
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
DECRETO PRESIDENZIALE 12 marzo 2021, n. 8
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 aprile 2021, n. 15
Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
DECRETO PRESIDENZIALE 12 marzo 2021, n. 8
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 aprile 2021, n. 15
Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia.
TESTO COORDINATO (all'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3)
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana", e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione." e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, relativo all'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 2018/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, n. 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e n. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118, recante "Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva UE 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119, recante "Attuazione dell'articolo 1 della direttiva UE 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva UE 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e le successive deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e, in particolare l'art. 9, per il quale il Piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato, anche per stralcio, sentite le province, i comuni e le S.R.R., su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'art. 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
Visto, altresì, l'art. 10 "Piano d'ambito" della citata legge n. 9/2010;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e il relativo documento di attuazione;
Visto il D.P.R.S. 8 luglio 2014, n. 23, recante "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";
Visto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia adottato dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza e approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, O.P.C.M. n. 3887/2010, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto prot. n. GAB-DEC-2012-0000125 dell'11 luglio 2012 e visto l'adeguamento alle prescrizioni di cui al D.M. n. 100 del 28 maggio 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 18 gennaio 2016;
Considerato che occorre procedere all'aggiornamento della menzionata Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia, al fine di adeguarla al contesto attuale di produzione, nonché alle sopravvenute normative europea e nazionale;
Vista la deliberazione n. 115 del 6 marzo 2018 della Giunta regionale - "Apprezzamento relazione della redazione nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e istituzione dell'Organismo regionale di coordinamento per la pianificazione e la programmazione in materia di rifiuti";
Vista la deliberazione n. 158 del 5 aprile 2018 della Giunta regionale -"Gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Piano stralcio - Approvazione";
Vista l'istanza prot. n. 42624 dell'11 ottobre 2018 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha chiesto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (di seguito: ARTA) l'attivazione delle procedure di Valutazione ambientale strategica (ex articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di Valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.) della proposta di "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani";
Vista la nota prot. n. 62758 del 12 ottobre 2018 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente ha comunicato al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti le modalità di svolgimento della 1a fase di consultazione;
Vista la nota prot. n. 42874 del 12 ottobre 2018 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) l'avvio della 1a fase di consultazione (15 ottobre 2018 - 22 ottobre 2018) e le modalità di svolgimento della stessa (rif. rapporto preliminare);
Vista la nota prot. n. 23374 del 17 ottobre 2018 con la quale la direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha comunicato che avrebbe trasmesso le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni, in considerazione della necessità di dovere esaminare la documentazione insieme alle altre direzioni competenti per settore dello stesso Ministero e con l'ISPRA;
Vista la nota prot. n. 64328 del 19 ottobre 2018 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente, facendo seguito alla sopra citata nota del Ministero, ha proposto all'Assessore regionale e al dirigente generale dell'ARTA (Dipartimento regionale dell'ambiente) di estendere il periodo della consultazione in trenta giorni;
Preso atto della pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);
Viste le osservazioni pervenute durante la 1ª fase di consultazione;
Vista la nota prot. n. 70382 del 16 novembre 2018 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente ha chiesto al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti la formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute durante la predetta fase di consultazione;
Vista la nota prot. n. 52618 dell'11 dicembre 2018 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha comunicato l'elenco delle osservazioni pervenute durante la 1a fase della consultazione ed ha illustrato le relative controdeduzioni;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 526 del 20 dicembre 2018 con la quale è stata apprezzata dal Governo la "Proposta del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Sicilia";
Vista la nota prot. n. 3235 del 23 gennaio 2019 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha trasmesso la documentazione utile al fine di proseguire le procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza ambientale:
1) proposta di piano;
2) rapporto ambientale,;
3) questionario di consultazione;
4) sintesi non tecnica;
5) elenco SCMA;
Vista la nota prot. n. 5218 del 24 gennaio 2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente ha comunicato al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti le modalità di svolgimento della 2a fase di consultazione (rif. rapporto ambientale);
Vista la nota prot. n. 3903 del 28 gennaio 2019 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha comunicato ai SCMA l'avvio della 2a fase di consultazione (n. 60 giorni dal 25.01.2019) e le modalità di svolgimento della stessa;
Preso atto della pubblicazione della documentazione sul sito web istituzionale del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);
Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 25 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo alla pubblicazione di tutta la documentazione utile;
Viste le osservazioni pervenute durante la 2a fase di consultazione;
Vista la nota prot. n. 21957 del 2 aprile 2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente ha chiesto al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti la formulazione alle osservazioni pervenute durante il periodo di consultazione;
Considerato che, in riscontro alle Osservazioni pervenute da parte del Ministero dell'ambiente, si sono riaperti tavoli di dialogo sia con il Ministero stesso che con i diversi Enti coinvolti dagli aspetti pianificatori ed anche con le S.R.R. (Società di regolamentazione dei rifiuti), che pure avevano già avuto modo di esprimersi durante il periodo di consultazione;
Vista la nota prot. n. 38228 del 18 settembre 2019 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha comunicato l'elenco delle osservazioni pervenute durante la 2a fase di consultazione, riportando le relative controdeduzioni;
Considerato che "le province, i comuni e le S.R.R.", così come richiesto dall'art. 9, comma 1, legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, hanno avuto modo di esprimersi nel periodo di consultazione inerente alla procedura di VAS, essendo stati inseriti tra i SCMA; che, per di più, con le S.R.R. sono stati riaperti tavoli di dialogo come sopra esposto;
Vista la nota prot. n. 38534 del 20 settembre 2019 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha trasmesso gli Allegati n. 1 e n. 2, integrativi della documentazione inviata con nota prot. n. 38228 del 18 settembre 2019;
Vista la nota prot. n. 64813 dell'1 ottobre 2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente ha trasmesso al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti il riepilogo di tutte le osservazioni pervenute durante la fase 1ª e la fase 2ª di consultazione al fine di verificarne la completezza;
Considerato che la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (in seguito CTS), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la procedura di Valutazione ambientale strategica e dell'art. 5 del D.P.R.S. n. 357/1997 [N.d.R. recte: D.P.R. n. 357/1997] e ss.mm.ii. per la procedura di Valutazione di incidenza ambientale nella seduta del 27 novembre 2019 ha espresso il parere motivato n. 245, favorevole alla proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani presentato dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, a condizione che l'Autorità procedente provveda ad integrare il Piano ed il rapporto ambientale, prima di portarlo alla sua definitiva approvazione;
Visto il parere motivato della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 245 del 27 novembre 2019;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 396/Gab del 6 dicembre 2019 di acquisizione del sopra citato parere;
Considerato che, per adeguare il rapporto ambientale alle prescrizioni di cui al parere n. 245/2019, è stato necessario ricorrere al supporto di professionalità esterne all'Amministrazione regionale che sono state individuate presso l'Università di Catania - Dipartimento di ingegneria ed architettura (in seguito D.I.C.Ar.);
Vista la convenzione appositamente stipulata tra il D.I.C.Ar. e il Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti;
Visto il D.D.G. n. 834 del 31 luglio 2020 con cui è stata approvata la sopra detta Convenzione;
Considerato che, così come indicato nel parere n. 245/2019, sono state condivise con la CTS le modifiche da apportare al PRGRU e al rapporto ambientale;
Vista la nota prot. n. 41899 del 26 ottobre 2020 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha trasmesso al Dipartimento regionale dell'ambiente, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 4 del D.A. n. 396/2019, tutta la documentazione opportunamente integrata e adeguata alle prescrizioni del parere n. 245/2019;
Visto il parere n. 381 del 23 novembre 2020 con cui la Commissione tecnico specialistica ha valutato gli atti inerenti il PRGRU ed il RA per come integrati ed adeguati, con motivazioni;
Visto il D.A. n. 299/Gab dell'1 dicembre 2020 con cui l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha acquisito il parere della CTS n. 381 del 23 novembre 2020 e preso atto dei contenuti;
Vista la nota prot. n. 71063/2020 del Dipartimento regionale dell'ambiente, acquisita agli atti del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti al prot. n. 48360 del 2 dicembre 2020, con la quale è stato notificato il D.A. n. 299/2020;
Considerato che il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha preso atto delle considerazioni e motivazioni contenute nel parere n. 381/2020, nella stesura definitiva degli elaborati di PRGRU e RA;
Vista la nota prot. n. 11836/Gab del 2 dicembre 2020 con la quale l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità ha trasmesso a questa Presidenza, ai fini dell'inoltro all'Assemblea regionale siciliana, gli elaborati di Piano;
Visto l'allegato documento di pianificazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la nota prot. n. 40936 del 2 dicembre 2020 con la quale la Segreteria generale della Presidenza della Regione ha trasmesso al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, unitamente agli Allegati, per l'inoltro alla competente Commissione ARS, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 9, comma 1, legge regionale 8 aprile 2010, n. 9;
Visto il parere favorevole espresso dalla competente IV Commissione legislativa-ARS nella seduta n. 230 del 10 dicembre 2020, giusta nota prot. n. 001-0004173- ARS/2020 del 14 dicembre 2020;
Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione prot. n. 23964 del 17 dicembre 2020;
Visto il parere interlocutorio della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa n. 58 del 26 gennaio 2021;
Ritenuto che l'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, vada comunque contemperato con la natura propria dello strumento di pianificazione, che è stato scelto ed imposto alle Regioni dal legislatore statale al fine di ponderare i complessi interessi coinvolti attraverso un procedimento aperto alla partecipazione del pubblico e di tutti gli stakeholders, così trovando un punto di sintesi non unilaterale, come ben evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 272/2020;
Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, con nota prot. n. 2592 del 2 febbraio 2021, sullo schema di regolamento rimodulato secondo le indicazioni del richiamato parere interlocutorio del Consiglio di giustizia amministrativa;
Visto il parere della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa, n. 80 del 28 febbraio 2021;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 4 marzo 2021;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;
Emana
il seguente regolamento:
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
Oggetto
1. Per le finalità riportate in premessa, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, sono approvati il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, gli elaborati tecnici e gli altri atti di seguito elencati (di seguito: PRGRU), tutti allegati al presente Regolamento, di cui fanno parte integrante:
- rapporto ambientale;
- dichiarazione di sintesi;
- Allegato 1 - Linee guida;
- Allegato 2 - Programma di prevenzione e monitoraggio;
- Allegato 3 - Programma di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica (RUB);
2. La documentazione allegata costituisce aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti adottato dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza; approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, O.P.C.M. n. 3887/2010, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto prot. n. GABDEC- 2012-0000125 dell'11 luglio 2012 e adeguato alle prescrizioni di cui al D.M. n. 100 del 28 maggio 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 18 gennaio 2016, che si intende interamente superato e sostituito.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento e fatte salve le definizioni contenute nella sovraordinata normativa di settore, si intende per:
1. "PRGRU": il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani unitamente agli altri elaborati tecnici e atti allegati al presente Regolamento, elaborato conformemente all'esito di una procedura aperta alla partecipazione del pubblico, imposta dal legislatore statale come sede di contemperamento dei più vari e talora divergenti interessi;
2. "Ente di Governo": il soggetto di livello sovracomunale, costituito in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla vigente normativa regionale, cui è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
3. "Prescrizioni": il contenuto normativo minimo in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e segnatamente del comma 4.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
Campo di applicazione
1. Il PRGRU, approvato con il presente Regolamento, costituisce uno stralcio, con specifico riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, del Piano regionale disciplinato all'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.
2. Il PRGRU, in attuazione della normativa prescrittiva europea, nazionale e anche dell'art. 9, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 con specifico riferimento alle parti che concernono i rifiuti urbani non pericolosi, individua, definisce e descrive criteri e modalità per la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti urbani in ambito regionale, nel rispetto dei principi generali unionali e nazionali di precauzione, trasparenza, partecipazione, imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità, nonché dei principi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.
3. La Regione provvede ad aggiornare, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, il Piano dei rifiuti speciali e il Piano delle bonifiche dei siti contaminati.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
Raccolta differenziata e recupero di materia: raggiungimento obiettivi e modalità di accertamento
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, previsti dalla normativa, come declinati nel PRGRU, e per le modalità di accertamento della tipologia, quantità e origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire, gli Enti competenti si attengono alle modalità contenute nell'Allegato I, sub A, del PRGRU.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
Classificazione e gestione dei materiali presenti nei rifiuti urbani residuali (RUR)
1. La classificazione dei materiali presenti nei RUR e la relativa gestione è eseguita nel rispetto della normativa tecnica europea e degli indirizzi emanati dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), con il coordinamento tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al fine di garantire un approccio omogeneo alla gestione dei RUR.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
Gestione integrata dei rifiuti: Modalità
1. Attraverso l'attività amministrativa di ricognizione, di valutazione e partecipazione pubblica, la Regione ha redatto il PRGRU ponderando gli interessi e la singolarità dei territori per ricondurre ad una pianificazione unitaria di sintesi. Il PRGRU, in particolare, per il riciclaggio e il recupero recepisce il principio di prossimità degli impianti con riferimento all'intero territorio regionale.
2. Gli Enti di Governo di ciascun ambito territoriale ottimale assicurano la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi, affidando il servizio secondo le modalità previste dalla normativa unionale e nazionale che disciplina i servizi pubblici locali e in ossequio alla normativa sui contratti pubblici.
3. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche per l'affidamento, ove necessario, di un singolo segmento del servizio.
4. Le autorizzazioni:
a) all'impiantistica di titolarità pubblica restano condizionate al rispetto dei Piani d'ambito e, la coerenza di tale impiantistica con questi ultimi, deve essere attestata dalle competenti Autorità d'ambito;
b) all'impiantistica di titolarità privata, inerenti alla gestione dei rifiuti urbani, restano condizionate al nulla osta dell'Autorità d'Ambito; per l'esercizio e l'alimentazione dell'impianto il richiedente deve attestare documentalmente la titolarità del flusso dei rifiuti pubblici di cui è affidatario, nel rispetto della normativa.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
1. I criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, sono indicati alla Tabella n. 77 "Criteri localizzazione degli impianti" di cui al rapporto ambientale e riportati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, in base al fattore ambientale e secondo criteri escludenti, penalizzanti e/o preferenziali.
2. Nel rispetto della normativa, gli impianti sono localizzati preferibilmente, con esclusione delle discariche, nelle aree industriali.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
Impianti esistenti e pianificazione d'ambito
In relazione ai fabbisogni propri dell'ambito territoriale di competenza, l'Ente di Governo, ai fini della pianificazione d'ambito, procede alla previa verifica della coerenza e compatibilità degli impianti dei rifiuti esistenti con le strategie del PRGRU, sulla base del principio di autosufficienza bacinale e/o di prossimità.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
Criteri di stima dei costi
1. I criteri di stima delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani e dei costi di investimento per l'impiantistica sono stabiliti nei metodi tariffari vigenti, ossia dal metodo normalizzato del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dal metodo tariffario di cui alle deliberazioni dell'ARERA.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
Iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero
1. In coerenza con le direttive europee che compongono il "pacchetto economia circolare", la prevenzione, il riutilizzo dei rifiuti sono un obiettivo prioritario nella gestione dei rifiuti della Regione siciliana. Nell'ambito della riduzione dei rifiuti la Regione siciliana opera, tra l'altro, attraverso:
a) misure attive, che obbligano i produttori alla prevenzione e al riutilizzo dei rifiuti, anche attraverso buone pratiche e strumenti di incentivazione economica quali, sistemi di restituzione cauzionali e obiettivi quali-quantitativi, tra cui:
- incentivi al riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio, tramite i consorzi di filiera, i quali riconoscono al servizio pubblico locale, ovvero al titolare dello stesso o suo soggetto delegato, i corrispettivi dei consorzi di filiera e, ove accordate, altre provvidenze o utilitas; il ricorso ai Consorzi autonomi per talune tipologie di rifiuti di imballaggio, alternativo per i comuni che non aderiscono ad accordi di filiera attuativi dell'Accordo ANCI-CONAI;
- l'avvio del sistema cauzionale per il ritiro dei rifiuti di imballaggio;
"appalti verdi", green public procurement (GPP), nel rispetto dei Criteri ambientali minimi (CAM), che prevedono il ricorso a materiali derivanti, tra altro, da post consumo, dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi, dal riciclo di carta e cartone e di ogni altro materiale idoneo;
b) misure passive, tra le quali si annoverano la promozione sul territorio regionale di campagne, provvisorie o permanenti, di sensibilizzazione e di adesione volontaria.
2. Per quanto non previsto al comma precedente trovano applicazione gli Allegati 2 e 3 del PRGRU.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
Incenerimento dei rifiuti urbani
1. Il PRGRU esclude trattamenti di incenerimento dei rifiuti urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e ss.mm.ii.
N.d.R. Per la sostituzione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e relativi allegati, di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 2, dell'Ord. Com. 21 novembre 2024, n. 3.
Norme finali
1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento e all'annesso PRGRU non possono costituire pregiudizio per l'applicazione della normativa europea, statale e regionale, in coerenza con la quale devono essere applicate.
2. I contenuti del PRGRU, per quanto non espressamente disciplinato, costituiscono vincolo di condotta e di risultato. La Regione vigila affinché tutte le Amministrazioni coinvolte e il relativo personale si conformino ai principi e agli obiettivi assunti dal PRGRU, nonché alle indicazioni tecniche in esso enunciate.
3. Il presente Regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 9, comma 1, legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
4. Il PRGRU con i suoi Allegati citati all'art. 1 del presente Regolamento sono pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
Palermo, 12 marzo 2021.
MUSUMECI
Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità: BAGLIERI
Ammesso alla registrazione della Corte dei conti l'1 aprile 2021, n. 4.
N.d.R.: Si riportano di seguito la delibera 4 marzo 2021, n. 110, il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e relativi allegati, tratti dal sito della Regione siciliana.