
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 dicembre 2020, n. 578
Adozione delle linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e per la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico. Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, che assicurano l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.
Testo con annotazioni alla data 9 dicembre 2024
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, che prevede che "al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi";
VISTE le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, di seguito Linee Guida, adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 88/2019 reso nell'adunanza dell'Assemblea generale svoltasi in modalità telematica con votazione del 17 aprile 2020;
CONSIDERATO che le suddette Linee Guida stabiliscono una generale procedura multilivello e multi obiettivo per la gestione del rischio dei ponti esistenti e definiscono, tra l'altro, requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico, di cui al citato articolo 14 del decreto - legge n. 109 del 2018;
CONSIDERATO, tuttavia, che, in ragione delle modifiche apportate al citato articolo 14 dall'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si rende necessario procedere separatamente all'adozione di appositi decreti contenenti linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali nonché di quelli esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali;
CONSIDERATO, ai fini del presente decreto, che le Linee guida adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 88/2019 sono esaustive sotto il profilo della metodologia e degli obiettivi fissati dal legislatore, e che, pertanto, i contenuti delle stesse possono essere utilmente riprese, seppure con le necessarie modifiche, relativamente al limitato ambito applicativo concernente, ai fini del presente decreto, esclusivamente ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali;
VISTO l'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, n. 70, recante "Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 aprile 2018, n. 90, che avvia il processo di adeguamento tecnologico delle infrastrutture stradali includendo, secondo il dettato dell'articolo 2, comma 3, anche i sistemi di monitoraggio orientati alla sicurezza strutturale degli elementi critici componenti le infrastrutture stradali;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 ottobre 2019, n. 430, che attua l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito AINOP, istituito ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018;
CONSIDERATO che l'AINOP è istituito con la finalità di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche e che gli elementi costituenti l'AINOP devono essere congruenti con gli stessi elementi che costituiscono l'ossatura informativa utilizzata dalle Linee Guida;
RITENUTO opportuno avviare la sperimentazione di cui al citato articolo 14 del decreto - legge n. 109 del 2018 sui ponti e viadotti esistenti sulla rete stradale ed autostradale nazionale gestiti da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali;
RITENUTO, altresì, che la sperimentazione delle procedure relative alla Linea Guida deve essere avviata su alcune tratte significative individuate in funzione della presenza di infrastrutture, della loro tipologia e rappresentatività e delle condizioni di criticità relative al traffico;
CONSIDERATO che, l'elevata complessità tecnica, scientifica e gestionale delle attività oggetto di sperimentazione, richiedono che il soggetto incaricato di svolgere tali attività sia in possesso di peculiari competenze;
RITENUTO che le suddette competenze possano individuarsi presso un centro del Dipartimento della Protezione Civile, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012;
VISTA la nota prot. n. 4041 del 30 gennaio 2020, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha interpellato il Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di conoscere l'avviso del suddetto Dipartimento in merito alla sussistenza di una connessione tra le attività attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 14 del decreto - legge n. 109 del 2018 e quelle svolte dal Dipartimento stesso, mediante la collaborazione avviata con la Rete di Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, di seguito ReLUIS, anche ai fini dell'eventuale stipula di una convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il suddetto ReLUIS, ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 21, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che prevedono che tra i soggetti che compongono il Servizio Nazionale della Protezione Civile, tra cui rientra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e i Centri di competenza tra cui rientra il Consorzio ReLUIS, possano essere stipulate specifiche convenzioni;
VISTA la nota del Dipartimento per la Protezione Civile, n. 19538 del 6 aprile 2020, con la quale si conferma in capo al Consorzio ReLUIS la sussistenza dei requisiti per la sottoscrizione di una convenzione tra la ReLUIS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento delle attività sopra richiamate e l'assolvimento dei compiti ad esse connesse;
VISTI l'articolo 51 del R.D. n. 2537/1925 ("Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto") e l'articolo 67 del D.P.R. n. 380/2001;
VISTA la nota prot. n. 43435 in data 5 novembre 2020, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di decreto al fine di acquisire il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l'avviso del Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
SENTITO il Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale ha espresso il proprio avviso con nota prot. n. 62413 in data 27 novembre 2020;
ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reso con nota prot. n. 9754 in data 14 dicembre 2020;
Decreta:
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Adozione delle linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e per la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico
1. Sono adottate le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, di cui all'Allegato A al presente decreto, le quali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, assicurano l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.
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Sistema di monitoraggio da applicare ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali
1. Il presente decreto definisce le modalità di realizzazione, attuazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio di infrastrutture stradali ed autostradali, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, basato sull'applicazione delle Linee Guida di cui all'articolo 1, di seguito Linee Guida.
2. Ai fini del comma 1, per sistema di monitoraggio dinamico si intende un sistema di classificazione e gestione del rischio, di valutazione della sicurezza e di monitoraggio, da applicare, in corso d'opera, su un campione di infrastrutture stradali ed autostradali gestite da ANAS S.p.A. o da concessionari autostradali.
3. L'attività di sperimentazione di cui al presente decreto è svolta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)
In merito all'estensione del periodo di sperimentazione di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 5, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 1 luglio 2022 e all'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 9 dicembre 2024.
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Attuazione della sperimentazione
1. Il soggetto attuatore della sperimentazione di cui all'articolo 2 è individuato nel Centro di competenza del Dipartimento della protezione civile, Consorzio interuniversitario ReLUIS.
2. I compiti del soggetto attuatore, i criteri e gli obiettivi della sperimentazione, nonché le infrastrutture oggetto della medesima sono definiti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 5.
3. Le modalità di assolvimento dei compiti di cui al comma 2 sono oggetto di specifica convenzione, da stipularsi tra il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consorzio ReLUIS, che regola le relative condizioni tecniche, economico-finanziarie ed operative.
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Commissione di indirizzo e monitoraggio della sperimentazione
1. E' istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione di indirizzo e monitoraggio della sperimentazione di cui all'articolo 2, che, oltre ai compiti di cui all'articolo 3, comma 2, sovraintende all'indirizzo, gestione e realizzazione della sperimentazione di cui al presente decreto. La Commissione indirizza e sovraintende, altresì, alle attività del soggetto attuatore di cui all'articolo 3 e all'avanzamento del progetto.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da membri di comprovata competenza tecnica nel settore stradale ed autostradale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I membri della Commissione durano in carica ventiquattro mesi e sono rinnovabili per una sola volta. Per la partecipazione alla Commissione non è dovuto alcun emolumento, compenso, indennità, comunque denominata, né il rimborso delle spese.
3. La Commissione trasmette al Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con cadenza semestrale, gli esiti del monitoraggio delle attività sperimentali unitamente ad una relazione esplicativa.
4. Le attività di segreteria della Commissione sono svolte dal servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
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Copertura finanziaria
1. Agli oneri per la realizzazione e la gestione della sperimentazione di cui al presente decreto si provvede mediante la somma complessiva di € 15.000.000,00, iscritta sul capitolo 7130 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'impiego delle risorse utilizzate per le attività di sperimentazione, che, in ogni caso, non possono eccedere il limite massimo dello stanziamento reso disponibile, di cui al comma 1, è oggetto di puntuale rendicontazione secondo le modalità definite nella stessa convenzione.
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Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.
PAOLA DE MICHELI
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In merito all'adozione delle Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee guida stesse si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 1 luglio 2022.
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