
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2021, n. 54
G.U.R.I. 23 aprile 2021, n. 97
Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in particolare l'articolo 1, comma 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 15 febbraio 2006, recante individuazioni delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1664/2020 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
Emana
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) decreto-legge: il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
b) perimetro: il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge;
c) DPCM: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante il regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge;
d) soggetti inclusi nel perimetro: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge individuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 del DPCM;
e) compromissione: la perdita di sicurezza o di efficacia dello svolgimento di una funzione essenziale dello Stato o di un servizio essenziale, connessa al malfunzionamento, all'interruzione, anche parziali, ovvero all'utilizzo improprio di reti, sistemi informativi e servizi informatici;
f) incidente: ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici;
g) analisi del rischio: un processo che consente di identificare i fattori di rischio di un incidente, valutandone la probabilità e l'impatto potenziale sulla continuità, sulla sicurezza o sulla efficacia della funzione essenziale o del servizio essenziale, e conseguentemente di trattare tale rischio individuando ed implementando idonee misure di sicurezza;
h) rete, sistema informativo:
1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi di controllo industriale;
3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi i programmi di cui al numero 2);
i) servizio informatico: un servizio consistente interamente o prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud computing di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
l) categorie: tipologie di beni, sistemi o servizi ICT destinati ad essere impiegati sui beni ICT di cui all'elenco dell'articolo 7 del DPCM, individuate sulla base di criteri tecnici, la cui acquisizione è subordinata alla valutazione del CVCN;
m) oggetto della fornitura: bene, sistema o servizio ICT, appartenente alle categorie, che il soggetto incluso nel perimetro intende acquisire;
n) CVCN: il Centro di Valutazione e Certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge;
o) CV: i centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge;
p) LAP: laboratorio accreditato di prova, indipendente dai soggetti inclusi nel perimetro e dai fornitori, che ha ottenuto l'accreditamento dal CVCN ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto-legge;
q) oggetto della valutazione: l'oggetto della fornitura di beni, sistemi o servizi ICT, sottoposto al procedimento di valutazione da parte del CVCN o dei CV;
r) centrali di committenza: Consip S.p.A. e i soggetti aggregatori ai fini della realizzazione degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonchè la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito individuato dall'articolo 31, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
s) fornitore: persona fisica o giuridica che fornisce l'oggetto della fornitura di beni, sistemi o servizi ICT, destinato alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge;
t) evidenze: documenti, registrazioni, dati, constatazioni, dichiarazioni di fatti, reportistica, attività, procedure, o altre informazioni utili ad attestare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge;
u) verifica: attività di analisi e controllo documentale delle evidenze al fine di accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge;
v) ispezione: attività di tipo ricognitivo e valutativo che si articola nell'analisi, rilevazione, acquisizione e verifica di conformità di elementi di fatto e di diritto utili ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge;
z) autorità competenti: le autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, dispongono ed effettuano verifiche e ispezioni;
aa) personale incaricato: il personale incaricato dalle Autorità competenti dello svolgimento delle verifiche e delle ispezioni.
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettere a), b) e c), del decreto-legge, definisce:
a) le procedure, le modalità ed i termini da seguire ai fini delle valutazioni da parte del CVCN e dei CV, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'acquisizione, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, di oggetti di fornitura rientranti nelle categorie individuate sulla base dei criteri di cui alla lettera b) del presente comma, fatti salvi i casi di deroga di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge;
b) i criteri di natura tecnica per l'individuazione delle categorie a cui si applica la procedura di valutazione di cui alla lettera a);
c) le procedure, le modalità ed i termini con cui le Autorità competenti effettuano le attività di verifica e ispezione ai fini dell'accertamento del rispetto degli obblighi stabiliti nel decreto-legge e nei decreti attuativi.
Comunicazione di affidamento
1. I soggetti inclusi nel perimetro, prima dell'avvio delle procedure di affidamento ovvero, ove non siano previste, prima della conclusione dei contratti relativi alla fornitura di beni, sistemi e di servizi ICT di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge, anche nel caso in cui tali procedure siano espletate attraverso le centrali di committenza, ne danno comunicazione al CVCN o ai CV.
2. La comunicazione è trasmessa in via telematica al CVCN o ai CV per le valutazioni di rispettiva competenza del CVCN o dei CV. I dati contenuti nelle comunicazioni sono raccolti in archivi informatici istituiti presso le Amministrazioni nelle quali operano il CVCN e i CV, con risorse disponibili a legislazione vigente.
3. La comunicazione di cui al comma 1, oltre ai dati identificativi del soggetto incluso nel perimetro, contiene i seguenti elementi:
a) la descrizione generale dell'oggetto della fornitura;
b) l'impiego, ovvero la destinazione d'uso dell'oggetto della fornitura nell'ambito dei beni ICT di cui all'articolo 7 del DPCM;
c) la categoria di appartenenza dell'oggetto della fornitura;
d) le informazioni e i servizi che l'oggetto della fornitura deve trattare e le relative modalità di gestione;
e) le informazioni relative all'eventuale acquisizione mediante gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. In aggiunta agli elementi di cui al comma 3, la comunicazione include il documento di analisi del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Il documento contiene la descrizione dei seguenti elementi:
a) l'ambiente operativo dell'ambito di impiego specificando:
1. i componenti con i quali l'oggetto della fornitura interagisce e le configurazioni di tali componenti;
2. le eventuali misure di sicurezza esistenti di tipo fisico, tecnico, procedurale, relative al personale con indicazione delle eventuali certificazioni o verifiche eseguite;
b) i requisiti di sicurezza che caratterizzano l'impiego dell'oggetto della fornitura, espressi in termini di capacità di proteggere la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e i servizi di cui al comma 3, lettera d).
5. Con successivo atto del CVCN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le metodologie per la predisposizione del documento di analisi del rischio e per l'individuazione dei livelli di severità dei test di cui all'articolo 5, comma 2.
6. Ai fini del comma 5, il CVCN, sulla base di standard tecnici di riferimento, tiene conto dell'impatto di violazioni intenzionali o accidentali sui requisiti di sicurezza, di cui alla lettera b) del comma 4, che determinano eventi di indisponibilità, malfunzionamento e compromissione della funzione essenziale o del servizio essenziale.
Procedimento di verifica e valutazione
1. Il CVCN o i CV, secondo le rispettive competenze stabilite nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge, svolgono il procedimento di verifica e valutazione dell'analisi documentale contenuta nella comunicazione di cui all'articolo 3.
2. Il procedimento si articola in:
a) verifiche preliminari di cui all'articolo 5;
b) fase di preparazione all'esecuzione dei test, di cui all'articolo 6;
c) esecuzione dei test di hardware e di software di cui all'articolo 7.
3. All'esito delle verifiche e dei test di cui al comma 2, il CVCN o i CV, con apposito provvedimento, definiscono eventuali condizioni e test di hardware e di software da inserire nelle clausole del bando di gara o del contratto, di cui all'articolo 5, nonchè eventuali prescrizioni di utilizzo al soggetto incluso nel perimetro, di cui all'articolo 8.
4. Le attività di cui alla lettera a) del comma 2 sono svolte entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 3, prorogabile una sola volta di quindici giorni nei casi di particolare complessità, nell'ipotesi in cui l'oggetto di valutazione:
a) sia costituito da beni, sistemi e servizi ICT integrati tra di loro;
b) sia basato su tecnologie di recente sviluppo per le quali non si dispone di metodologie di test consolidate;
c) interagisce con componenti che erogano altre funzioni essenziali o servizi essenziali.
5. Le attività di cui alla lettera c) del comma 2 si concludono entro sessanta giorni a partire dalla data in cui il soggetto incluso nel perimetro comunica che l'oggetto della valutazione è reso fisicamente disponibile per i test al CVCN o ai CV secondo le condizioni individuate ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6.
6. Decorsi i termini di cui al comma 4 senza che il CVCN o i CV si siano pronunciati, i soggetti inclusi nel perimetro possono proseguire nella procedura di affidamento. Decorsi i termini di cui al comma 5, senza che il CVCN o i CV si siano pronunciati, i soggetti inclusi nel perimetro possono proseguire l'esecuzione del contratto.
7. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), il CVCN può avvalersi di LAP e si coordina, ove previsto, con i centri di valutazione del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge.
8. Il CVCN condivide con i CV e i LAP le metodologie per l'effettuazione dei test ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge. Il CVCN, i CV e i LAP assicurano, anche con strumenti adeguati, la riservatezza di tali metodologie.
9. Gli atti del procedimento di verifica e valutazione sono adottati nel rispetto dell'esigenza di tutela della sicurezza nazionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge.
Verifiche preliminari, individuazione di condizioni e test
1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 3, il CVCN o i CV effettuano verifiche preliminari ed eventualmente richiedono al soggetto incluso nel perimetro le informazioni necessarie per assicurare la collaborazione ai fini dell'individuazione delle condizioni per il fornitore e della tipologia di test di hardware e di software da eseguire. In caso di incompletezza o incongruenza delle informazioni fornite dal soggetto incluso nel perimetro i termini di conclusione del procedimento sono sospesi, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Nell'individuazione dei test da eseguire, il CVCN e i CV tengono conto dell'analisi del rischio di cui all'articolo 3 e dei livelli di severità determinati sulla base della metodologia di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.
3. Il CVCN e i CV possono richiedere l'esecuzione delle seguenti tipologie di test:
a) test di corretta implementazione delle funzionalità di sicurezza allo scopo di verificare che queste ultime si comportino secondo le relative specifiche di progetto;
b) test di intrusione a supporto dell'analisi di vulnerabilità.
4. Con atto del CVCN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da aggiornarsi periodicamente, sono definiti i test corrispondenti ai livelli di severità derivanti dall'analisi del rischio di cui all'articolo 3.
5. Nel caso di imposizione di test, il fornitore è tenuto ad effettuare almeno le seguenti attività propedeutiche e indispensabili alla loro esecuzione:
a) fornire evidenza dell'idoneità delle funzioni di sicurezza e delle loro configurazioni a soddisfare i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b);
b) provvedere all'allestimento di un ambiente di test adeguatamente rappresentativo della realtà di esercizio presso il laboratorio o, se necessario, presso il fornitore o presso il soggetto del perimetro;
c) fornire una descrizione generale dell'architettura dell'oggetto di valutazione e delle sue funzioni;
d) fornire una descrizione delle funzionalità di sicurezza implementate nell'oggetto di valutazione;
e) fornire una descrizione dei test funzionali e di sicurezza già eseguiti dal fornitore o dal produttore o da una parte terza, comprensivi dei relativi risultati.
6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il CVCN e i CV definiscono, con apposito provvedimento, da comunicarsi al soggetto incluso nel perimetro le eventuali ulteriori condizioni, i test da eseguire ed eventuali indicazioni per il supporto da parte del fornitore ai fini dell'integrazione nei bandi di gara o nei contratti con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test.
7. Le centrali di committenza, ai fini della realizzazione degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tengono conto, anche per le finalità di cui all'articolo 31, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge, e di cui al presente decreto, con riferimento alle acquisizioni di beni, sistemi e servizi ICT inclusi nelle categorie di cui all'articolo 1, lettera l), e di cui al capo III del presente decreto. Al fine dell'effettuazione di tali acquisizioni mediante i detti strumenti, i soggetti pubblici inclusi nel perimetro specificano, secondo quanto previsto nella relativa documentazione di gara e tenendo conto delle caratteristiche della specifica acquisizione, gli elementi relativi a condizioni e a test di cui al comma 6. Gli aggiudicatari assicurano il rispetto di dette previsioni.
8. Nei bandi di gara o nei contratti, i requisiti di sicurezza dell'oggetto di fornitura sono indicati dal soggetto incluso nel perimetro adottando se necessario le opportune cautele di riservatezza, anche nei casi in cui l'acquisizione avvenga attraverso le centrali di committenza.
9. Il soggetto incluso nel perimetro, successivamente all'aggiudicazione della gara o della stipula del contratto, comunica al CVCN o ai CV, in via telematica, i riferimenti del fornitore e ogni elemento utile ad individuare in modo univoco l'oggetto di fornitura.
Preparazione all'esecuzione dei test
1. A seguito della comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 5, il CVCN e i CV verificano, attraverso una piattaforma informatica operante presso il Ministero dello sviluppo economico, se l'oggetto di fornitura è stato già sottoposto a precedenti valutazioni o se sono in corso valutazioni, secondo le modalità dell'articolo 7. Nel caso in cui:
a) l'oggetto sia stato sottoposto a precedenti valutazioni o sia in corso di valutazione, sono effettuate le verifiche di cui al comma 2, finalizzate a evitare la duplicazione di test eventualmente già eseguiti;
b) l'oggetto non sia stato sottoposto a precedenti valutazioni e non sia in corso di valutazione, si procede come descritto al comma 3.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), ferme restando le condizioni di cui all'articolo 5, sull'oggetto di valutazione non sono effettuati test nei casi in cui:
a) su tutte le funzioni di sicurezza necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza di interesse nella nuova valutazione siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione sia i test di corretta implementazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), sia i test di intrusione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
b) i test di intrusione siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione con riferimento a livelli di severità non inferiori a quelli selezionati per la valutazione in corso.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), diversi dal comma 2, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 5, il CVCN o i CV, se necessario in collaborazione con il soggetto incluso nel perimetro, identificano i test da eseguire escludendo quelli precedentemente eseguiti o in corso di esecuzione.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 3:
a) il CVCN può affidare l'esecuzione dei test ad un laboratorio accreditato, informandone il soggetto incluso nel perimetro e il fornitore;
b) il CVCN e i CV invitano il fornitore a predisporre le attività preliminari all'esecuzione dei test di cui all'articolo 5 e definiscono la sede in cui svolgere tali attività.
5. Nei casi di cui al comma 2, il CVCN o i CV, ferma restando la possibilità di prevedere le prescrizioni di utilizzo di cui all'articolo 8, comunicano al soggetto incluso nel perimetro, e per conoscenza al fornitore, la conclusione del procedimento.
6. Allo sviluppo e alla gestione della piattaforma di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Esecuzione dei test
1. Concluse le attività preliminari di cui all'articolo 6, il CVCN
o i CV comunicano l'avvio dei test al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore. I test si concludono entro i termini individuati dall'articolo 4, comma 5.
2. Con la comunicazione di cui al comma 1 il CVCN o i CV specificano le modalità di collaborazione dei fornitori durante l'esecuzione delle prove.
3. I test sono eseguiti presso i laboratori del CVCN, dei CV e dei LAP. Se necessario, possono essere eseguiti da personale del CVCN, dei CV e dei LAP presso il fornitore o il soggetto incluso nel perimetro.
4. I test sono effettuati secondo le metodologie predisposte dal CVCN di cui dall'articolo 4, comma 8, assicurando il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 9. I CV e i LAP sono tenuti a non divulgare tali metodologie.
5. Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento dell'oggetto di valutazione o dell'ambiente di test predisposto dal fornitore che renda impossibile o difficoltosa l'esecuzione dei test, il CVCN o i CV comunicano tempestivamente al soggetto incluso nel perimetro, informando anche il fornitore, i motivi che ostano al proseguimento dei test. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, il fornitore può provvedere a risolvere il malfunzionamento. La predetta comunicazione sospende i termini di cui all'articolo 4, comma 5, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di soluzione del malfunzionamento verificata dal CVCN o dai CV. In caso di eventuale mancata soluzione entro il termine, il CVCN o i CV comunicano al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore l'impossibilità di proseguire l'esecuzione dei test e concludono il procedimento indicando la motivazione.
6. Il CVCN, i CV e i LAP redigono un rapporto di prova nel quale sono indicati in dettaglio l'ambiente di test, le prove eseguite ed i relativi esiti.
7. I LAP, eventualmente incaricati per l'esecuzione dei test, trasmettono il rapporto di prova al CVCN entro sette giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per l'esecuzione dei test.
8. Nel caso in cui sia stato incaricato il LAP e si verifichi un malfunzionamento dell'oggetto di valutazione o dell'ambiente di test predisposto dal fornitore, lo stesso LAP informa tempestivamente il CVCN che procede ai sensi del comma 5.
Esito della valutazione e prescrizioni di utilizzo
1. Sulla base del rapporto di prova di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, il CVCN e i CV redigono il rapporto di valutazione contenente l'esito dei test. Il rapporto di valutazione è comunicato al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore entro i termini di cui all'articolo 4, comma 5.
2. In caso di esito negativo del rapporto di valutazione, il CVCN e i CV, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicano al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore il provvedimento negativo motivato.
3. Nel caso in cui l'esito di cui al comma 1 sia positivo, il CVCN può imporre al soggetto incluso nel perimetro prescrizioni per l'utilizzo dell'oggetto dell'affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 possono riguardare anche il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza nell'ambiente di esercizio.
Oneri economici a carico del fornitore
1. Le spese a carico del fornitore per le attività di valutazione svolte dal CVCN e dai CV e per le attività di test condotte dai LAP sono calcolate sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
Casi di deroga
1. Nel rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto le Autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui agli articoli 1, 13, 14, 15 e 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge, ai fini della deroga alla comunicazione di cui all'articolo 3, è considerato indispensabile procedere in sede estera, salvo motivate esigenze connesse a specifici impieghi, per le forniture dei seguenti beni, sistemi e servizi ICT, se acquisite e utilizzate nel Paese in cui i soggetti del perimetro operano, tramite uffici, sedi o filiali all'estero:
a) realizzazione e aggiornamento di reti informatiche e di telecomunicazioni;
b) servizi di connettività;
c) servizi di gestione, assistenza e manutenzione di apparati e sistemi informatici, di rete e di telecomunicazione, erogati in presenza presso la sede estera.
3. L'elenco e la documentazione relativa agli affidamenti effettuati ai sensi del comma 2 sono resi disponibili per le verifiche e le ispezioni di cui al capo IV del presente decreto.
4. Nei casi di cui al presente articolo è comunque garantito l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi alle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge.
Periodo transitorio
1. Il CVCN e i CV individuano i test da eseguire secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge. Nei primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità di imporre le condizioni di cui all'articolo 5 e le prescrizioni di utilizzo di cui all'articolo 8, nonchè di effettuare l'analisi documentale di cui all'articolo 4, il CVCN e i CV possono effettuare test con livello di complessità crescente nel tempo, secondo un programma contenuto nell'atto di cui all'articolo 5, comma 4.
Casi particolari
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge, la valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, strumentale ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è effettuata secondo le procedure, le modalità e i termini di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge, e di cui al presente decreto.
Criteri tecnici per l'individuazione delle categorie
1. Le categorie di beni, sistemi e servizi ICT oggetto della valutazione da parte del CVCN o dai CV sono individuate sulla base dell'esecuzione o svolgimento delle seguenti funzioni:
a) commutazione oppure protezione da intrusioni e rilevazione di minacce informatiche in una rete, ivi inclusa l'applicazione di politiche di sicurezza;
b) comando, controllo e attuazione in una rete di controllo industriale;
c) monitoraggio e controllo di configurazione di una rete di comunicazione elettronica;
d) sicurezza della rete riguardo alla disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei servizi offerti o dei dati conservati, trasmessi o trattati;
e) autenticazione e allocazione delle risorse di una rete di comunicazione elettronica;
f) implementazione di un servizio informatico per mezzo della configurazione di un programma software esistente oppure dello sviluppo, parziale o totale, di un nuovo programma software, costituente la parte applicativa rilevante ai fini dell'erogazione del servizio informatico stesso.
2. Le categorie, sulla base dei criteri di cui al comma 1, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge.
Oggetto delle verifiche e delle ispezioni
1. Le verifiche e le ispezioni hanno lo scopo di accertare, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, l'adempimento da parte dei soggetti inclusi nel perimetro dei seguenti obblighi:
a) predisposizione, aggiornamento e trasmissione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge;
b) notifica al CSIRT italiano (Computer Security Incident Response Team) degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici nei termini e con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge;
c) adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge, nei termini e con le modalità previste dal relativo decreto attuativo;
d) comunicazione al CVCN di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto;
e) impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici in conformità alle condizioni e con superamento dei test imposti dal CVCN ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge;
f) collaborazione per l'effettuazione delle attività di test da parte dei soggetti ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto-legge;
g) osservanza delle prescrizioni formulate dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, all'esito delle attività di ispezione e verifica;
h) osservanza delle prescrizioni di utilizzo fornite dal CVCN al soggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge.
Autorità competenti
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, le verifiche e le ispezioni sono svolte:
a) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici inclusi nel perimetro e di quelli di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge, ed in particolare dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
b) dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati inclusi nel perimetro e di cui al medesimo articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge, ed in particolare dalla struttura competente in materia di tecnologie delle comunicazioni e di sicurezza informatica;
c) dalle strutture specializzate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, secondo le rispettive competenze, limitatamente alle reti, ai sistemi informativi, ai servizi informatici, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), dello stesso decreto-legge, connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, che comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i profili di competenza.
2. Le autorità competenti istituiscono e aggiornano un elenco del personale da incaricare per lo svolgimento delle attività di ispezione e verifica. L'eventuale accesso ad informazioni classificate di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, derivante dallo svolgimento delle predette attività, è effettuato, nel rispetto del principio di cui al comma 1 del medesimo articolo e, nel caso di informazioni con classifica superiore a «riservato», esclusivamente da personale in possesso del requisito di cui al comma 1-bis del predetto articolo 42.
3. Ai fini dello svolgimento delle verifiche e delle ispezioni, le autorità competenti individuano il personale incaricato, nonchè un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nell'attribuzione degli incarichi le autorità competenti si attengono a criteri di professionalità e di rotazione.
5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il personale incaricato dichiara di non trovarsi, per quanto a sua conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi e si impegna a segnalare ogni sopravvenuta situazione di conflitto, anche potenziale.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge, le autorità competenti si raccordano, ove necessario per lo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni, con le autorità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, anche al fine di avvalersi di personale dipendente esperto nei settori di cui al medesimo decreto legislativo.
Attività di verifica e ispezione
1. Le autorità competenti dispongono verifiche e ispezioni sulla base degli atti di programmazione dalle medesime adottati, nonchè in caso di esigenze derivanti da:
a) notifiche di incidenti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge;
b) rilevati inadempimenti rispetto agli obblighi imposti dal decreto-legge e dai relativi decreti attuativi;
c) segnalazioni provenienti da altre Autorità Pubbliche.
2. Le ispezioni sono svolte anche successivamente alle verifiche qualora si ritenga necessario riscontrare le evidenze acquisite, oppure qualora le predette verifiche presentino elementi tali da richiedere un approfondimento.
3. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 15, comma 3, comunica ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inclusi nel perimetro, l'avvio del procedimento di verifica o di ispezione con le modalità di cui all'articolo 8 della predetta legge, richiedendo le informazioni e la documentazione necessaria al fine dell'espletamento delle relative attività.
4. I soggetti destinatari della comunicazione di cui al comma 3 nominano un incaricato in possesso di professionalità e di competenze nella materia della sicurezza cibernetica, quale unico referente per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, comunicandone il nominativo al responsabile del procedimento.
5. Il procedimento di verifica si conclude entro il termine di centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3.
6. Il procedimento di ispezione si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3.
7. All'esito dell'attività di cui al comma 1, le autorità competenti possono formulare specifiche prescrizioni a cui i soggetti inclusi nel perimetro devono attenersi. Il rispetto delle prescrizioni può essere oggetto di attività di verifica e ispezione.
Attività di verifica
1. Le verifiche sono effettuate mediante analisi e controllo documentale delle evidenze e di ogni altro elemento di fatto e di diritto, al fine di accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge e dai relativi decreti attuativi.
2. Il procedimento di cui al comma 1 è avviato secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 3. I soggetti destinatari della comunicazione di cui al medesimo articolo 16, comma 3, rendono disponibile la documentazione richiesta ai fini delle attività di verifica di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge, durante l'esecuzione delle attività di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, qualora le evidenze risultino incomplete o incongruenti, può richiedere chiarimenti e integrazioni che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, secondo le modalità indicate dal richiedente.
4. Dell'attività svolta nel corso delle verifiche è redatto apposito verbale che il personale incaricato trasmette al responsabile del procedimento.
5. Qualora nel corso della verifica vengano in rilievo evidenze di fatti che possono integrare violazioni di disposizioni normative rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il personale incaricato ne dà conto nel verbale e l'autorità competente trasmette senza ritardo alle Amministrazioni competenti la relativa documentazione.
Attività di ispezione
1. Le ispezioni possono essere svolte mediante:
a) riscontro delle evidenze eventualmente acquisite in sede di verifica, qualora le stesse presentino elementi meritevoli di approfondimento;
b) analisi, rilevazione, acquisizione e verifica di conformità di elementi di fatto e di diritto ritenuti necessari.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il personale incaricato può richiedere o eventualmente acquisire direttamente tutte le evidenze ritenute utili ai fini dell'accertamento.
3. Le ispezioni possono essere effettuate presso le sedi utilizzate dai soggetti inclusi nel perimetro nei casi di cui all'articolo 16, comma 1. Il procedimento di cui al comma 1 è avviato secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 3, con un preavviso non inferiore a quindici giorni. L'informativa riporta:
a) le date e i siti in cui sarà effettuata l'ispezione;
b) le persone da intervistare o i loro ruoli e responsabilità;
c) le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici da sottoporre a ispezione;
d) i nominativi del personale incaricato;
e) eventuali altre informazioni utili ai fini dell'ispezione.
4. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il soggetto ricevente può proporre date alternative a quelle previste per l'ispezione, individuando un termine non superiore a dieci giorni per il differimento dell'ispezione. Qualora il soggetto proponga date alternative, l'autorità competente può:
a) accettare la proposta di modifica delle date, inviando una comunicazione almeno sette giorni prima della prima data prevista per l'ispezione;
b) proporre ulteriori date e comunicarle al soggetto con le modalità di cui alla precedente lettera a); tali nuove date non possono essere soggette a richieste di modifica da parte del soggetto e si intendono confermate.
5. In mancanza della proposta di cui alla lettera a) del comma 4, le date delle ispezioni si intendono confermate.
6. Almeno cinque giorni prima dell'ispezione prevista, il soggetto sottoposto alla stessa comunica il nominativo dell'incaricato di cui all'articolo 16, comma 4.
7. Durante il corso dell'ispezione, i soggetti inclusi nel perimetro mettono a disposizione tutte le risorse umane richieste e necessarie per agevolare le relative attività, garantendo altresì l'accesso ai locali, ai dispositivi e alle informazioni rilevanti ai fini dell'ispezione, anche se non esplicitamente e preventivamente indicati nella comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3.
8. Qualora durante il corso dell'ispezione emergano evidenze meritevoli di approfondimento, le stesse possono essere esaminate in una fase successiva.
9. Dell'attività svolta nel corso dell'ispezione è redatto apposito processo verbale da parte del personale incaricato che lo sottoscrive unitamente all'incaricato di cui all'articolo 16, comma 4. Qualora quest'ultimo si rifiuti di sottoscrivere il verbale, il personale incaricato ne dà evidenza nel verbale. Una copia del verbale è comunque rilasciata all'incaricato di cui all'articolo 16, comma 4, e una copia è trasmessa al responsabile del procedimento.
10. Qualora nel corso dell'ispezione vengano in rilievo evidenze di fatti che possono integrare violazioni di disposizioni normative rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il personale incaricato ne dà conto nel verbale e l'autorità competente trasmette senza ritardo alle Amministrazioni competenti la relativa documentazione.
Esiti delle attività di verifica e di ispezione
1. L'autorità competente, raccolti gli esiti delle attività di cui all'articolo 16, adotta il provvedimento di conclusione del procedimento, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge e dandone comunicazione all'interessato. Nei casi previsti, l'autorità competente avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge.
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 2021
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
PATUANELLI, Ministro dello sviluppo economico
LAMORGESE, Ministro dell'interno
GUERINI, Ministro della difesa
GUALTIERI, Ministro dell'economia e delle finanze
PISANO, Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 668