
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 22 aprile 2021, n. 1
G.U.R.S. 30 aprile 2021, n. 19
Art. 1, comma 10, lettera n) DPCM 14 gennaio 2016 [N.d.R. recte: DPCM 14 gennaio 2021] - Esercizio dell'attività su aree pubbliche nelle sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.
AI COMUNI DELL'ISOLA
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
A seguito delle limitazioni imposte dall'articolo 1, comma 10, lettera n) del DPCM 14 gennaio 2021, sono pervenute a questa Amministrazione richieste di chiarimenti in ordine alle restrizioni poste dalle amministrazioni comunali sullo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche nelle fiere, sagre e manifestazioni assimilabili.
Al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali si reputa opportuno fornire chiarimenti sulla problematica evidenziata.
Al tal riguardo, come è noto, la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, cosi come integrata e modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, ha disciplinato la materia relativa al commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione Siciliana.
Nello specifico, l'articolo 1, comma 2 della citata normativa stabilisce che:
"Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. (...);
b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante".
Il successivo articolo 2 della richiamata norma stabilisce che l'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1 è rilasciata dalle amministrazioni comunali competenti per territorio e nello specifico, ai sensi dell'art. 8, comma 4 le aree e i criteri per lo svolgimento dell'attività, sono deliberate dal consiglio comunale.
Di contro, l'art. 11, comma 3 della l.r. 18/95 stabilisce che "Le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'articolo 1, e sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione".
Ciò premesso, in ordine alle disposizioni nazionali per il contenimento della proliferazione di focolai epidemici da Covid-19, l'articolo 1, comma 10, lett. n) del DPCM 14 gennaio 2021, nonché i precedenti DPCM, hanno posto, a far data dal 18 ottobre 2020, limitazioni all'esercizio dell'attività relativa al commercio su aree pubbliche stabilendo che "Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi" ovvero rientranti nell'alveo normativo di cui all'articolo 11, comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e che, come già detto, sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione".
Diversamente, se i mercati artigianali sono stati istituiti in forza del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 8, comma 4 della l.r. 18/95, ovvero deliberate dal consiglio comunale, agli stessi si applicano le restrizioni in materia di Covid-19 come stabilito per i mercati tipologia a) e b).
Pertanto, le amministrazioni comunali dell'Isola attueranno le disposizioni di cui al citato DPCM in materia di COVID-19, tenendo conto della distinzione delle aree su aree pubbliche istituite dal Sindaco o dal Consiglio comunale.
L'Assessore: TURANO