
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/369 DELLA COMMISSIONE, 1° marzo 2021
G.U.U.E. 2 marzo 2021, n. L 71
Regolamento che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 22 marzo 2021
Applicabile dal: 22 marzo 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 31 bis,
considerando quanto segue:
1) Gli Stati membri sono tenuti a interconnettere i rispettivi registri centrali nazionali dei titolari effettivi attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ed è opportuno istituire tale interconnessione conformemente alle specifiche tecniche e alle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 24 di tale direttiva. Tuttavia, le differenze tra il fine, l'ambito di applicazione e il contenuto dei registri interconnessi ai sensi della direttiva (UE) 2017/1132 e dei registri centrali dei titolari effettivi istituiti a norma della direttiva (UE) 2015/849 rendono necessario definire e adottare ulteriori specifiche tecniche, misure e altri requisiti che garantiscano condizioni uniformi di attuazione del sistema.
2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 141 del 5.6.2015.
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017).
Le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva (UE) 2015/849 figurano in allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
contenente le specifiche tecniche e le procedure di cui all'articolo 1
1. Oggetto
Il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi («BORIS») è istituito come sistema decentrato che interconnette i registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica [1] attraverso la piattaforma centrale europea [2]. Il BORIS funge da servizio centrale di ricerca che mette a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva, in linea con le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 [3].
2. Definizioni
a) «registro»: i registri centrali nazionali delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva (UE) 2015/849;
b) «utente qualificato»: gli utenti del BORIS di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettere a) e b), e all'articolo 31, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2015/849;
c) «informazioni minime obbligatorie»: l'insieme comune di informazioni aventi la stessa struttura e dello stesso tipo in tutti i registri degli Stati membri;
d) «informazioni aggiuntive»: l'insieme di informazioni predefinito in comune che gli Stati membri possono decidere di condividere (in aggiunta alle «informazioni minime obbligatorie») in parte o interamente tramite il BORIS;
e) «numero d'iscrizione nazionale»: il numero di identificazione individuale attribuito in base alla legislazione nazionale a una società o altro soggetto giuridico, o a un trust o un istituto affine nel registro dei titolari effettivi.
3. Rapporto tra il numero d'iscrizione nazionale, l'identificativo unico europeo e il numero di registrazione della società
3.1 Il registro dei titolari effettivi condivide con la piattaforma centrale europea il numero d'iscrizione nazionale e, per le società, l'identificativo unico europeo («EUID») loro attribuito nel sistema di interconnessione dei registri delle imprese («BRIS») [4] nonché il numero di registrazione della società, nel caso in cui quest'ultimo sia diverso dal numero d'iscrizione nazionale. Il numero di registrazione della società è utilizzato per attribuire l'EUID alle società che non dispongono di un EUID nel BRIS. Per altri soggetti giuridici, trust o istituti affini, l'EUID è attribuito sulla base del numero d'iscrizione nazionale.
3.2 Gli utenti del BORIS devono poter cercare società, altri soggetti giuridici, trust o istituti affini utilizzando il numero d'iscrizione nazionale e il numero di registrazione della società, se diverso dal numero d'iscrizione nazionale.
3.3 Gli Stati membri possono decidere di non indicare il numero d'iscrizione nazionale per i trust o gli istituti giuridici affini. Per quanto riguarda trust o istituti giuridici affini stabiliti a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono registrati nel registro dei titolari effettivi, tale deroga si applica solo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il BORIS diventa operativo.
4. Metodi di comunicazione
Ai fini dell'interconnessione dei registri, il BORIS usa metodi di comunicazione elettronica basati sui servizi, come i servizi web.
La comunicazione fra il portale e la piattaforma e fra un registro e la piattaforma è una comunicazione univoca (one-to-one).
5. Protocolli di comunicazione
Per la comunicazione fra il portale, la piattaforma e i registri sono usati protocolli Internet di sicurezza, come HTTPS.
Per la trasmissione di dati e metadati sono usati protocolli di comunicazione standard, come il Single Object Access Protocol (SOAP).
6. Norme di sicurezza
Per la comunicazione e la diffusione delle informazioni attraverso il BORIS, le misure tecniche per garantire le norme minime di sicurezza informatica includono:
a) misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni, anche con il ricorso a canali protetti, come HTTPS;
b) misure atte a garantire l'integrità dei dati durante lo scambio;
c) misure atte a garantire la non disconoscibilità dell'origine del mittente delle informazioni all'interno del BORIS e la non disconoscibilità del ricevimento delle informazioni;
d) misure atte a garantire che gli episodi attinenti alla sicurezza vengano registrati conformemente alle raccomandazioni internazionali riconosciute in materia di norme di sicurezza informatica;
e) misure atte a garantire l'autenticazione e l'autorizzazione di ogni utente qualificato e misure di verifica dell'identità dei sistemi connessi al portale, alla piattaforma o ai registri all'interno del BORIS;
f) laddove necessario, misure atte a proteggere da ricerche automatiche e dalla copia dei registri, ad esempio limitando il numero massimo di risultati ottenuti da ciascun registro e utilizzando la funzionalità CAPTCHA [5].
7. Dati da scambiare nel quadro del BORIS
7.1. L'insieme di informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti una società o altro soggetto giuridico o trust o tipo affine di istituto giuridico viene definito «record sulla titolarità effettiva». Il «record sulla titolarità effettiva» include dati sul profilo del soggetto o istituto interessato, sul/sui titolare/i effettivo/i di tale soggetto/istituto, nonché su uno o più interessi beneficiari detenuti da tali titolari.
7.2. In relazione a una società o altro soggetto giuridico, nonché a un trust o un istituto affine, i dati sul profilo includono informazioni sul nome, sulla forma giuridica, sull'indirizzo di registrazione e sul numero d'iscrizione nazionale, se del caso.
7.3. Ogni Stato membro ha la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie con informazioni aggiuntive. Per quanto riguarda il titolare effettivo e l'interesse beneficiario detenuto da quest'ultimo, le informazioni minime obbligatorie sono costituite dai dati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, e all'articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/849. Per quanto riguarda l'identità del titolare effettivo, le informazioni aggiuntive comprendono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, ultima frase, e all'articolo 31, paragrafo 4, terzo comma. I dati del record sulla titolarità effettiva sono modellati sulla base della specifica stabilita per l'interfaccia.
7.4. Lo scambio di informazioni include inoltre i messaggi necessari ai fini dell'operatività del sistema quali l'avviso di ricevimento, la registrazione degli episodi e le relazioni.
8. Struttura del formato standard di messaggio
Lo scambio di informazioni fra i registri, la piattaforma e il portale si basa su metodi standard di strutturazione dei dati e si effettua tramite un formato standard di messaggio, come XML [6].
9. Dati necessari alla piattaforma
9.1. In conformità dei requisiti di interoperabilità, i servizi esposti da ciascun registro sono unificati e presentano la stessa interfaccia, al fine di consentire l'interazione mediante l'applicazione chiamante (la piattaforma) con un unico tipo di interfaccia che espone un insieme comune di dati. Gli Stati membri allineano la struttura interna dei dati utilizzando tavole di corrispondenza o applicazioni tecniche analoghe per soddisfare i requisiti delle specifiche di interfaccia forniti dalla Commissione.
9.2. Affinché la piattaforma possa svolgere le sue funzioni devono essere forniti i seguenti tipi di dati:
a) dati che permettano l'identificazione dei sistemi che sono connessi alla piattaforma: può trattarsi di URL o di qualsiasi altro numero o codice che identifichi in maniera univoca ciascun sistema all'interno del BORIS;
b) qualsiasi altro dato operativo necessario affinché la piattaforma garantisca un funzionamento corretto ed efficiente del servizio di ricerca e l'interoperabilità dei registri con la piattaforma. Questi dati possono includere elenchi di codici, dati di riferimento, glossari e traduzioni di tali metadati, così come dati relativi alla registrazione degli episodi e alle relazioni.
9.3. I dati e i metadati gestiti dalla piattaforma sono trattati e conservati conformemente alle norme di sicurezza di cui al punto 5.
10. Modalità di funzionamento del sistema e servizi informatizzati forniti dalla piattaforma
10.1. Per la diffusione e lo scambio di informazioni, il sistema si basa sulle seguenti modalità tecniche di funzionamento:
10.2. Per la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente, il portale europeo della giustizia elettronica fornisce elementi relativi ai dati di riferimento, come elenchi di codici, thesaurus controllati e glossari, se del caso tradotti nelle lingue ufficiali dell'UE. Ove possibile, saranno usate norme riconosciute e messaggi standardizzati.
10.3. La Commissione comunicherà agli Stati membri ulteriori dettagli sulle modalità tecniche di funzionamento e sull'applicazione dei servizi informatizzati forniti dalla piattaforma.
11. Criteri di ricerca
11.1. Per lanciare una ricerca occorre selezionare almeno un paese.
11.2. Il portale fornisce i seguenti criteri armonizzati di ricerca:
a) per quanto riguarda le società o altri soggetti giuridici, i trust o istituti affini:
i) nome del soggetto o istituto giuridico;
ii) numero d'iscrizione nazionale.
I criteri di ricerca di cui ai punti i) e ii) possono essere usati alternativamente;
b) per quanto riguarda le persone in qualità di titolari effettivi:
i) nome e cognome del titolare effettivo;
ii) data di nascita del titolare effettivo.
I criteri di ricerca di cui ai punti i) e ii) sono utilizzati congiuntamente.
11.3. Altri criteri di ricerca possono essere disponibili sul portale.
12. Modalità di pagamento e registrazione online
12.1. Per dati particolari per i quali gli Stati membri prevedono tasse e che sono messi a disposizione sul portale attraverso il BORIS, il sistema consentirà agli utenti di pagare online con modalità ampiamente diffuse come le carte di credito e di debito.
12.2. Il BORIS contiene misure volte a garantire la possibilità di una registrazione online in conformità all'articolo 30, paragrafo 5 bis, e all'articolo 31, paragrafo 4 bis, della direttiva (UE) 2015/849.
13. Disponibilità dei servizi
13.1. Il servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso di disponibilità del BORIS almeno del 98 % esclusa la manutenzione programmata.
13.2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le attività di manutenzione come segue:
a) con un anticipo di cinque giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 4 ore;
b) con un anticipo di dieci giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità fino a 12 ore;
c) con un anticipo di 30 giorni lavorativi per un'attività di manutenzione dell'infrastruttura della sala informatica, che può comportare un periodo di indisponibilità fino a 6 giorni all'anno.
Nella misura del possibile, le operazioni di manutenzione sono pianificate al di fuori delle ore lavorative (19:00 - 8:00 CET).
13.3. Gli Stati membri che hanno stabilito un orario settimanale fisso per il servizio di manutenzione comunicano alla Commissione l'ora e il giorno della settimana previsti a tal fine. Fermi restando gli obblighi di cui al punto 13.2, lettere da a) a c), in caso di indisponibilità dei sistemi degli Stati membri durante tale orario fisso, gli Stati membri possono decidere di non comunicare alla Commissione tale indisponibilità.
13.4. In caso di guasto tecnico imprevisto che provochi un'indisponibilità per più di mezz'ora dei sistemi degli Stati membri, essi informano immediatamente la Commissione durante l'orario di lavoro (9:00 - 16:00 CET) di tale indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.
13.5. In caso di guasto imprevisto della piattaforma centrale o del portale, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri durante l'orario di lavoro (9:00 - 16:00 CET) di tale indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino del servizio.
14. Regole di trascrizione e di traslitterazione
Tutti gli Stati membri effettuano una trascrizione o una traslitterazione delle richieste di ricerca rivolte ad essi e dei risultati ottenuti conformemente alle norme nazionali.
_____________
[1] Di seguito: il portale
[2] La piattaforma centrale europea (di seguito: la piattaforma) è istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017).
[3] Fatte salve eventuali ulteriori funzionalità che il BORIS potrebbe acquisire in futuro.
[4] Articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario e punto 8 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell'8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
[5] «Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart» (test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani).
[6] Extensible Markup Language.