
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CIRCOLARE 11 febbraio 2021, n. 1
G.U.R.S. 19 febbraio 2021, n. 7
Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii. "Norme per il governo del territorio" - Applicazione art. 54, commi 3 e 6.
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
e p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
ALL'ASSESSORE REGIONALE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA
SEDE DI PALERMO
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA
SEDE DI CATANIA
ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
ALL'AVVOCATURA DISTRATTUALE DELLO STATO DI CATANIA
ALLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI DI SICILIA
ALLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DI SICILIA
ALL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI SICILIA
ALLA CONSULTA REGIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI SICILIA
Com'e noto, con la legge regionale del 13 agosto 2020, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 agosto 2020, n. 44, sono state dettate le nuove "Norme per il governo del territorio" che hanno, sostanzialmente, sostituito le precedenti disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche.
Con la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 31 dicembre 2020, n. 67, sono state apportate talune variazioni alla citata legge regionale n. 19/2020, all'art. 53 rubricato "Regime transitorio della pianificazione urbanistica" e all'art. 54 rubricato "Misure di salvaguardia". In particolare, l'art. 54 al comma 3 recita: "3. Nelle Città metropolitane, nei liberi Consorzi comunali e nei comuni, singoli o associati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia della sospensione perde efficacia se gli strumenti urbanistici non sono approvati entro tre anni dall'adozione. In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali.".
Il successivo comma 6 della medesima norma così recita: "Le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del PTR e comunque non oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore".
Le superiori disposizioni di legge hanno ingenerato negli enti locali dubbi interpretativi ed in merito alla loro applicazione, e, pertanto, si rende necessario un chiarimento da parte di questa Amministrazione.
Si premette che l'art. 12, comma 3, del T.U. dell'edilizia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recepito dinamicamente dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, ribadendo quanto già sancito con la pregressa disposizione (la legge 3 novembre 1952, n. 1902) oggi abrogata, intende impedire, nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione di un piano urbanistico generale o attuativo, l'esecuzione di opere che potrebbero contrastare con l'assetto territoriale, pregiudicando di fatto le nuove previsioni pianificatorie, e riservando dunque al momento dell'adozione del piano una esplicita funzione cautelativa nei confronti di eventuali irreparabili compromissioni.
La legge regionale del 13 agosto 2020, n. 19, all'art. 54, comma 3, conferma la richiamata disciplina sulle misure di salvaguardia prescrivendo, inoltre, che il piano adottato, qualora non sia stato approvato entro tre anni dall'adozione, "previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli Enti territorialmente competenti (...) diviene efficace ed esecutivo".
Appare evidente che la norma sopra riportata sia finalizzata all'esigenza di conclusione, in tempi brevi, dell'iter di approvazione degli strumenti urbanistici, evitando, a seguito della decadenza delle misure di salvaguardia, il ripristino della totale vigenza degli strumenti urbanistici precedenti non più adeguati alle esigenze dei territori.
A seguito di detta disposizione questo Dipartimento non potrà più rendere alcun parere sui piani trasmessi dalle amministrazioni comunali per l'esame istruttorio né potrà procedere all'emanazione del provvedimento finale.
Di conseguenza, ai fini dell'efficacia e dell'esecutività del piano "ope legis", l'amministrazione comunale dovrà acquisire, necessariamente, tra i pareri previsti per legge, anche quello della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, qualora, nel territorio interessato dal piano urbanistico adottato, non sia vigente il relativo Piano paesaggistico d'ambito.
Infatti, il parere della competente Soprintendenza, come disposto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e sancito da consolidata giurisprudenza, è vincolante fino all'approvazione del piano paesistico, e, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e successive modificazioni, per effetto dello stesso comma 3 dell'art. 54, non può più rendersi all'interno del Consiglio regionale dell'urbanistica, cui il Soprintendente competente per il territorio è membro di diritto.
Pertanto, considerato che in relazione al dettato normativo di cui al comma 6 dell'art. 54 sopra riportato, le misure di salvaguardia dei piani adottati dai comuni "sono prorogate... comunque non oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore", verranno fatte salve le previsioni del piano adottato fino a detto termine entro cui il consiglio comunale, ottenuti tutti i pareri di legge, insieme alle controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali, con propria deliberazione, dovrà ratificare l'efficacia e l'esecutività del piano adottato, tenendo conto delle prescrizioni e/o dei pareri resi, fatti salvi per legge, che dovranno essere visualizzati in apposite planimetrie.
Il comune, quindi, resta onerato di apportare agli elaborati di piano ogni modifica o correzione discendente dalle suddette prescrizioni e/o dalle decisioni in merito alle osservazioni/opposizioni affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo da ratificare contestualmente all'atto deliberativo, che dovrà essere pubblicato unitamente agli allegati nel sito ufficiale dell'ente ai sensi delle vigenti norme in materia di trasparenza.
Copia degli elaborati definitivi di piano e della relativa deliberazione del consiglio comunale di efficacia ed esecutività del piano dovranno essere trasmessi, con immediatezza, per conoscenza al Dipartimento regionale urbanistica e alla relativa Città metropolitana o libero Consorzio, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà (art. 4, legge regionale n. 19/2020).
La pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento dell'urbanistica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: BERINGHELI