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N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 agosto 2020, n. 340

Compensazione dei mancati ricavi per le aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale causa COVID-19.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 200, comma 1, del Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020, che istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

Visto l'articolo 200, comma 2, del Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020, che stabilisce che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per procedere con il fondo alle compensazioni in argomento;

Tenuto conto che, ai sensi del richiamato comma 2, le compensazioni in parola sono riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla Gestione Governativa ferrovia Circumetnea, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola Confine Svizzero ed agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost;

Considerato che con il fondo istituito ai sensi dell'articolo 200, comma 1, del Decreto legge n. 34, del 19 maggio 2020, nei limiti delle risorse disponibili, è assicurata copertura all'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del medesimo decreto, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

Considerato che i criteri di cui al comma 2, del richiamato articolo 200, del Decreto legge n. 34, del 19/05/2020, devono tener conto anche "dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza della crisi epidemiologica da COVID 19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza";

Visto l'articolo 92, 4 bis, del decreto legge n. 18, del 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70, del 17 marzo 2020, che prevede che "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020";

Considerato che le compensazioni, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico locale non di competenza statale, devono essere effettuate, per il tramite delle Regioni e delle Province autonome competenti, con gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale eserciti sul loro territorio, per le relative verifiche;

Considerato che alla data del 11 giugno 2020 sono disponibili, nella banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito dall'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i dati certificati relativi ai ricavi da traffico riferiti all'esercizio 2018 nella misura del 94 per cento relativamente al numero delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

Considerato, altresì, che i dati relativi ai ricavi da traffico 2019 sono disponibili solo a seguito dell'approvazione dei relativi bilanci e dunque dopo il 30 giugno 2020;

Considerato che i dati relativi al periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020, necessari all'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 200 del Decreto legge n. 34, del 19/05/2020, sono verificabili solo a seguito dell'approvazione dei bilanci 2020;

Considerato, tra l'altro, che la determinazione dei criteri con cui procedere alla compensazione dei mancati ricavi da traffico è necessaria per le approvazioni di cui sopra;

Considerato comunque necessario procedere in via d'urgenza, in relazione ai dati disponibili, all'erogazione di un'anticipazione delle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1, dell'articolo 200, al fine di consentire alle aziende del settore di far fronte alla crisi di liquidità conseguente alla riduzione delle entrate derivanti da ricavi da traffico;

Ritenuto necessario determinare l'entità dell'anticipazione in via prudenziale sulla base del 55 per cento dei mancati ricavi stimati nell'arco temporale 23 febbraio - 3 maggio 2020 ossia nell'arco temporale in cui il lockdown, disposto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020), è stato particolarmente significativo per la riduzione della domanda di trasporto pubblico;

Viste le stime inerenti la riduzione dei passeggeri trasportati e la conseguente riduzione dei ricavi trasmesse dalle aziende datoriali di settore Agens-Anav-Asstra, con nota del 16 giugno 2020;

Tenuto conto dei dati certificati, disponibili sulla banca data dell'Osservatorio sulle politiche del TPL, relativi ai ricavi da traffico di ciascuna azienda a livello regionale e complessivi per regione e provincia autonoma, riferiti all'esercizio 2018;

Tenuto conto dei dati trasmessi dai collegi dei revisori della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, della Gestione Governativa Navigazione Laghi e del collegio dei sindaci della Società concessionaria del servizio Ferroviario Domodossola Confine Svizzero relativi ai ricavi da traffico riferiti all'esercizio 2018;

Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione delle procedure e del calcolo dell'anticipazione, dividere l'ammontare dei ricavi annuali per 365 giorni al fine di definire la media dei ricavi giornalieri per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di competenza di ciascuna Regione e Provincia autonoma o di competenza statale;

Tenuto conto che l'anticipazione assegnata a ciascuna azienda è considerata ai fini della compensazione prevista dall'articolo 200, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020;

Vista l'anagrafica dei contratti di servizio relativi all'esercizio prodotta dall'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale;

Considerato che l'anagrafica in parola potrebbe essere incompleta;

Ritenuto pertanto opportuno tener conto di eventuali aziende non riportate nell'anagrafica in parola ma esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale in occasione della ripartizione definitiva del fondo di cui all'articolo 200, comma 1 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020;

Considerato che i ricavi tariffari da prendere a riferimento per procedere alla compensazione in argomento sono individuati nei "proventi da titolo di viaggio aziendali" e nei proventi da "tariffazione integrata", oltre che nei ricavi relativi ai contratti gross-cost, comunicati dagli enti affidanti all'Osservatorio via PEC;

Ritenuto opportuno che la compensazione di cui trattasi, tenendo conto dei costi cessanti, del ricorso agli ammortizzatori sociali, dei costi aggiuntivi sostenuti per l'emergenza epidemiologica, degli effetti prodotti sui bilanci aziendali da tali voci e dall'applicazione del disposto dell'articolo 92 comma 4 bis del decreto legge n. 18, del 17 marzo 2020, escluda qualunque fattispecie di sovracompensazione;

Ritenuto pertanto opportuno che le voci di cui sopra siano verificate dai soggetti committenti dei servizi di trasporto pubblico interessati, nell'ambito dei relativi contratti di servizio, oppure dagli enti che erogano le eventuali sovvenzioni di esercizio, sulla base dei dati delle contabilità separate relative alle attività svolte in regime di servizio pubblico da ogni singola impresa, dati che i soggetti affidatari mettono a disposizione sulla base dei bilanci di esercizio 2019 e 2020;

Tenuto conto che, nei limiti delle risorse disponibili, il fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 è destinato, in applicazione dell'articolo 215 del medesimo decreto, anche alla copertura degli oneri sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale per il rimborso dei titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, non utilizzati a seguito delle misure di contenimento epidemiologico COVID 19;

Vista l'intesa della Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 18 giugno 2020;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 1

Finalità

Il presente decreto definisce le modalità ed i criteri con cui dare immediata applicazione alla ripartizione ed all'erogazione delle risorse stanziate sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 200 del Decreto Legge Rilancio n. 34, del 19 maggio 2020.

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Art. 2

Anticipazione

1. Al fine di procedere con urgenza all'applicazione del disposto dell'articolo 200, comma 1, del Decreto legge n. 34, del 19 maggio 2020, con effetti immediati sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale di competenza delle Regioni e delle Province autonome, sono assegnati agli stessi enti territoriali, a titolo di anticipazione e a valere sui fondi previsti dal richiamato comma 1, pari a 500 milioni di euro, gli importi di seguito riportati nella colonna B:

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è determinata tenendo conto dei ricavi da traffico, risultanti, per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, dalla banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito dall'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nel periodo intercorrente dal 23 febbraio al 3 maggio 2018. Tali ricavi, nelle more della disponibilità dei dati relativi ai ricavi da traffico inerenti all'esercizio 2019 e all'esercizio 2020, sono provvisoriamente presi a riferimento per il corrispondente periodo dell'esercizio 2020, stimando nello stesso, una riduzione di ricavi media del 55 per cento.

3. La stima di cui al punto precedente è effettuata dividendo l'ammontare dei ricavi annuali per 365 giorni.

4. Le Regioni e le Province Autonome provvedono all'assegnazione ed all'erogazione, anche per il tramite di altri enti o soggetti competenti, dei contributi in conto gestione ai titolari di introiti tariffari, alle aziende o altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di loro competenza, nell'arco temporale 23 febbraio - 3 maggio 2020, nel limite massimo del 55 per cento dei ricavi risultanti, per gli stessi beneficiari nel corrispondente periodo del 2018, dalla banca dati dell'Osservatorio per le Politiche del TPL, calcolato con le modalità di cui al punto 3.

5. Qualora non risultino, per l'esercizio 2018, nella richiamata banca dati, aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale nel periodo di riferimento 2020, le Regioni e le Province autonome provvedono, nei limiti delle risorse assegnate, ad attribuire alle stesse una quota di anticipazione nel limite massimo del 55 per cento dei ricavi certificati nel 2018 dall'azienda a cui sono subentrate.

6. Al fine di procedere con urgenza all'applicazione dell'articolo 200, comma 1, del Decreto legge n. 34, del 19/05/2020, con effetti immediati sui servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario secondario gestiti o concessi dallo Stato, sono assegnati, a valere sui fondi previsti dal richiamato comma 1, pari a 500 milioni di euro, alle gestioni governative ed alla concessionaria di seguito indicata, i seguenti importi:

7. La ripartizione di cui al punto 6 è effettuata tenendo conto dei ricavi da traffico risultanti dai bilanci 2018 e delle modalità previste ai precedenti punti 3 e 4.

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Art. 3

Rendicontazione dell'anticipazione

Le Regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall'erogazione del contributo in conto gestione di cui all'articolo 2, comma 4, provvedono all'assegnazione ed all'erogazione, anche per il tramite di altri enti o soggetti competenti, dello stesso ai titolari di introiti tariffari, alle aziende o altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di propria competenza, trasmettendo, nei successivi 60 giorni, l'elenco dei beneficiari e dei relativi contributi al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economie e delle finanze.

I dati di cui al punto precedente sono considerati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome ai fini della determinazione definitiva degli importi da riconoscere alle singole aziende ai sensi dell'articolo 200, comma 1, del decreto Legge Rilancio n. 34, del 19 maggio 2020.

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Art. 4

Istruttoria

1. Per il tramite dell'Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico locale, lo Stato, le regioni e le Province Autonome, acquisiscono entro il 31 luglio 2021 i dati certificati dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, come risultanti dai dati delle contabilità separate sui costi e ricavi relativi alle attività svolte in regime di servizio pubblico da ogni singola impresa. Tali dati sono prodotti dai soggetti affidatari sulla base dei bilanci di esercizio 2018, 2019 e 2020.

2. Il Comitato paritetico dell'Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico locale, in applicazione dell'art. 200, comma 2, del Decreto legge Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, individua in modo analitico, entro il 31 dicembre 2020, i dati di cui al comma 1 che dovranno essere certificati dalle aziende e dai titolari di introiti tariffari.

3. Le aziende di trasporto pubblico locale e regionale, la gestione governativa Circumetnea, la Gestione Governativa Navigazione Laghi, la società concessionaria dei servizi della ferrovia Domodossola Confine Svizzero sono obbligate a trasmettere all'Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico locale entro il 31 Luglio 2021, i dati di cui al comma 1. Tali dati, anche in forma di preconsuntivo, devono essere "anticipati", con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante delle aziende o degli enti interessati, al medesimo Osservatorio entro il 28 febbraio 2021.

4. La mancata trasmissione dei dati certificati entro il termine del 31 Luglio 2021, decorsi ulteriori 15 giorni, comporta l'esclusione dell'azienda o dei titolari di introiti tariffari dall'assegnazione del contributo e l'obbligo per gli stessi di ripetere all'ente erogante (Stato, Regione, Comune, altri enti o soggetti competenti) l'anticipazione assegnata ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

5. Qualora l'azienda interessata non provveda alla ripetizione dell'anticipazione di cui sopra, fermo restando le azioni di recupero previste dalla normativa vigente, l'ente committente può tener conto dell'anticipazione erogata quale acconto del corrispettivo del contratto di servizio o della sovvenzione di esercizio riconosciuto per il 2021 alla stessa azienda.

6. Le risorse recuperate ai sensi del precedente punto 5, devono essere utilizzate dall'ente territoriale competente per integrare quelle assegnate a titolo di compensazione ad altre aziende di trasporto pubblico esercenti servizi di propria competenza;

7. Gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dell'Osservatorio sulle politiche del TPL, elaborano i dati di cui al punto 3 definendo l'entità della riduzione dei ricavi da traffico 2020 rispetto alla media dei ricavi da traffico 2018/2019;

8. Ai fini della compensazione della riduzione dei ricavi di cui al punto precedente si tiene conto:

a) della quota del corrispettivo del contratto di servizio erogata ai sensi l'articolo 92, 4 bis, del decreto legge n. 18, del 17 marzo 2020 a fronte di una produzione di servizi ridotta rispetto alla contrattualizzata;

b) degli ulteriori contributi pubblici assegnati alle aziende con i provvedimenti di legge ed amministrativi conseguenti alla crisi epidemiologica covid 19.

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Art. 5

Ripartizione definitiva delle risorse stanziate sul Fondo

1. A seguito dell'istruttoria di cui all'articolo precedente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, è disposta la ripartizione definitiva tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse, pari a 500 milioni di euro, di cui all'articolo 200, comma 1, del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

2. Con il medesimo decreto si procede alla determinazione definitiva del contributo assegnato alla gestione governativa Circumetnea, alla gestione governativa Navigazione laghi e alla società concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

3. La ripartizione e la determinazione di cui ai punti precedenti è effettuata tenendo conto dei contributi già assegnati ed erogati ai sensi dell'articolo 2 ed in proporzione percentuale, qualora le risorse disponibili siano insufficienti, rispetto alla riduzione dei ricavi di cui al comma 7 dell'articolo 4.

4. Gli enti territoriali in argomento assegnano ed erogano, anche per il tramite di altri soggetti competenti, entro sessanta giorni dall'erogazione delle risorse loro attribuite dal decreto di cui al comma 1, i contributi di cui al comma precedente alle aziende, ai titolari di introiti tariffari o ad altri soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di propria competenza.

5. Entro 120 giorni dall'erogazione di cui al punto precedente le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle aziende beneficiarie del contributo con indicazione dell'entità dello stesso comprensiva della quota già erogata a titolo di anticipazione.

6. I contributi complessivamente assegnati ai sensi del presente decreto non potranno superare il limite massimo di spesa previsto all'art. 200, co. 1, del DL 34/2020.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

PAOLA DE MICHELI

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ROBERTO GUALTIERI