
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CIRCOLARE 16 febbraio 2021, n. 2
- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale pubblicato nella G.U.R.S. 26 febbraio 2021, n. 8
Anno scolastico 2021-2022 - Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio della Regione siciliana ai fini del riconoscimento della parità scolastica.
Con la presente circolare si impartiscono le direttive per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere il riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2021/2022. Il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza è il 31 marzo 2021 (D.M. 29/11/2007 n. 267).
A) RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI
Legge 10 marzo 2000, n. 62 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 67 del 21/03/ 2000) "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"
Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. del 28/01/2008) Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27 ".
Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 Linee guida applicative del Regolamento di cui al D.M. n. 267/2007.
Circolare del Dipartimento regionale istruzione prot. n. 926 del 29 febbraio 2008 "Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio della Regione Siciliana ai fini del riconoscimento della parità scolastica".
B) RICHIESTA
Il riconoscimento può essere chiesto sia per corsi già funzionanti come scuole non paritarie, che per quelli che s'intendono istituire e riconoscere dal 1° settembre 2021 in regime di parità.
Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 353 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 ed in particolare:
- cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea
- aver compiuto il trentesimo anno di età
- essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali
Il riconoscimento della parità scolastica riguarda
- un corso completo (tutte le classi),
- attivazione solo della classe 1° con attivazione graduale delle altre classi negli anni scolastici successivi
- attivazione di alcune classi iniziali, in previsione di un graduale completamento, purché senza soluzioni di continuità fra la prima classe e le successive (es.: un corso paritario può iniziare con le classi 1^- 2^- 3^, ma non essere formato da 1^- 3^..., o da 2^- 3^).
Le scuole dell'infanzia possono essere formate da una o più sezioni (raggruppanti bambini anche di diverse età).
Per gli indirizzi di scuola secondaria di II grado si farà riferimento a quelli previsti nel nuovo ordinamento (Decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010), pertanto vanno precisati articolazione ed opzione.
Inoltre, costituisce nuova parità, da richiedere ai sensi della presente circolare, l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia o corsi di studio aventi sede in locali differenti da quelli dove è già in funzione una scuola paritaria, anche se ubicati nello stesso comune e ciò ancorché facenti capo allo stesso ente gestore.
Nelle scuole secondarie di secondo grado, l'istituzione di un corso con "opzione" differente rispetto al corso di studi già funzionante (ad esempio: liceo scientifico opzione scienze applicate presso una scuola dove è già funzionante il liceo scientifico ovvero servizi informativi aziendali presso una scuola dove è già funzionante l'ITE - amministrazione finanza e marketing) non costituisce nuova parità, ma sdoppiamento di un corso già paritario, da richiedere secondo la circolare che sarà emanata entro il 30 giugno 2021.
C) ISTANZA
L'istanza, rivolta al del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali (con sede in Palermo Viale Regione Siciliana n. 33) va presentata e sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente gestore dell'istituzione scolastica, specificando:
a) nome e cognome del richiedente, generalità (luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e professione - se pubblico dipendente indicare l'Ente di appartenenza);
b) denominazione completa, ragione sociale, sede legale, codice fiscale del soggetto gestore (ente, associazione, impresa, etc);
c) denominazione della scuola (si tenga conto delle disposizioni della C.M. 12 novembre 1980, n. 313 ed al rispetto dei marchi registrati) e tipo di scuola/indirizzo per cui viene chiesta la parità. N.B.:
- nel caso di corsi di scuola secondaria, va esplicitato se trattasi di corso diurno, pomeridiano;
- per gli indirizzi di scuola secondaria di II grado si farà riferimento a quelli previsti nel nuovo ordinamento (Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010);
d) sede (comune) e indirizzo della scuola per la quale è richiesto il riconoscimento.
La domanda dovrà contenere una dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dalla legge 62/2000, richiamati dai Decreti Ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008.
In particolare, il legale rappresentante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue:
a) che rappresenta legalmente il gestore della scuola specificando la posizione che riveste nell'ente/ass.ne/impresa (presidente dell'ente/fondazione/associazione etc,, titolare uninominale dell'impresa, procuratore speciale, etc. );
b) i dati personali (cittadinanza, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso e di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
Si precisa che qualora la dichiarazione sulle condanne penali, procedimenti penali in corso e di cause di divieto decadenza o sospensione non sia negativa, và prodotta apposita autocertificazione che deve riportare le stesse informazioni presenti nel certificato originale;
c) (nel caso di imprese) gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio;
d) che i bilanci della scuola sono pubblici e, comunque, accessibili a chiunque vi abbia un interesse qualificato;
e) la sede legale dell'ente gestore;
f) la sede dell'istituzione scolastica (N.B. Per le scuole dell'infanzia si abbia riguardo alla prescrizione secondo cui "le attività educative si svolgano a diretto contatto con il terreno di gioco e di attività all'aperto". Quindi, le attività educative della scuola dell'infanzia vanno collocate esclusivamente al piano terra come previsto dal D.M. n. 18/12/1975, punto 3.04);
g) che il gestore ha disponibilità dei locali ove ha sede la scuola, precisando a quale titolo (proprietà, locazione, comodato) e la scadenza del possesso;
h) che la scuola possiede gli arredi e le attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
i) l'impegno ad istituire organi collegiali improntati alla partecipazione democratica e (per la scuola secondaria) per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi di cui al D.P.R. n. 249/1998 e succ. modifiche e integrazioni;
j) che l'iscrizione alla scuola è aperta a tutti coloro che ne accettino il progetto educativo, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare e non abbiano età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti;
k) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
l) la costituzione, dall'anno scolastico 2021/2022, di un corso completo ovvero di un nuovo corso ad iniziare dalla prima classe (per le scuole dell'infanzia, si fa riferimento alla costituzione di una o più sezioni miste);
m) che il personale docente (da elencare in allegato) è fornito del titolo di studio e di abilitazione previsti;
n) che il coordinatore delle attività educative e didattiche (da indicare in allegato) è in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;
o) l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
p) l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola, conformi ai contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (specificare il tipo di contratto nazionale).
q) se prevista ovvero non prevista la collaborazione di personale a titolo volontario o con contratto d'opera (da elencare in allegato con l'indicazione del numero di ore).
r) l'impegno a presentare entro il 30/09/2021 il modello di regolare funzionamento per l'anno scolastico 2021/2022 secondo la circolare che sarà emanata entro il 30 giugno 2021;
D) ALLEGATI ALL'ISTANZA
Alla domanda va allegata, a pena di rigetto dell'istanza, la seguente documentazione:
1) documentazione atta a individuare e attestare la natura giuridica del soggetto gestore:
- atto costitutivo
- statuto;
- copia del certificato di attribuzione codice fiscale;
- ovvero, in luogo dell'atto costitutivo, statuto e codice fiscale, visura camerale
- nel caso in cui l'ente/associazione sia una O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale) dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante attestante l'appartenenza a tale categoria, come definita e disciplinata dal D.Lvo 4 dicembre 1997, n. 460 (cfr anche Decreto M.E.F. del 18/07/2003 n. 266);
- la domanda presentata da Ente ecclesiastico, dovrà essere corredata dal nulla osta della competente Autorità ecclesiastica;
- alla domanda presentata da un Ente Locale, dovrà essere allegato l'atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento
2) documentazione relativa al legale rappresentante:
- copia carta d'identità (foto ben riconoscibile)
- copia del codice fiscale
- curriculum personale in formato europeo
- se pubblico dipendente autorizzazione di cui all'art. 53 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165
3) perizia giurata, con allegata planimetria e documentazione fotografica, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attesti i requisiti di cui al D.M. 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica (G.U. 02/02/1976 n. 29, supplemento ordinario) ed, in particolare (si veda lo schema di perizia giurata allegato alla presente circolare):
a) l'idoneità della struttura interna;
b) idoneità degli spazi esterni (N.B. Per le scuole dell'infanzia si abbia riguardo alla prescrizione secondo cui "le attività educative si svolgano a diretto contatto con il terreno di gioco e di attività all'aperto". Pertanto, le attività educative della scuola dell'infanzia vanno collocate esclusivamente al piano terra come previsto dal D.M. n. 18/12/1975, punto 3.04),
c) idoneità degli arredi e delle attrezzature,
d) idoneità edilizia,
e) conformità Impianti
f) abbattimento delle barriere architettoniche
g) sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si evidenzia che
3b)Qualora dalla perizia di cui sopra non dovessero risultare i locali destinati all'attività motoria/scienze motorie e sportive dovranno essere documentate le modalità con le quali detti insegnamenti verranno impartiti allegando eventuali convenzioni con soggetti esterni.
3c)Le scuole devono avere un ingresso autonomo nell'edificio rispetto ogni altra unità immobiliare ubicata nello stesso edificio.
4) copia conforme parere igienico-sanitario dei locali rilasciata dalla competente ASP
5) copia conforme del certificato prevenzione incendi, ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata in originale dal Gestore o dal Legale Rappresentante - da presentare annualmente - da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità.
6) titolo di disponibilità dei locali; qualora i locali non siano di proprietà del Gestore richiedente, produrre copia del contratto di locazione (regolarmente registrato);
7) nel caso vengano preparati in sede alimenti da somministrare agli alunni (cucina interna), copia della relativa autorizzazione rilasciata dagli Uffici competenti;
Inoltre, per consentire la verifica dei requisiti previsti dalla legge n. 62/2000 e dal D.M. n. 267/2007, la domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti ulteriori documenti:
8) le linee essenziali dell'offerta formativa (P.T.O.F.) elaborato in conformità con gli ordinamenti vigenti (deve essere indicato in modo chiaro l'orario di funzionamento della scuola, il numero di assenze massimo in conformità all'art. 14 del DPR 122 del 2009, il quadro settimanale delle lezioni e l'orario destinato alle singole discipline; in alternativa dovranno essere allegati appositi quadri, debitamente firmati dal legale rappresentate o dal coordinatore didattico. L'ammontare delle ore di lezione delle singole discipline dovrà essere conforme agli ordinamenti ministeriali vigenti);
9b) Per l'indirizzo Liceo scientifico sportivo dovrà essere allegata copia di apposita convenzione stipulata con il comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), nonché la documentazione attestante la disponibilità di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguate.
9c) Per l'indirizzo liceo musicale dovrà essere allegata copia di apposita convenzione stipulata con un Conservatorio di musica di Stato
9) nel caso di scuola secondaria, il regolamento per gli studenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/06/1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e successive modificazioni (nel caso gli organi collegiali non siano ancora costituiti, si farà riserva di inviare il Regolamento entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico di avvio del corso paritario);
10) orario settimanale. Per le scuole dell'infanzia l'orario delle lezioni, con la presenza dell'insegnante, è di 40 ore settimanali o, nei casi previsti dall'art. 2 punto 5 del D.P.R. 89 del 20/03/2009, di 25 ore settimanali; per la scuola primaria e secondaria va riportato l'orario delle lezioni con l'indicazione delle discipline, conforme ai vigenti ordinamenti, inoltre, per le scuole secondarie di II grado si farà riferimento ai piani di studio dei Regolamenti per i nuovi ordinamenti;
11) nominativo (completo delle generalità) del "coordinatore delle attività educative e didattiche", con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali nel campo didattico ed educativo (allegare fotocopia della carta di identità, del codice fiscale e autocertificazione che l'interessato non è dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione statale);
12) elenco del personale docente, con l'indicazione della cittadinanza, del titolo di studio (sede e anno di conseguimento dello stesso), della classe di abilitazione conseguita, della cattedra o insegnamento per cui è impiegato, del tipo di contratto nazionale applicato nel contratto individuale (CCNL scuola statale; CCNL Autonomie locali; CCNL AGIDAE; CCNL FISM; CCNL ANINSEI; ecc. ...)
Tale personale non può essere dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione statale; Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi non sono soggetti a stipula di contratto individuale di lavoro.
Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di lavoro volontario o con contratti di lavoro non dipendente che complessivamente non potranno superare il limite di ¼ del monte ore complessivo previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 62/2000.
E) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
L'istanza, corredata dagli allegati, va presentata entro il 31/03/2021 con una delle seguenti modalità:
a) con plico raccomandato postale con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale di spedizione) all'indirizzo:
Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio
Servizio scuole non statali
Viale regione Siciliana 33
90129 Palermo;
b) con plico consegnato a mano presso gli Uffici di cui sopra (verificare sul sito internet www.regione.sicilia.it gli orari di chiusura dell'Ufficio)
Tutta la documentazione di cui al paragrafo D, senza eccezione alcuna, dovrà essere trasmessa contestualmente all'istanza. Le istanze con documentazione incompleta non potranno essere accolte.
F) ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il Servizio scuole non statali del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio provvederà ad esaminare le richieste, disponendo eventuali visite ispettive.
Una volta accertato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, il Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio emetterà e notificherà il decreto di riconoscimento, comunque, entro il 31 luglio 2021. La mancata notifica del decreto entro il predetto termine del 31/07/2021 indicherà il rigetto dell'istanza.
L'effetto giuridico varrà dal 1° settembre 2021.
Alla stessa data del 1° settembre 2021 sarà pubblicato sul sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio l'elenco delle nuove scuole paritarie.
A seguito del riconoscimento della parità, la scuola non statale paritaria entra a far parte, alla stregua della scuola statale, del "sistema educativo di istruzione e di formazione" nazionale (legge 53/2003) e viene inserita all'Anagrafe delle scuole non statali (piattaforma SIDI- MIUR).
Il riconoscimento ha valore permanente e quindi non va rinnovato di anno in anno. Tuttavia, il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio ogni successiva variazione che comporti la modifica o il venir meno di una o più delle condizioni di funzionamento della scuola stessa (passaggio di gestione, cambio del legale rappresentate o del coordinatore delle attività didattiche, trasferimento di sede, intitolazione, ecc...).
Lo status della parità, a fronte di benefici giuridici ed economici, comporta per la scuola paritaria l'impegno ad adeguarsi agli ordinamenti previsti per la scuola statale e la disponibilità a sottoporsi a verifiche da parte dell'Amministrazione scolastica (Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio, M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia).
G) ULTERIORE ADEMPIMENTO DEL GESTORE DELLA SCUOLA
Il Gestore di una nuova scuola paritaria ha l'obbligo di inviare, entro il 30 settembre 2021, il modello di regolare funzionamento per l'anno scolastico 2021/2022, secondo la circolare che sarà emanata entro il 30 giugno 2021.
Il modello di regolare funzionamento deve essere presentato anche per gli anni scolastici successivi.
La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.
Il Dirigente Generale
ANTONIO VALENTI
Il Dirigente del Servizio
FABIO BALLO