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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/617 DELLA COMMISSIONE, 14 aprile 2021

G.U.U.E. 16 aprile 2021, n. L 131

Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 19 aprile 2021

Applicabile dal: 21 aprile 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 213, paragrafo 2, e l'articolo 224, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (3) e (UE) 2020/2236 della Commissione (4) recano modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale.

2) Le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell'Unione solo se sono conformi alle norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. La formulazione di alcune note figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all'allegato III, capitoli 28 e 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, potrebbe dare adito ad ambiguità per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità pubblica. Al fine di evitare fraintendimenti e garantire la coerenza tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano, è pertanto opportuno modificare di conseguenza le note figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all'allegato III, capitoli 28 e 31.

3) Per assicurare la massima chiarezza nelle note dei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, dovrebbe essere chiarito esplicitamente che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell'Unione solo se sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.

4) Al fine di garantire la coerenza tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano sono inoltre necessarie alcune modifiche al titolo e alle note del modello di certificato sanitario relativo agli animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, di cui allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236. Tali modifiche sono necessarie per chiarire esplicitamente che il certificato in questione non può essere utilizzato per partite di animali acquatici destinati al consumo umano. Sebbene i centri di depurazione e i centri di spedizione siano stabilimenti di acquacoltura conformemente al regolamento (UE) 2016/429, le norme in materia di sanità pubblica proibiscono l'ingresso nell'Unione di animali acquatici se sono destinati a centri di depurazione o, in determinate circostanze, a centri di spedizione.

5) Al fine di fornire chiarezza al riguardo ed evitare fraintendimenti è opportuno modificare il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, in modo da chiarire che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell'Unione solo se sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.

6) Poiché i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 139 del 30.4.2004.

(2)

GU L 84 del 31.3.2016.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020).

(5)

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017).

Art. 1

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

1. nel capitolo 28 il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano (MODELLO FISH-CRUST-HC) è così modificato:

a) il punto II.2.3.1 è sostituito dal seguente:

«[4][6][II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da [4][un paese contrassegnato] [4][un territorio contrassegnato] [4][una zona contrassegnata] [4][un compartimento contrassegnato] dal [5]codice:_ - __ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di [3][animali acquatici] [3][prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi];]»;

b) le note sono sostituite dalle seguenti:

«Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

La parte II.2.4 del certificato non si applica ai seguenti crostacei e pesci, che possono pertanto provenire da un paese/territorio o una sua parte inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625:

a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;

b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;

c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;

d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione.

Il presente certificato si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi, compresi quelli destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429, destinati al consumo umano in conformità all'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.20: selezionare "Industria conserviera" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "Prodotti destinati al consumo umano" oppure "Ulteriore trasformazione" per gli altri casi.
Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.
Casella I.27:

descrizione della partita:

"Natura del prodotto": specificare se di acquacoltura o di origine selvatica.

"Tipo di trattamento": specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato.

"Impianto di fabbricazione": sono compresi navi officina, navi congelatrici, navi reefer, depositi frigoriferi e impianti di trasformazione.

.

Parte II

1) La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'UE.

2) La parte II.2 del presente certificato non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita consiste di:

a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione [*1];

b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano; o

c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell'Unione pronti per il consumo umano diretto.

3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

4) Cancellare la dicitura non pertinente.

5) Il codice del paese terzo/territorio/zona/compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

6) Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 del presente certificato non si applicano e dovrebbero essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti crostacei o pesci:

a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;

b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;

c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;

d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione.

7) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è sottoposto a un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.

8) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione ha adottato misure nazionali per una malattia specifica, che sono state approvate dalla Commissione conformemente all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.

9) Le specie elencate nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 in relazione a malattie per le quali gli Stati membri applicano misure nazionali come previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.

10) Deve essere firmato da:

- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;

- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

______________

[*1] Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018).»;"

2. nel capitolo 31, nel modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano (MODELLO MOL-HC) le note sono sostituite dalle seguenti:

«Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

La parte II.2.4 del certificato non si applica ai seguenti animali acquatici, che possono pertanto provenire da un paese o una sua regione inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625:

a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;

b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;

c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: "Regione di origine": indicare la zona di produzione e la relativa classificazione al momento della raccolta.

.

Parte II

1) La parte II.1 non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'UE.

2) La parte II.2 non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita consiste di:

a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (*2);

b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano; o

c) prodotti di origine animale ottenuti da animali diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell'Unione pronti per il consumo umano diretto.

3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

4) Cancellare la dicitura non pertinente.

5) Il codice del paese terzo/territorio/zona/compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

6) Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 non si applicano e dovrebbero essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti animali acquatici:

a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;

b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;

c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.

7) Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione nell'Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è sottoposto a un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.

8) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione ha adottato misure nazionali per una malattia specifica, che sono state approvate dalla Commissione conformemente all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.

9) Le specie elencate nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 in relazione a malattie per le quali gli Stati membri applicano misure nazionali come previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.

10) Deve essere firmato da:

- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;

- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

______________

[*2] Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018).»."

Art. 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è così modificato:

1. l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, corrisponde al modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II.»;

2. l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN