
REGOLAMENTO (UE) 2021/383 DELLA COMMISSIONE, 3 marzo 2021
G.U.U.E. 4 marzo 2021, n. L 74
Regolamento che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'elenco dei coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 24 marzo 2021
Applicabile dal: 24 marzo 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) All'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009 i coformulanti sono definiti come sostanze o preparati che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti.
2) L'inclusione dei coformulanti nei prodotti fitosanitari non è accettabile se i loro residui, in condizioni d'uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d'impiego, hanno un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee oppure un effetto inaccettabile sull'ambiente. L'inclusione dei coformulanti nei prodotti fitosanitari non è inoltre accettabile se il loro impiego, in condizioni d'uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d'impiego, ha un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali oppure un effetto inaccettabile sui vegetali, sui prodotti vegetali o sull'ambiente. I coformulanti inaccettabili devono essere elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
3) I coformulanti sono sostanze o preparazioni utilizzate insieme alle sostanze attive nei prodotti fitosanitari e sono quindi ugualmente diffusi nell'ambiente. Anche i criteri relativi alla salute umana, all'ambiente, all'ecotossicità e alle acque sotterranee di cui ai punti 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 e 3.10 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbero pertanto essere pertinenti nell'individuazione dei coformulanti inaccettabili.
4) L'elenco dei coformulanti inaccettabili dovrebbe pertanto includere sostanze oggetto di una classificazione armonizzata come cancerogene, categoria 1A o 1B, mutagene, categoria 1A o 1B, o tossiche per la riproduzione, categoria 1A o 1B, conformemente all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
5) L'elenco dei coformulanti inaccettabili dovrebbe inoltre includere le sostanze identificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche («PBT») o molto persistenti e molto bioaccumulabili («vPvB») conformemente all'articolo 57, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
6) L'elenco dei coformulanti inaccettabili dovrebbe inoltre includere le sostanze estremamente preoccupanti a causa delle loro proprietà che perturbano il sistema endocrino conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, o le sostanze identificate come interferenti endocrini a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o le sostanze identificate come inquinanti organici persistenti a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
7) L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce restrizioni per determinate sostanze pericolose. Se l'uso di tali sostanze come coformulanti nei prodotti fitosanitari è soggetto a restrizioni, tali sostanze dovrebbero essere aggiunte all'elenco dei coformulanti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
8) Gli Stati membri hanno individuato coformulanti di cui ritengono inaccettabile l'inclusione nei prodotti fitosanitari autorizzati a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6) o del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali coformulanti sono stati notificati da Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lituania, Spagna e Norvegia. Tra tali coformulanti, quelli soggetti a una classificazione armonizzata come sostanze cancerogene, categoria 1A o 1B, sostanze mutagene, categoria 1A o 1B, o sostanze tossiche per la riproduzione, categoria 1A o 1B, conformemente all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, quelli identificati come PBT o vPvB conformemente all'articolo 57, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, quelli identificati come sostanze estremamente preoccupanti a causa delle loro proprietà che perturbano il sistema endocrino conformemente all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e quelli identificati come inquinanti organici persistenti a norma del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbero essere elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
9) L'utilizzo dell'ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato è vietato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione (7), poiché sono stati individuati motivi di preoccupazione in relazione alla tossicità dell'ammina di sego polietossilata e al suo potenziale di incidere negativamente sulla salute umana. Dato che tali motivi di preoccupazione sono dovuti alle proprietà intrinseche della sostanza in questione e non si limitano quindi ai prodotti formulati contenenti glifosato, ma sono ugualmente validi per i prodotti formulati contenenti altre sostanze attive, anche l'ammina di sego polietossilata dovrebbe essere aggiunta all'elenco dei coformulanti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
10) Le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/109 (8) e (UE) 2018/619 (9) non hanno approvato il PHMB (1600; 1.8), n. CAS 27083-27-8 e 32289-58-0, e il PHMB (1415; 4.7), n. CAS 32289-58-0 e 1802181-67-4, come principi attivi esistenti per l'utilizzo nei biocidi per, tra gli altri, il tipo di prodotto 6 (preservanti per prodotti in scatola) a causa di rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente. Il loro utilizzo nei prodotti fitosanitari come preservanti per prodotti in scatola causerebbe quindi effetti inaccettabili sulla salute umana e sull'ambiente. E' quindi opportuno che anche il PHMB (1600; 1.8) e il PHMB (1415; 4.7) siano inclusi nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
11) I coformulanti che devono essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 possono anche essere contenuti in coadiuvanti immessi sul mercato. Poiché non sono ancora state stabilite disposizioni dettagliate per l'autorizzazione dei coadiuvanti conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali per quanto riguarda i coadiuvanti conformemente all'articolo 81, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Poiché il regolamento (CE) n. 1107/2009 intende impedire l'immissione sul mercato o l'uso di coadiuvanti contenenti coformulanti vietati, è necessario garantire che anche i coadiuvanti che devono essere miscelati con prodotti fitosanitari non contengano tali coformulanti inaccettabili.
12) E' opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per riesaminare la composizione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti attualmente autorizzati sul loro territorio al fine di valutare se contengano coformulanti inclusi nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 e di revocare o modificare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti contenenti tali coformulanti.
13) Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari o i coadiuvanti contenenti un coformulante incluso nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza conformemente, rispettivamente, all'articolo 46 di tale regolamento o alle disposizioni nazionali relative all'autorizzazione dei coadiuvanti, tale periodo dovrebbe scadere, per la vendita e la distribuzione, al più tardi tre mesi dopo la data di modifica o revoca di tali autorizzazioni e per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso dopo ulteriori nove mesi.
14) I coformulanti da inserire nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 possono essere presenti sotto forma di impurezze non intenzionali in altri coformulanti, che sono pertanto accettabili per l'uso nei prodotti fitosanitari o nei coadiuvanti. Di conseguenza, per essere considerata un'impurezza non intenzionale accettabile la concentrazione individuale dei coformulanti inaccettabili nel prodotto fitosanitario o nel coadiuvante finito dovrebbe essere inferiore allo 0,1 % peso/peso (p/p) o inferiore a un limite di concentrazione specifico relativo alle proprietà CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), se stabilito nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per il coformulante inaccettabile a un livello inferiore allo 0,1 % peso/peso (p/p), a meno che non sia previsto un limite differente a causa delle limitazioni tecniche dei pertinenti metodi analitici.
15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 309 del 24.11.2009.
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008).
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006).
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012).
Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019).
Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991).
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione, del 1° agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato (GU L 208 del 2.8.2016).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/109 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 (GU L 21 del 28.1.2016).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 (GU L 102 del 23.4.2018).
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Gli Stati membri che hanno concesso autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti coformulanti inclusi nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal presente regolamento, modificano o revocano tali autorizzazioni appena possibile e comunque entro il 24 marzo 2023.
Gli Stati membri non autorizzano l'immissione sul mercato o l'uso di coadiuvanti contenenti coformulanti inclusi nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal presente regolamento.
Gli Stati membri che hanno autorizzato coadiuvanti contenenti coformulanti inclusi nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal presente regolamento, modificano o revocano tali autorizzazioni appena possibile e comunque entro il 24 marzo 2023.
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 o alle disposizioni nazionali relative all'autorizzazione dei coadiuvanti è il più breve possibile e scade, per la vendita e la distribuzione, al più tardi 3 mesi dopo la data di modifica o revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 e per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso, dopo ulteriori 9 mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN