
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 aprile 2021
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 22 aprile 2021, n. 96
Riparto delle risorse incrementali di cui agli artt. 9, 9-bis e 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Fondo istituito dall'art. 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2020, della seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ad immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 137 del 2020.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti, stabilendo, altresì, che le disposizioni dei commi da 739 a 783 della stessa legge n. 160 del 2020 disciplinano l'imposta municipale propria;
CONSIDERATO che in base al citato comma 739 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'imposta municipale propria si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge di 13 ottobre 2020, n. 126;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTI, in particolare, gli articoli 9 e 9-bis del menzionato decreto-legge n. 137 del 2020, i quali dispongono, al comma 1, che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria per le fattispecie imponibili in ciascuno specificate;
CONSIDERATO che i successivi comma 3 dell'articolo 9 e comma 2 dell'articolo 9-bis precitati stabiliscono che, per il ristoro ai comuni delle conseguenti minori entrate, è incrementata, per la stessa annualità, rispettivamente di 112,7 e di 31,4 milioni di euro la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'art. 177, comma 2, del menzionato decreto-legge n. 34 del 2020 e che alla ripartizione dei predetti incrementi si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 13-duodecies del citato decreto-legge n. 137 del 2020, prevede:
- al comma 2 che, agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8- bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis del medesimo decreto-legge, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21 novembre 2020, nonché in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021;
- al comma 3 che, in relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione dei precitati articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui;
CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui all'articolo 9- bis citato ammontano a 23,7 milioni di euro per i quali si provvede ai sensi dell'articolo 13 duodecies del menzionato decreto-legge n. 137 del 2020, e per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, di tal ché l'incremento complessivo, per l'anno 2020, della dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'art. 177, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, ammonta a 167,8 milioni di euro, di cui 112,7 milioni di euro destinate al ristoro derivante dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 e 55,1 milioni di euro destinate al ristoro derivante dagli articoli 9-bis, comma 1, e 13 - duodecies del citato decreto-legge n. 137 del 2020;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2021;
Decreta:
Riparto delle risorse incrementali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
1. Le risorse incrementali del Fondo istituito dall'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a 112,7 milioni di euro per l'anno 2020 - destinate a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2020, della seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ad immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate - sono parzialmente ripartite sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".
2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta gli importi, come specificati nell'Allegato A, sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
Riparto delle risorse incrementali di cui agli articoli 9-bis e 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
1. Le risorse incrementali del Fondo istituito dall'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a 31,4 milioni di euro per l'anno 2020, da incrementare fino ad un massimo di ulteriori 23,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - destinate a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2020, della seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ad immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO di cui all'Allegato 2 del decreto-legge n. 137 del 2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis decreto-legge n. 137 del 2020 - sono parzialmente ripartite sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".
2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta gli importi, come specificati nell'Allegato A, sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
3. Gli allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 16 aprile 2021
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
FRANCO
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE