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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 2021

G.U.R.I. 25 marzo 2021, n. 73

Procedure e modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea e, in particolare il comma 4 dell'art. 12, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle procedure e modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti di nomina nazionale, nonchè alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreta:

Art. 1

Istituzione dell'elenco delle personalità indipendenti

1. E' istituito presso il Dipartimento delle finanze l'elenco delle personalità indipendenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49.

2. L'elenco si compone di almeno tre personalità indipendenti, designate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore generale delle Finanze.

3. L'elenco ha una validità di cinque anni, decorsi i quali i nominativi delle personalità indipendenti designate possono essere riconfermati. In ogni caso, il numero dei nominativi inseriti nell'elenco non può essere inferiore a tre.

4. I nominativi delle personalità indipendenti designate sono comunicati alla Commissione europea, unitamente alle informazioni relative a titoli accademici e professionali conseguiti, esperienze maturate e competenze acquisite, nonchè relative alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Gli effetti della nomina decorrono dalla data di detta comunicazione.

5. Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al comma 1 viene comunicata tempestivamente alla Commissione europea.

Art. 2

Composizione dell'elenco delle personalità indipendenti e requisiti generali dei componenti

1. I componenti dell'elenco delle personalità indipendenti sono nominati tra i seguenti soggetti:

a) magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in servizio o a riposo;

b) docenti di ruolo universitari in materie giuridiche, economiche o fiscali, in servizio o a riposo;

c) iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei revisori ufficiali dei conti o contabili.

2. Ai fini della nomina, i magistrati ordinari in servizio devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimità ed essere indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio superiore della magistratura.

3. I componenti dell'elenco devono:

a) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

b) non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni ovvero condanne per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

c) avere comprovata esperienza in materia tributaria, preferibilmente nel settore dei prezzi di trasferimento;

d) avere l'idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle funzioni richieste;

e) non essere dipendenti di un soggetto che fornisce servizi di consulenza fiscale ovvero collaboratori esterni che prestano allo stesso consulenza a titolo professionale, nè esserlo stati nel corso dei tre anni precedenti la nomina.

4. I componenti dell'elenco, ove chiamati a far parte della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), b), c), del medesimo decreto legislativo.

Art. 3

Rimozione dei nominativi dall'elenco delle personalità indipendenti

1. Sono rimossi dall'elenco di cui all'art. 1 i nominativi delle personalità indipendenti che:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) se magistrati in servizio, cessano dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;

c) rinunciano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, a far parte di una Commissione consultiva o di una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49;

d) comunicano la loro sopravvenuta indisponibilità a continuare a far parte dell'elenco.

2. La rimozione dall'elenco dei componenti è disposta, altresì, nei confronti dei soggetti per i quali sia stata segnalata dalla Commissione europea l'assenza del requisito di indipendenza, accertata a seguito di obiezione sollevata da uno Stato membro dell'Unione europea.

3. La rimozione dall'elenco è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale delle Finanze, previa comunicazione notificata agli interessati a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione dei motivi e l'invito a presentare eventuali osservazioni entro i successivi venti giorni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, ovvero qualora le osservazioni presentate dagli interessati non si ritengano accoglibili, si provvede alla rimozione dall'elenco dandone comunicazione agli interessati a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo.

5. In caso di rimozione dall'elenco di uno o più nominativi delle personalità indipendenti, secondo le modalità stabilite dai commi 3 e 4, si procede tempestivamente alla relativa sostituzione e alla comunicazione alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2021

Il Ministro: FRANCO