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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 3 febbraio 2021, n. 133

G.U.R.I. 14 aprile 2021, n. 89

Modifica delle linee guida allegate al decreto n. 386/2007 - Flessibilità dei corsi di studio. (Decreto n. 133/2021).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonchè la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 (prot. n. 15), e successive modificazioni, relativo alla Banca dati offerta formativa e alla verifica del possesso dei requisiti minimi;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270 del 2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 (prot. n. 386) «Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2007, e in particolare l'allegato 1;

Visto il decreto 7 gennaio 2019 (prot. n. 6) «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica», come modificato dal decreto 8 gennaio 2021 (prot. n. 8) e, in particolare, l'art. 8 «Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale»;

Ritenuto di valorizzare l'autonomia universitaria nella determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per quanto attiene alle attività formative affini o integrative e consentire una maggiore flessibilità nella determinazione dei percorsi formativi;

Vista l'imminente conclusione delle procedure di approvazione degli ordinamenti didattici dei nuovi corsi di studio per il prossimo anno accademico;

Ritenuto, quindi, di procedere in tempo utile per il prossimo anno accademico;

Decreta:

Art. 1

1. Le Istituzioni universitarie, nella loro autonomia, definiscono le attività affini o integrative, di cui all'art. 10, comma 5, del regolamento adottato con decreto 22 ottobre 2004, n. 270, nel regolamento didattico del corso di studio, in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo. Nell'ordinamento didattico sono esclusivamente indicati i CFU complessivamente assegnati a tali attività.

2. Possono far parte delle attività affini o integrative tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti, come definite dai decreti ministeriali di determinazione delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale, che assicurino una formazione multi e interdisciplinare dello studente.

3. Le attività formative affini e integrative possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purchè finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.

Art. 2

1. Il Ministero provvede alla riapertura della banca dati dell'offerta formativa per consentire agli Atenei i conseguenti adeguamenti, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, degli ordinamenti didattici già approvati, esclusivamente per quanto attiene alle attività formative affini o integrative, lasciando inalterato il numero dei CFU complessivamente attribuito alle stesse.

2. All'Allegato 1, punto 2.1, del decreto ministeriale 26 luglio 2007 (prot. n. 386), sono soppresse le parole da «Art. 3, comma 4» a «adeguata motivazione».

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2021

Il Ministro: MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 383