
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 29 gennaio 2021, n. 47
G.U.R.I. 8 aprile 2021, n. 84
Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che disciplina l'adozione di decreti interministeriali per regolamentare materie di competenza di più ministri;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e, in particolare, l'articolo 44-sexies, che prevede che con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:
a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi;
b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a), ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e 44-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante «Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, in particolare, l'articolo 3, recante «Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo»;
Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento», pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2013, n. 54;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante «Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante «Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonchè dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, recante «Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;
Sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 gennaio 2021;
Adottano
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017 e dal presente articolo. In particolare:
a) le «opere europee» sono le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
b) l'«opera audiovisiva» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;
c) l'«opera audiovisiva di nazionalità italiana» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
d) l'«opera audiovisiva in coproduzione internazionale» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;
e) l'«opera audiovisiva in compartecipazione internazionale» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;
f) l'«opera audiovisiva di produzione internazionale» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e all'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;
g) la «partecipazione prevalentemente finanziaria» è la partecipazione di un'impresa italiana alla realizzazione di un'opera audiovisiva di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale in cui l'apporto artistico e tecnico dell'impresa italiana è inferiore all'apporto finanziario dell'impresa medesima, tenuto conto del valore economico della produzione, della eventuale fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia, nonchè della eventuale realizzazione dell'opera o di parte di essa sul territorio italiano;
h) il «documentario» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
i) l'«opera di animazione» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
l) il «fornitore di servizi di media» è la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
m) il «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva» è un servizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
n) il «servizio di media audiovisivo non lineare» o «servizio di media audiovisivo a richiesta» è un servizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Opera di espressione originale italiana
1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e a richiesta previsti, rispettivamente, dagli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'opera audiovisiva di espressione originale italiana è l'opera europea, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, che rientri in almeno una delle seguenti tipologie:
a) le opere europee in cui la ripresa sonora diretta sia integralmente o in misura pari almeno al 50% del minutaggio complessivo in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate alla lingua italiana purchè l'utilizzo della lingua risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera;
b) le opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e di documentario originali che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 o delle norme vigenti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del medesimo decreto, ad esclusione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), fatto salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente comma;
c) le opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e di documentario originali in cui la partecipazione dell'impresa italiana è prevalentemente finanziaria, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera g), che abbiano ottenuto il riconoscimento della coproduzione con provvedimento della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:
1) siano realizzate nell'ambito di un accordo tra un'impresa italiana e un'impresa estera che prevede la successiva realizzazione di un'altra opera in coproduzione internazionale o di produzione internazionale, in cui la partecipazione dell'impresa italiana sia maggioritaria rispetto a quella della impresa non italiana e che possieda caratteristiche tecniche, artistiche ed economiche analoghe e comparabili all'opera considerata;
2) abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identità, della creatività e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 e, per le sole opere di animazione, alla tabella 2 allegate al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante;
d) le opere europee, diverse dalle opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e dai documentari originali, che abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identità, della creatività e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento.
Riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il possesso dei requisiti per la qualifica di opera audiovisiva di espressione originale italiana è dichiarato, con apposita istanza, dalle imprese cinematografiche o audiovisive, dal produttore, dal distributore, dal fornitore di sevizi di media audiovisivi in possesso dei diritti di sfruttamento dell'opera medesima o dal titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera, mediante autocertificazione, rilasciata ai sensi di quanto previsto dal Capo III - Sezione V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa alla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sulla base del modello predisposto dalla medesima Direzione e pubblicato sul sito web istituzionale entro dieci giorni dalla data di efficacia del presente regolamento, contenente le seguenti indicazioni:
a) sussistenza delle condizioni previste in almeno una delle tipologie di opere europee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
b) sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica ai soggetti interessati che l'opera soddisfa o meno i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In mancanza della comunicazione nel termine stabilito, l'istanza si intende accolta.
3. Avverso tale comunicazione i soggetti interessati possono proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, istanza di riesame, su cui la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo si pronuncia entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali l'istanza si intende accolta anche in mancanza di una decisione espressa.
4. L'attribuzione della qualifica di opera di espressione originale italiana può essere effettuata anche d'ufficio dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificato il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.
Elenco delle opere di espressione originale italiana
1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo provvede tempestivamente a inserire le opere di espressione originale italiana in un apposito elenco, pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione stessa. L'inserimento di un'opera nell'elenco ha esclusivamente valore di pubblicità notizia.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Disposizioni finali e transitorie
1. Gli articoli 3 e 4 del presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento».
3. Le istanze per il riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana, già presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013 e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere riproposte secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 gennaio 2021
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
FRANCESCHINI
Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 535