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N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero della Cultura.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 31 dicembre 2020

Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017.

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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTA la legge 11 novembre 2003, n. 310;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTA legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTA la 30 dicembre 2020, n. 178 [N.d.R. recte: legge 30 dicembre 2020, n. 178], recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'incremento di 50 milioni di euro del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, disposto a decorrere dall'anno 2021;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante "Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazione ed in particolare l'articolo 183, comma 5, ai sensi del quale "Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020";

RILEVATO che i CCNL di settore vigenti non prevedono espressamente l'ipotesi di cancellazione o sospensione di spettacoli a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed è quindi necessario assicurare, per tali ipotesi, misure di tutela occupazionale e forme adeguate di sostegno, indennizzo e ristoro per tutti i lavoratori coinvolti, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 183, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;

SENTITE le Associazioni di categoria dello spettacolo;

ACQUISITA l'Intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 17 dicembre 2020;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore dello Spettacolo nella seduta del 18 dicembre 2020;

Decreta:

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Art. 1

Modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo a favore degli organismi diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche

1. Per l'anno 2021, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell'occupazione e la continuità progettuale, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogata un'anticipazione del contributo fino al 65 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019.

2. La restante quota del contributo è erogata nell'anno 2022 sulla base delle attività effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021 e rendicontate con la presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste, entro il:

a) 31 marzo 2022; ovvero

b) 30 aprile 2022, nel caso in cui il soggetto beneficiario sia tenuto alla redazione di un bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile.

3. La rendicontazione di cui al comma 2, anche ai fini della applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, in materia di verifiche, controlli, decadenza, riduzione e revoca del contributo, deve altresì riportare:

a) le attività svolte;

b) la conformità delle attività alle misure di sicurezza connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19;

c) la riprogrammazione delle attività sospese o cancellate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, anche con riguardo ai contratti annullati o cancellati e ai lavoratori coinvolti;

d) la messa in atto di misure di tutela occupazionale nei confronti dei lavoratori dipendenti e non, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati, assicurando adeguate forme di integrazione salariale e/o ristoro.

4. Per gli organismi di cui al comma 6, lettera b), per le finalità ivi specificate, la rendicontazione di cui al comma 2 comprende altresì la documentazione relativa agli spettacoli prodotti e presentati in modalità streaming, attestante sia il rispetto della normativa di tutela dei lavoratori, sotto il profilo retributivo, assicurativo e previdenziale, per tutte le giornate lavorative, sia lo specifico accordo tra le parti coinvolte in materia di diritti di autore, diritti connessi e diritti di immagine.

5. Con riguardo all'attività effettivamente svolta nel 2020 e nel 2021 nel contesto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ai fini della determinazione della quota di cui al comma 2, il Direttore generale Spettacolo, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, individua con decreto direttoriale ed applica un margine di tolleranza pari ad almeno il 40 per cento dei valori complessivi della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni.

6. Al fine di favorire la ripresa del settore a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell'occupazione e la riprogrammazione degli spettacoli, le risorse finanziarie aggiuntive a valere sul Fondo unico dello spettacolo rese disponibili nell'anno 2021, rispetto allo stanziamento del 2020, sono ripartite, con uno o più decreti ministeriali, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, per le seguenti finalità:

a) realizzare strumenti di sostegno integrativo, a fini di garanzia, destinati agli organismi dello spettacolo per la ripresa delle attività e per assicurare la tutela occupazionale, con particolare riguardo ai costi di produzione degli spettacoli eventualmente interrotti e/o cancellati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nel 2021 e alla corresponsione del compenso previsto per i lavoratori coinvolti;

b) prevedere un incremento del contributo di cui al comma 1 per i soggetti che rispettino i limiti dei rispettivi requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, e non superino la soglia di tolleranza stabilita al comma 5; per gli organismi appartenenti ai settori dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante culturale, dei Centri di produzione teatrale, dei Teatri di Tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Centri di produzione della danza, l'eventuale incremento del contributo è riconosciuto a condizione che detti organismi abbiano realizzato la trasmissione in modalità streaming, negli anni 2020 e 2021, di almeno due spettacoli prodotti o coprodotti;

c) prevedere il riconoscimento di contributi a favore di nuove istanze per l'annualità 2021, secondo quanto previsto dall'articolo 2.

7. Gli organismi di cui al comma 1 già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per l'annualità 2020 presentano un preventivo 2021, comprensivo delle attività 2020 oggetto di riprogrammazione, e il relativo bilancio di progetto 2021, che può valorizzare anche i costi sostenuti per la tutela sanitaria di personale e pubblico. All'atto della presentazione del preventivo 2021, gli organismi dichiarano di essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa.

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Art. 2

Riconoscimento di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo a favore di nuove istanze per l'annualità 2021

1. Per l'anno 2021, possono presentare istanza per il riconoscimento di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo gli organismi che non hanno ottenuto contributi in tutti i tre anni del triennio 2018-2020 afferenti ai settori già individuati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, o ai nuovi settori di cui all'Allegato A al presente decreto, nel rispetto dei livelli minimi di attività e ai requisiti di ammissibilità ivi indicati. Sono escluse nuove istanze presentate ai sensi degli articoli 10 "Teatri Nazionali", 11 "Teatri di rilevante Interesse culturale", 18 "Teatri di Tradizione", 19 "Istituzioni Concertistico Orchestrali", 20 "Attività liriche", 26 "Centri di produzione della danza", 14 "Centri di produzione di teatro", 15, 22, 27 e 38 "Circuiti regionali" del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni.

2. Con la presentazione dell'istanza di contributo, il soggetto proponente attesta il possesso della matricola INPS (ex ENPALS) e la regolarità con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa.

3. Le commissioni consultive competenti per materia procedono alla valutazione di qualità artistica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni. Tale valutazione è effettuata, senza preventiva suddivisione delle domande in sottoinsiemi, sulla base dei fenomeni e degli indicatori previsti nel medesimo decreto ministeriale, allegati B ed E "qualità artistica" per i settori e i sotto-settori di riferimento. La valutazione è positiva laddove il progetto raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa pari a dieci punti come disposto dall'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto ministeriale. Per le nuove istanze relative all'articolo 41 "Promozione" del medesimo decreto ministeriale, la valutazione è positiva laddove il progetto raggiunga un punteggio minimo di sessanta punti su cento, come disposto dall'articolo 41, comma 4, del medesimo decreto ministeriale.

4. La valutazione delle nuove istanze a carattere multidisciplinare è effettuata dalla commissione consultiva competente per ambito di prevalenza, come dichiarato in sede di domanda dagli organismi proponenti.

5. Per le nuove istanze relative all'annualità 2021 non si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni.

6. Le risorse da destinare alle nuove istanze sono ripartite tra i diversi settori, sotto-settori e fasce, con decreti direttoriali, sentito il parere delle commissioni consultive competenti per materia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni.

7. Il contributo è calcolato sulla base della ripartizione in parti uguali dell'ammontare delle risorse stanziate nei singoli settori, per il numero dei soggetti ammessi ad essi o ai singoli sottosettori e alle differenti fasce di attività di cui all'allegato A al presente decreto, laddove previste. Il contributo non può comunque essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto e al 60 per cento dei costi ammissibili del progetto stesso, ai sensi dell'articolo 5, commi 11 e 12, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni.

8. Ai beneficiari è riconosciuto nell'anno 2021, dietro presentazione di idonea fidejussione, un anticipo pari al 65 per cento del contributo e la restante quota è erogata nell'anno 2022 a seguito della rendicontazione secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2, 3 e 5.

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Art. 3

Ulteriori disposizioni per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo a favore degli organismi diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche

1. Le risorse del Fondo unico per lo spettacolo destinate nell'anno 2020 alla realizzazione di Accordi di programma con le Regioni per le attività di "Residenza", come disposto dall'articolo 43 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, e come sancito dalle conseguenti Intese, sono incrementate del 5 per cento.

2. Nel 2021, con riferimento ai carnevali storici, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell'occupazione e la continuità progettuale, è riconosciuto:

a) ai soggetti già beneficiari dei contributi triennali di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2018, un contributo pari all'importo ottenuto per l'anno 2020, fatte salve eventuali riduzioni e revoche;

b) ai soggetti già beneficiari dei contributi annuali di cui al decreto ministeriale 4 novembre 2020, un contributo pari all'importo ottenuto per l'anno 2020, fatte salve eventuali riduzioni e revoche.

3. Rimangono ferme per il 2021 le disposizioni del decreto ministeriale 24 giugno 2020 per l'erogazione dei contributi a festival, cori e bande.

4. Al fine di assicurare la tutela occupazionale, nel 2021 la Direzione generale Spettacolo, nell'ambito della attività di verifica e controllo connessa ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, svolge ulteriori specifici controlli con riguardo al rispetto, da parte dei beneficiari, degli adempimenti in merito alla regolarità contributiva e di quanto previsto dai contratti collettivi di settore. In particolare, la Direzione generale Spettacolo verifica che gli organismi dello spettacolo abbiano adottato, nel caso di spettacoli annullati e/o cancellati in conseguenza dell'emergenza sanitaria, misure adeguate e proporzionate di integrazione salariale, indennizzo e ristoro dei lavoratori dipendenti e non, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati.

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Art. 4

Modifiche all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163

1. All'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Possono essere sostenuti finanziariamente dall'Amministrazione progetti speciali a carattere annuale che si caratterizzano per la rilevanza nazionale o internazionale e per il particolare valore artistico-culturale.

3. E' data priorità ai progetti speciali che:

a) rappresentano iniziative originali, anche realizzate con il sostegno e la partecipazione dei Comuni del territorio di riferimento, che non siano assimilabili ad attività finanziabili attraverso le tipologie di contributo individuate dal presente decreto;

b) esprimono un'identità peculiare, una dimensione di particolare prestigio artistico e culturale e di riconoscibilità sul piano nazionale e internazionale;

c) si riferiscono a celebrazioni e ricorrenze collegate a personalità e/o luoghi e/o eventi di particolare significato nella storia dello spettacolo dal vivo, favorendone la conoscenza attuale;

d) rappresentano modelli di buone pratiche nell'ambito dello sviluppo e della promozione dello spettacolo dal vivo nel contesto culturale e sociale e/o prevedono lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo, ivi comprese le attività musicali contemporanee, e negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

4. Il progetto ammesso a contributo non deve riguardare attività già finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

5. Ai fini del comma 2, possono presentare domanda alla competente Direzione generale Spettacolo soggetti professionali, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, con sede legale in Italia. Le domande sono presentate utilizzando esclusivamente la modulistica online predisposta dalla Direzione generale Spettacolo, corredate dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste relative al soggetto che presenta la domanda, al progetto artistico, al bilancio di progetto, dal 15 novembre al 15 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento del progetto speciale.

6. Entro 60 giorni dalla scadenza annuale per la presentazione dei progetti, il Direttore generale Spettacolo, effettuata la verifica istruttoria delle domande pervenute e, tenuto conto del numero delle medesime, dei deficit e dei costi dei programmi presentati, nonché delle risorse destinate al settore dei progetti speciali in sede di riparto annuale del Fondo unico per lo spettacolo, sottopone le iniziative progettuali alle commissioni consultive competenti per materia, secondo una lista di priorità e una proposta relativa all'entità dei contributi per ciascuna istanza, tenendo conto delle risorse disponibili per l'annualità. Acquisita la lista di priorità e sulla base dei criteri di cui al comma 3, le commissioni consultive competenti per materia esprimono un parere in merito all'individuazione delle istanze ammesse e alla congruità dei relativi bilanci di progetto presentati.

7. Possono essere concesse, su richiesta, anticipazioni non superiori al cinquanta per cento del contributo concesso, dietro presentazione di idonea fidejussione. Il saldo è erogato a rendicontazione del consuntivo del progetto da presentare entro sessanta giorni dalla conclusione del medesimo, utilizzando la modulistica online predisposta dalla Direzione generale Spettacolo.

8. Il Ministro, su propria iniziativa, può in ogni caso sottoporre alle commissioni consultive competenti per materia il sostegno a progetti speciali che rappresentano eventi di eccezionale rilevanza."

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Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, trova applicazione il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni.

2. Entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto la Direzione generale Spettacolo mette a disposizione, sul proprio sito internet, la modulistica per la presentazione della domanda di contributo 2021 per i soggetti già finanziati di cui all'articolo 1, comma 1, e per le nuove istanze di cui all'articolo 2.

3. Con riferimento ai progetti speciali per l'anno 2021, le domande sono presentate in via telematica alla Direzione generale Spettacolo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 31 dicembre 2020

Il Ministro

DARIO FRANCESCHINI

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