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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 14 aprile 2021, n. 5

G.U.R.S. 23 aprile 2021, n. 18

Legge 11 agosto 2017, n. 16 "Legge di stabilità regionale. Stralcio 1°" - Norme per gli Enti pubblici regionali.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ED UFFICI EQUIPARATI

AGLI ENTI E GLI ORGANISMI

PUBBLICI REGIONALI

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

UFFICIO DI GABINETTO

ALL'ASSESSORE REGIONALE PER L'ECONOMIA

UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI

UFFICI DI GABINETTO

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI

DEGLI ENTI E DEGLI ORGANISMI

PUBBLICI REGIONALI

Con la presente circolare si ricordano gli adempimenti discendenti dalle disposizioni previste dall'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 8/2018, che testualmente recita: "3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo decadono ed ogni atto adottato successivamente a detto termine è nullo e l'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto. Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede l'Assessore regionale per l'economia mediante nomina di funzionari dell'Assessorato".

Con l'art. 2 della legge regionale n. 18/2020 il termine del 30 giugno è stato spostato al 30 settembre per l'adozione del rendiconto generale o bilancio d'esercizio per l'anno 2019. Per effetto della mancata previsione di tale slittamento anche per l'anno 2020, il termine di adozione dei rendiconti o bilanci d'esercizio rimane quello fissato dalla legge regionale n. 16/2017, come modificato dalla legge regionale n. 8/2018, al 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.

Per quanto sopra, gli Enti in forma pubblica e gli Organismi regionali sottoposti a controllo o a vigilanza della Regione e a tutti gli Enti, anche non vigilati, che ricevono contributi regionali, dovranno adottare i documenti contabili entro e non oltre il 30 giugno 2021 al fine di non incorrere nella sanzione della decadenza degli organi.

Rimangono, comunque, impregiudicate le misure sanzionatorie ordinarie (la sospensione dell'erogazione della seconda semestralità del contributo regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 6/1997) e, nel caso di gravi violazioni, l'emergere di profili di responsabilità amministrative e contabili. Sono fatte salve eventuali norme di legge speciali di settore che prevedano possibilità di derogare per casi eccezionali al termine previsto per deliberare il bilancio consuntivo.

Nel richiamare le circolari precedenti in materia emanate da questa Ragioneria generale, si invitano i Dipartimenti regionali ad attivarsi presso gli Enti ed Organismi da essi dipendenti per sollecitare il suddetto adempimento e, in caso di inadempienza, all'applicazione di quanto previsto dalla legge.

I revisori dei conti vigileranno per la corretta applicazione degli obblighi di legge.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/ PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia /PIR _DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PI.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: TOZZO