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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/399 DELLA COMMISSIONE, 19 gennaio 2021

G.U.U.E. 8 marzo 2021, n. L 79

Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli importi del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale nel 2021.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 9 marzo 2021

Applicabile dal: 1° gennaio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

1) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, il prodotto stimato di tale riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 le rispettive decisioni relative alla riduzione dell'importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2020. Nelle rispettive comunicazioni Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno indicato un prodotto stimato della riduzione superiore a zero.

3) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito hanno comunicato alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 la propria decisione di rendere disponibile come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2021 una determinata percentuale del rispettivo massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti per l'anno civile 2020.

4) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Ungheria, Malta e Polonia hanno comunicato alla Commissione entro l'8 febbraio 2020 la propria decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l'anno civile 2020 una determinata quota del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell'esercizio finanziario 2021.

5) In base a tali comunicazioni gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati modificati dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/756 (3).

6) Alla luce delle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo hanno però successivamente modificato la richiesta di trasferimento iniziale. Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono quindi stati nuovamente modificati dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/1314 (4).

7) E' pertanto necessario adeguare le dotazioni per lo sviluppo rurale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 per il 2021.

8) Ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, nel Regno Unito per l'anno di domanda 2020 non si applica il regolamento (UE) n. 1307/2013 applicabile nell'anno 2020. Pertanto il regolamento delegato (UE) 2020/756 non ha fissato nuovi massimali per l'anno 2020 relativi al Regno Unito. Poiché i massimali per i pagamenti diretti per l'anno civile 2020 devono essere presi in considerazione per il sostegno finanziato dal FEASR nell'esercizio finanziario 2021 e poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, per quanto riguarda il Regno Unito non è necessario fissare massimali per l'esercizio finanziario 2021.

9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013.

10) Poiché le modifiche previste dal presente regolamento incidono sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per l'anno 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2020/756 della Commissione, del 1° aprile 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 9.6.2020).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2020/1314 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2020 (GU L 307 del 22.9.2020).

Art. 1

La parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è sostituita dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

«PARTE 2: Ripartizione del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (2021 e 2022)

(prezzi correnti in EUR)

  2021 2022
Belgio 101 120 350 82 800 894
Bulgaria 276 362 304 282 162 644
Cechia 317 532 230 259 187 708
Danimarca 155 064 249 75 934 060
Germania 1 635 145 136 1 092 359 738
Estonia 107 500 074 88 016 648
Irlanda 380 591 206 311 640 628
Grecia 776 736 956 556 953 600
Spagna 1 320 014 366 1 080 382 825
Francia 2 342 357 917 1 459 440 070
Croazia 320 884 794 297 307 401
Italia 1 654 587 531 1 349 921 375
Cipro 29 029 670 23 770 514
Lettonia 143 740 636 117 495 173
Lituania 238 747 895 195 495 162
Lussemburgo 13 190 338 12 310 644
Ungheria 476 870 229 416 869 149
Malta 23 852 009 19 984 497
Paesi Bassi 161 088 781 73 268 369
Austria 635 078 708 520 024 752
Polonia 1 297 822 020 1 320 001 539
Portogallo 575 185 863 540 550 620
Romania 1 181 006 852 967 049 892
Slovenia 134 545 025 110 170 192
Slovacchia 318 199 138 259 077 909
Finlandia 432 995 097 354 549 956
Svezia 258 770 726 211 889 741
Totale UE 15 308 020 100 12 078 615 700
Assistenza tecnica 36 969 860 30 272 220
Totale 15 344 989 960 12 108 887 920 »

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