tale regolamento. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.
6) In considerazione dell'impatto significativo delle perturbazioni economiche e delle possibili difficoltà aggiuntive risultanti dalla pandemia di COVID-19 nonché allo scopo di sostenere l'applicazione corretta e tempestiva delle nuove norme IVA per il commercio elettronico, la Commissione potrebbe collaborare strettamente con gli Stati membri interessati per monitorare l'adeguamento dei sistemi informatici nazionali e fornire assistenza tecnica ogniqualvolta necessaria.
7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 dell'11.12.2006.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (GU L 313 del 4.12.2019).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 è così modificato:
1) all'articolo 1, punto 5, il nuovo articolo 61, il paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è sostituito dal seguente:
«1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.
Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.»;
2) all'articolo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.
Tuttavia gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a trasmettere le informazioni di cui agli articoli 360, 369 quater o 369 sexdecies della direttiva 2006/112/CE per la registrazione agli effetti dei regimi speciali a decorrere dal 1° aprile 2021.».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH