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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 14 gennaio 2021, n. 57

- Allegato al Comunicato Università e Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 12 febbraio 2021, n. 36

Modalità attuative del rimborso del canone dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell'anno 2020.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020 e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 2020 con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

VISTO la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e in particolare l'art. 11;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili." e la successiva delibera del 29 luglio 2020 recante la "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili." al 15 ottobre 2020, nonché quella ulteriormente successiva del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), in particolare, l'art. 29,comma 1, che così dispone: «Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020», nonché il comma 1-bis che così dispone: «Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020»;

CONSIDERATO che il citato art. 29, comma 1-bis, del d.l. n. 34/2020 prevede l'incumulabilità di tale rimborso «con altre forme di sostegno al diritto allo studio» e che la predetta locuzione debba essere intesa come riferita a sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo economico/borsa di studio;

TENUTO CONTO che le risorse di cui al richiamato art 29, comma 1-bis, del d.l. n. 34/2020 sono destinate alle locazioni di immobili abitativi degli studenti "residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato" sotto forma di rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020;

RITENUTO, pertanto, necessario implementare un meccanismo di rimborso che tenga nel dovuto conto, da un lato, della presenza di un preciso tetto spesa ma, dall'altro, anche dell'esigenza di erogare il rimborso, fino a concorrenza delle somme disponibili, a tutti gli aventi diritto che facciano richiesta del rimborso del canone versato durante tutto il periodo dello stato di emergenza nell'anno 2020;

CONSIDERATA, ai sensi del titolo V della Costituzione, la competenza regionale in materia di diritto allo studio universitario, nonché la conseguente competenza degli Enti regionali per il diritto allo studio (di seguito per brevità "Enti regionali DSU")in materia di attuazione degli interventi per il diritto allo studio universitario;

TENUTO CONTO del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) 12 agosto 2020 n. 343 (registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2020, n. 3296), recante il riparto delle disponibilità aggiuntiva per l'anno 2020 di ulteriori 160 milioni di euro del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;

VISTO, in particolare, la ripartizione operata nel suddetto Decreto MIT n. 343/2020 in favore delle regioni della specifica quota di 20 milioni di euro destinata, ai sensi del citato art. 29, comma 1-bis, del d.l. 34/2020, al rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati dagli studenti indicati nel medesimo comma 1-bis, secondo la tabella riepilogativa di seguito riportata:

Regioni

Fondo locazioni anno 2020

Quota destinata al rimborso canoni studenti universitari

Piemonte 1.551.751,41
Valle d'Aosta 119.811,29
Lombardia 3.243.514,50
Veneto 1.447.099,89
Friuli V. G. 443.317,88
Liguria 719.824,67
Emilia-Romagna 1.657.171,97
Toscana 1.327.426,57
Umbria 388.684,27
Marche 528.276,14
Lazio 2.136.513,52
Abruzzo 420.840,20
Molise 213.594,28
Campania 1.977.258,85
Puglia 1.193.878,74
Basilicata 251.990,46
Calabria 453.684,64
Sicilia 1.438.722,54
Sardegna 486.638,17
Totale 20.000.000,00

.

VISTO il decreto dirigenziale 25 settembre 2020 con il quale la Divisione 4 della Direzione generale per la condizione abitativa del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del MIT ha proceduto all'impegno ed al pagamento in favore delle regioni delle anzidette quote del Fondo locazioni anno 2020 destinate al rimborso canoni degli studenti universitari;

SENTITO il Ministero dell'Economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Determinazione del fabbisogno effettivo e tetto di spesa

1. Il fabbisogno è costituito dall'ammontare complessivo delle somme, relative ai canoni di locazione di cui al comma 1 bis dell'art. 29 del d.l. n. 34/2020 corrisposti nell'anno 2020, dagli studenti iscritti presso atenei o altre istituzioni dell'alta formazione pubblici, durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ammesse al rimborso da parte degli Enti regionali DSU a seguito dei controlli sulle istanze di rimborso presentate dai soggetti aventi diritto.

2. Ai fini della individuazione, nell'ambito di ogni singola regione, dei soggetti in concreto aventi diritto e dell'ammontare complessivo delle somme oggetto del rimborso, gli Enti regionali DSU emettono entro il 1 marzo 2021 un apposito avviso che rimane aperto per un periodo non inferiore a 45 giorni, finalizzato alla presentazione da parte degli interessati delle istanze di rimborso di cui al precedente comma. Le istanze devono essere presentate all'Ente regionale DSU di riferimento dell'Istituzione universitaria presso cui è iscritto lo studente che ha stipulato il contratto di locazione di cui chiede il rimborso, secondo le modalità e termini che sono indicati dagli stessi Enti regionali DSU nei rispettivi bandi, ovvero alle stesse Istituzioni dell'alta formazione presso cui sono iscritti laddove siano esse stesse a svolgere per la regione funzioni di enti DSU.

3. Il suddetto bando dovrà riportare tutte le disposizioni indicate dall'art. 29, commi 1 e 1-bis, del decreto legge n. 34/2020, come specificate dal presente decreto e, in particolare, dovrà riportare i requisiti richiesti per accedere al beneficio, compreso il limite dell'indice della situazione economica equivalente per l'università non superiore a 15.000 euro, prevedendo che gli studenti possano avvalersi anche dell'ISEE corrente, nonché la previsione sull'incumulabilità del beneficio con "altre forme di sostegno al diritto allo studio" laddove per esse devono intendersi gli eventuali sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo economico/borsa di studio.

Le risorse assegnate alle regioni dal decreto MIT del 12 agosto 2020, n. 343 devono essere integralmente destinate alle esigenze dell'anzidetto bando, il quale dovrà espressamente indicare il tetto massimo di spesa individuato dal decreto MIT 12 agosto 2020, n. 343, e, in aderenza con quanto previsto al successivo articolo 2 del presente decreto, deve espressamente specificare che qualora, a seguito delle verifiche effettuate dagli Enti regionali DSU sulle istanze presentate, l'ammontare complessivo a livello regionale delle somme ammesse al rimborso superi il tetto di spesa indicato nel decreto MIT 12 agosto 2020, n. 343, in tal caso il rimborso da parte degli Enti regionali DSU agli aventi diritto è ridotto in proporzione. E' in ogni caso fatta salva la possibilità per le regioni di integrare le disponibilità con fondi propri.

Art. 2

Ripartizione delle risorse per regione

1. Effettuate le verifiche ed i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti, gli Enti regionali DSU, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, provvedono, sulla base delle risorse disponibili e fino alla concorrenza delle stesse, al rimborso dei canoni agli studenti aventi diritto.

2. Qualora il fabbisogno complessivamente rilevato dalla regione tramite i propri Enti regionali DSU risulti superiore al tetto di spesa assegnato dal MIT con il Decreto n. 343/2020, il rimborso agli studenti è effettuato dagli Enti DSU in rapporto alla risorse effettivamente disponibili.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Il Ministro

GAETANO MANFREDI