
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DECRETO 17 febbraio 2021
G.U.R.S. 5 marzo 2021, n. 9
Composizione del consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia.
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 31 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari;
Visto il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 "Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica";
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1975, n. 226 "Approvazione del nuovo statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari";
Vista la legge regionale 18 marzo 1977, n. 10 "Norme in materia di edilizia pubblica residenziale e istituzione del Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari della Sicilia";
Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 683;
Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
Visto l'art. 17, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n 11;
Vista la legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 "Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione";
Visto l'art. 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così come sostituito dall'art. 21 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, che così recita: "Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun Assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi sessanta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma";
Visto l'art. 18 "Disposizioni in materia di enti regionali" della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Visto l'art. 1 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 6;
Dato atto che gli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia sono ricompresi tra gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
Visti i principi richiamati nel parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana prot. n. 6689/20.2017.11 del 22 marzo 2017;
Visto il D.A. n. 1861 del 22 agosto 2017, con il quale è stata indicata la composizione del consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia;
Vista la nota n. 3589/Gab del 5 settembre 2017, con la quale, al fine di rispettare il principio della proporzione delle rappresentanze previste dalla citata legge n. 865/1971 tra componenti della pubblica amministrazione e componenti di organismi privati, è stato chiesto di rivalutare la composizione del citato consiglio di amministrazione;
Visto il D.A. n. 1898 del 22 agosto 2017 [N.d.R. recte: D.A. n. 1898 del 6 settembre 2017], con il quale è stato modificato il D.A. n. 1861 del 22 agosto 2017;
Ritenuto opportuno di integrare la disciplina sul funzionamento degli organi suddetti prevedendo l'utilità di individuare all'interno dell'organo collegiale la figura di un vice presidente che sostituisca il legale rappresentante in caso di impedimento o necessità, al fine di assicurare, comunque, una continuità amministrativa nell'esercizio dei poteri individuati in capo al presidente dell'Ente;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, di seguito viene indicata la composizione del consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia.
Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri:
- un rappresentante con funzioni di presidente designato dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e nominato dalla Giunta regionale;
- un rappresentante dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nominato dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;
- un rappresentante scelto dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità tra una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari maggiormente rappresentative.
Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri componenti il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo o di necessità.
I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Gli organi di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza ulteriore avviso, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità nominerà un commissario ad acta per l'adozione delle modifiche statuarie.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 17 febbraio 2021.
FALCONE