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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 gennaio 2021

G.U.R.S. 5 febbraio 2021, n. 5

Assegnazione della sede farmaceutica aggiuntiva, ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27, presso il centro commerciale "Etnapolis" a Belpasso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per l'esercizio farmaceutico);

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 475);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del servizio farmaceutico);

Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362);

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con il quale, all'art. 11, comma 1, lettera b), viene inserito l'art. 1-bis alla legge n. 475/1968 e si dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono di istituire, sentita l'Azienda sanitaria locale competente per territorio, una farmacia in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio stabilito dall'art. 1 così come modificato dal comma a) ed entro il limite del 5 per cento delle sedi istituite sull'intero territorio regionale, comprese le nuove, anche nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 1.500 metri;

Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012 del Dipartimento della pianificazione strategica, con cui è stato approvato il bando di concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferimento di 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione siciliana, con il relativo elenco "allegato A" delle sedi messe a concorso dal quale si rileva che nel comune di Belpasso (CT) sono state istituite n. 2 nuove sedi farmaceutiche per un totale di n. 8, di cui una è stata assegnata e di imminente apertura, mentre l'altra risulta tutt'oggi vacante;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, con particolare riguardo all'art. 1, comma 161, che aggiunge il comma 2- bis all'art. 2 della legge n. 475/1968;

Vista la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I", specificamente l'art. 44 "Farmacie piccoli centri";

Vista la deliberazione n. 94/2020 del 26 agosto 2020 adottata dalla giunta comunale di Belpasso (CT), con la quale viene approvata la proposta di apertura di una nuova sede farmaceutica all'interno del centro commerciale "Etnapolis";

Vista l'istanza, trasmessa con PEC n. 111801 del 24 settembre 2020, acquisita al protocollo di questo servizio 7 prot. n. 41425 del 29 settembre 2020, con la quale il comune di Belpasso (CT) richiede l'apertura di una nuova sede farmaceutica in aggiunta a quelle spettanti, in applicazione del succitato art. 1 bis, da allocare all'interno del centro commerciale "Etnapolis" sito in contrada Valcorrente n. 23;

Visto il comma 10 dell'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27, che stabilisce, fino al 2022, il diritto di prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede, delle farmacie istituite ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27 per l'istituzione della sede farmaceutica ai sensi del comma 1 lettera b), facendo divieto ai comuni stessi di cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione;

Visto il parere rilasciato dal competente Dipartimento strutturale del farmaco dell'A.S.P. di Catania prot. n. 173438 del 23 ottobre 2020, favorevole all'istituzione della richiesta farmacia all'interno del centro commerciale "Etnapolis" nel comune di Belpasso (CT), per la quale comunica che risultano rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 1-bis della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27 per l'istituzione della sede farmaceutica ai sensi del comma 1, lettera b);

Visto il D.D.G. n. 1059/2020 del 18 novembre 2020, con il quale si è proceduto con l'istituzione della sede farmaceutica aggiuntiva, ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27, presso il centro commerciale "Etnapolis" a Belpasso - (CT);

Vista la nota prot. n. 0047661/2020 del comune di Belpasso, con la quale è stata inoltrata la delibera di giunta municipale n. 186 del 22 dicembre 2020 mediante la quale, in esercizio del diritto di prelazione previsto dal suindicato comma 10 dell'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27, si chiede l'affidamento della gestione dell'istituita sede farmaceutica aggiuntiva e nella quale si attesta, tra l'altro, che la farmacia sarà gestita come farmacia pubblica "con il vincolo dell'impossibilità di cessione della gestione della farmacia o della titolarità.";

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all'assegnazione al comune di Belpasso (CT) della sede farmaceutica aggiuntiva, ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27, presso il centro commerciale "Etnapolis", sito in località Valcorrente;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Per le motivazioni espresse in premessa, che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte, è assegnata, con il vincolo dell'impossibilità di cessione della gestione della farmacia o della titolarità, in ottemperanza del diritto di prelazione di cui al comma 10 dell'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27, al comune di Belpasso la sede farmaceutica aggiuntiva n. 9 istituita all'interno del centro commerciale "Etnapolis" sito in località Valcorrente n. 23. Il Dipartimento farmaceutico dell'A.S.P. di Catania curerà l'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità e la contestuale autorizzazione all'apertura.

Il presente decreto sarà notificato, con ogni effetto determinato dalla legge, mediante utilizzo della PEC al comune di Belpasso (CT), all'A.S.P. di Catania, agli Ordini provinciali dei farmacisti, al Ministero della salute e sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 11 gennaio 2021.

LA ROCCA