
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 gennaio 2021
G.U.R.I. 22 marzo 2021, n. 70
Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2020.
IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1986, n. 228;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276;
Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277;
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125;
Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, come da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 23 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2020, n. 169;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2020, concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2020, n. 92.
Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;
Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;
Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2020 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. 12777 del 10 aprile 2020, sugli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2020 e, ai fini della determinazione dell'indennizzo per la categoria degli ovi-caprini, sulla conferma della decurtazione pari al 35% dell'indennità riconosciuta per il 2020 per la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con età uguale o maggiore a sei anni;
Decreta:
Indennizzi previsti per i bovini e bufalini
1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perchè infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in euro 480,96.
2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in euro 886,90.
3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perchè infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in euro 465,80.
4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in euro 853,63.
5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
6. Nelle tabelle allegate al presente decreto, parte integrante dello stesso, sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.
7. Le misure delle indennità di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020.
Indennizzi previsti per gli ovi-caprini
1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perchè infetti da brucellosi, è stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 93,32 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020.
2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perchè infetti da brucellosi, è stabilita in euro 147,75 per i capi iscritti e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020.
3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020.
Disposizioni finali
1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2021
Il Ministro della salute
SPERANZA
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
BELLANOVA
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. ne n. 318