
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 6 aprile 2021
G.U.R.S. 16 aprile 2021, n. 16
Bando incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi all'anno 2021. (1)
Per le modifiche al presente decreto si rimanda all'articolo unico del Decr. Dir. Salute 3 maggio 2021 e all'articolo unico del Decr. Dir. Salute 21 ottobre 2021.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
VISTO il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo 229/99;
VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 23/03/05 e s.m.i.;
VISTO l'art. 6 dell'A.C.N. 21/06/18, che sostituisce l'art. 63, e definisce le nuove procedure per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all'art. 62;
VISTO il D.D.G. n. 1029 del 12/11/20 (G.U.R.S. n. 59 del 27/11/20) e s.m.i., con il quale è stata approvata la Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valida per l'anno 2021;
VISTO l'art. 63 comma 3 dell'A.C.N. 23/03/05 come sostituito dall'art. 6 dell'A.C.N. 21/06/18 ai sensi del quale possono concorrere al conferimento degli incarichi:
a) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale da almeno due anni in un'Azienda della regione siciliana e quelli titolari da almeno tre anni in un'Azienda di un'altra Regione che, al momento dell'attribuzione dell'incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del S.S.N., ad eccezione dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria con un carico inferiore a 650 assistiti. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza della metà degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo si approssimano all'unità più vicina;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno 2021;
c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno 2021;
VISTO l'art. 63 comma 4 dell'A.C.N. 23/03/05 come sostituito dall'art. 6 dell'A.C.N. 21/06/18 ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
VISTO l'art. 63 comma 11 dell'A.C.N. 21/06/18, ai sensi del quale, per l'assegnazione degli incarichi di cui alla precedente lettera b), le Regioni riservano una percentuale, calcolata sul numero complessivo di incarichi a livello regionale dell'80% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 2 comma 2 D.L.vo 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo 368/99 e 277/03, e del 20% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
VISTO l'art. 19 comma 38 della L.R. n. 19 del 22/12/05 (G.U.R.S. n. 56 - s.o. - del 23/12/05), ai sensi del quale "Le disposizioni del comma 5 dell'art. 33 della L. 05/02/92 n. 104 si estendono al personale medico titolare di continuità assistenziale, compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati";
VISTO l'art. 1 comma 4 dell'Accordo Regionale di continuità assistenziale del 06/09/2010, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 45 del 15/10/2010;
VISTO l'art. 63 comma 13 come sostituito dall'A.C.N. 21/06/18 ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 12, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva;
VISTO l'art. 63 comma 15 come sostituito dall'A.C.N. 21/06/18 ai sensi del quale, espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione comunica la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC.
Dalla data di pubblicazione sul sito della SISAC decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei medici, purché non titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale, le quali saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità:
a) medici inseriti nelle graduatone di altre Regioni valide per l'anno 2021;
b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;
VISTO l'art. 63 comma 15 bis introdotto dall'A.C.N. di Medicina generale del 18/06/2020 il quale prevede che in caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure di cui ai commi precedenti possono concorrere al conferimento i medici di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale" (c.d. Decreto Semplificazione), convertito con la Legge n. 12/2019, ai sensi del quale, per far fronte alla carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali previsti dall'A.C.N.;
VISTO che il citato art. 15 bis prevede altresì che gli eventuali incarichi rimasti vacanti vengono attribuiti ai medici di cui all'art. 12 comma 3 del D.L. 135/18 (c.d. Decreto Calabria), convertito con L. 12/19;
VISTO l'art. 63 comma 15 ter introdotto dall'A.C.N. di Medicina generale del 18/06/2020 il quale prevede che i medici di cui all'art. 15 bis sono graduati nel rispetto dell'annualità di frequenza al corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione;
VISTA la nota prot. n. 4070 del 25/01/2021 con la quale l'Amministrazione Regionale ha attivato le procedure di ricognizione, invitando le AA.SS.PP. ad individuare e comunicare gli incarichi di continuità assistenziale vacanti relativi all'anno 2021;
PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute da parte delle AA.SS.PP. relativamente agli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi all'anno 2021;
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati dalle AA.SS.PP.;
VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n. 445;
VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Gli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale, relativi all'anno 2021, e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono suddivisi per Azienda Sanitaria Provinciale, come di seguito riportati:
Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale da almeno due anni in un'Azienda della Regione Sicilia e quelli titolari da almeno tre anni in un'Azienda di altra Regione, e che al momento dell'attribuzione dell'incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezione fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria con un carico di assistiti inferiore a 650. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di metà degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti funzionali ottenuti con il predetto calcolo si approssimano all'unità inferiore.
b) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2021, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento dell'accettazione e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale.
c) I medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in Medicina Generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per l'anno 2021, autocertificandone il possesso.
Qualora espletate le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici di cui al superiore art. 2, rimangano incarichi vacanti, questo Assessorato comunicherà la disponibilità sul proprio sito chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC.
Nel caso in cui, dopo aver espletato tutte le procedure di assegnazione degli incarichi previste dagli artt. 2 e 3 del presente decreto, rimangano vacanti uno o più presidi di continuità assistenziale, saranno interpellati i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Siciliana, i quali abbiano presentato la relativa istanza, con priorità per i medici di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale" (c.d. Decreto Semplificazione), convertito con la Legge n. 12/2019 e, in subordine i medici di cui all'art. 12 comma 3 del D. L. 35/19 (c.d. Decreto Calabria), convertito con L. 60/19.
I medici interessati di cui ai precedenti art. 2 e 4, entro 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S. (art. 63 comma 2 A.C.N. 21/06/18) devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda in regola con le normative vigenti in materia di imposta di bollo, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (trasferimento), "B" e "B1" (assegnazione per graduatoria), "C" e "C1" (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale) "D" e "D1" (medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica - Servizio 1 "Personale del S.S.R. - Dipendente e Convenzionato" - p. zza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando i presidi per i quali intendono concorrere.
L'Assessorato Regionale della Salute procederà alle convocazioni per l'attribuzione dei presidi vacanti, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 15 giorni. A tal fine i medici dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione. L'elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione saranno pubblicatati sul sito dell'Assessorato Regionale della Salute.
I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono tenuti ad allegare alla domanda apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "A1") atta a provare l'anzianità di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale.
I predetti sanitari sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale, detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico di cui all'art. 18 comma 1 dell'ACN 23/03/05.
I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2021, specificando il punteggio conseguito.
I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devono autocertificare il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale indicando, altresì, la data e il voto di laurea.
I medici inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per il 2021, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 63 comma 11 come sostituito dall'A.C.N. 21/06/2018, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "E".
Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui alla lett. b) dell'art. 2 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2021;
(per i medici di cui al precedente art. 10 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);
b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31/01/18 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Sicilia fin dal 31/01/18 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono compilare apposita dichiarazione di residenza storica ai sensi del D.P.R. 445/00 (all. "B1").
Le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vacanti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 2 lett. b) del presente decreto, sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.
I medici di cui all'art. 2 lett. b) del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.
I medici di cui all'art. 2 lett. c) del presente decreto sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nell'ambito provinciale carente, successivamente nella Regione Sicilia e da ultimo fuori regione.
Espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più incarichi dovessero rimanere vacanti, la regione comunicherà la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC.
Dalla data di pubblicazione sul sito della SISAC decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei medici, purché non titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale, le quali saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità:
a) medici inseriti nelle graduatorie di altre regioni valide per il 2021;
b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;
Qualora espletate le procedure di cui agli articoli precedenti rimangano ancora incarichi vacanti saranno interpellati i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Siciliana, i quali abbiano presentato la relativa istanza, con priorità per i medici di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale" (c.d. Decreto Semplificazione), convertito con la Legge n. 12/2019 e, in subordine, qualora rimangano incarichi vacanti, i medici di cui all'art. 12 comma 3 del D. L. 35/19 (c.d. Decreto Calabria), convertito con L. 60/19.
I medici di cui al precedente art. 17 del presente decreto saranno graduati nel rispetto dell'annualità di frequenza al corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di effettivo inizio del corso; in caso di pari anzianità saranno graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito provinciale carente, nella Regione e da ultimo fuori Regione;
Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporterà la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
L'Assessorato Regionale della Salute, visto l'art. 6 comma 11 dell'A.C.N. 21/06/18, per l'assegnazione degli incarichi ai medici di cui all'art. 2 lettera b) del presente decreto riserva una percentuale dell'80% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 1 comma 2 e all'art. 2 comma 2 del D.L.vo 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo 368/99 e D.L.vo 277/03, e una percentuale del 20% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.
Il medico che accetta l'incarico ai sensi dell'art. 63 comma 1 del vigente A.C.N., avvalendosi della facoltà di cui all'art. 63 comma 3 lettera a), decade dall'incarico di provenienza, fatto salvo l'obbligo di garantire l'attività convenzionale nel periodo di preavviso di cui all'art. 19 c. 1 lett. c) dell'ACN 23/03/05.
La rinuncia o decadenza del nuovo incarico non consente il ripristino dell'incarico di provenienza.
Il medico che accetta l'incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 lettera b) del presente decreto è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2021 per il settore di continuità assistenziale.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 comma 23, come integrato dall'art. 5 dell'ACN 18/06/2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale l'Azienda conferisce un incarico temporaneo; a decorrere dalla data di conseguimento dell'attestato di formazione in medicina generale viene conferito l'incarico definitivo come previsto dal successivo comma 23 bis.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 comma 23 ter, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 dell'ACN di Medicina Generale, ai medici frequentanti il corso di formazione in medicina generale può essere attribuito un solo incarico in rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario Nazionale.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 6 aprile 2021.
LA ROCCA