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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/622 DELLA COMMISSIONE, 15 aprile 2021

G.U.U.E. 16 aprile 2021, n. L 131

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per la segnalazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Entrata in vigore il: 6 maggio 2021

Applicabile dal: 6 maggio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 45 undecies, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Alle autorità di risoluzione è stato affidato il compito di fissare requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL) conformemente ai requisiti e alle procedure di cui agli articoli da 45 a 45 decies della direttiva 2014/59/UE. Per assistere l'Autorità bancaria europea (ABE) nel promuovere la convergenza in tutta l'Unione per quanto riguarda la determinazione del MREL, le autorità di risoluzione sono tenute, a norma dell'articolo 45 undecies della citata direttiva, a comunicare all'ABE, in coordinamento con le autorità competenti, il MREL da esse stabilito.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione (2) specifica i formati e i modelli che le autorità di risoluzione devono utilizzare per informare l'ABE delle decisioni che stabiliscono il MREL. Dall'adozione del suddetto regolamento di esecuzione i requisiti relativi alla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e, in particolare, le caratteristiche e le metodologie per stabilire il MREL degli enti creditizi e delle imprese di investimento di cui alla direttiva 2014/59/UE sono stati modificati e ulteriormente specificati dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

3) Al fine di agevolare il monitoraggio da parte dell'ABE delle decisioni relative al MREL e rendere possibile una valutazione della convergenza in tutta l'Unione nella determinazione del MREL, i formati e i modelli specificati per l'individuazione e la trasmissione all'ABE delle informazioni sul MREL da parte delle autorità di risoluzione dovrebbero essere adattati in modo da riflettere le modifiche della direttiva 2014/59/UE riguardanti, in particolare, i livelli di subordinazione ai fini del MREL e il MREL applicato alle entità che non sono entità soggette a risoluzione.

4) Per quanto riguarda i gruppi soggetti al MREL su base consolidata, è necessario chiarire quale autorità di risoluzione sia tenuta a trasmettere all'ABE le informazioni sul MREL. E' pertanto opportuno che le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni dei gruppi, in coordinamento con le autorità competenti, informino l'ABE del MREL stabilito per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione. Le informazioni dovrebbero comprendere il MREL stabilito sulla base di una decisione congiunta dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dalla prima, e dell'autorità di risoluzione responsabile della filiazione su base individuale. In assenza di una decisione congiunta, le informazioni dovrebbero comprendere anche le decisioni che stabiliscono il MREL adottate dall'autorità di risoluzione della filiazione in conformità, se del caso, della decisione che può essere adottata dall'ABE a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

5) Al fine di promuovere la convergenza delle prassi in materia di decisioni relative al MREL e rafforzare il monitoraggio da parte dell'ABE, è opportuno allineare i periodi di segnalazione e le date di trasmissione all'ABE, da parte delle autorità di risoluzione, delle informazioni richieste nell'ambito delle segnalazioni integrali e semplificate.

6) Per migliorare la qualità dei dati e assicurare la comparabilità, le voci indicate nei modelli di segnalazione dovrebbero essere conformi al modello unico di punti di dati, come d'uso nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, indicare tutti i fenomeni aziendali pertinenti per la segnalazione uniforme delle decisioni relative al MREL e riportare tutte le specifiche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per la segnalazione. Per lo stesso motivo è opportuno che il formato per lo scambio dei dati sia stabilito nel sistema dell'ABE per le segnalazioni (EUCLID).

7) Per garantire la qualità, la coerenza e l'accuratezza dei dati oggetto di segnalazione, questi ultimi dovrebbero essere soggetti a regole comuni di convalida.

8) Data la portata delle necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/308, è opportuno, per motivi di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, abrogare tale regolamento di esecuzione e sostituirlo con un nuovo regolamento di esecuzione.

9) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

10) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 173 del 12.6.2014.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione, del 1° marzo 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le definizioni per l'individuazione e la trasmissione di informazioni da parte delle autorità di risoluzione al fine di informare l'Autorità bancaria europea del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 60 del 2.3.2018).

(3)

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019).

(4)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Informazioni da trasmettere all'ABE

Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all'ABE le informazioni specificate nei modelli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento relative alla determinazione del MREL conformemente agli articoli da 45 a 45 nonies e all'articolo 45 quaterdecies della direttiva 2014/59/UE.

Art. 2

Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga e per gli enti il cui importo di ricapitalizzazione è pari a zero

1. Per gli enti ai quali, a norma dell'articolo 45 septies, paragrafo 3, dell'articolo 45 septies, paragrafo 4, o dell'articolo 45 octies della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione rinunciano ad applicare il MREL, queste ultime trasmettono all'ABE soltanto le informazioni specificate nelle colonne da 0010 a 0100 e nella colonna 0270 dell'allegato I del presente regolamento.

2. Per gli enti per i quali l'importo di ricapitalizzazione fissato a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è pari a zero e per i quali non sono effettuati adeguamenti dell'importo per l'assorbimento delle perdite a norma del medesimo paragrafo, le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE soltanto le informazioni specificate nelle colonne da 0010 a 0080 e nella colonna 0270 dell'allegato I del presente regolamento.

Art. 3

Autorità incaricata della segnalazione e informazioni da segnalare per i gruppi

Per i gruppi soggetti al MREL su base consolidata conformemente all'articolo 45 sexies, all'articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 45 septies, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dalle seguenti autorità e nel seguente modo:

a) l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in coordinamento con l'autorità di vigilanza a livello di gruppo, informa l'ABE del MREL dell'impresa madre nell'Unione fissato su base consolidata;

b) le autorità di risoluzione che adottano le decisioni che stabiliscono il MREL, in coordinamento con l'autorità competente, informano l'ABE del MREL da applicare alle filiazioni del gruppo che rientrano nella loro giurisdizione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata e su base individuale, a seconda dei casi.

Art. 4

Periodi di segnalazione e date di trasmissione

Entro il 31 maggio di ogni anno le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 in relazione al MREL applicabile a decorrere dal 1° maggio dello stesso anno.

Art. 5

Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni

1. Le autorità di risoluzione presentano le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 nel formato per lo scambio di dati e conformemente alle specifiche tecniche e alle rappresentazioni del sistema dell'ABE per le segnalazioni (EUCLID).

2. Nel presentare le informazioni di cui agli articoli 1 e 2, le autorità di risoluzione rispettano le definizioni dei punti di dati del modello di punti di dati e le regole di convalida di cui all'allegato III, nonché le seguenti specifiche:

a) nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;

b) i dati numerici sono comunicati come segue:

i) i punti di dati del tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;

ii) i punti di dati del tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;

iii) i punti di dati del tipo di dati «numero intero» sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;

c) gli enti, le imprese di assicurazione e i soggetti giuridici sono identificati con l'identificativo della persona giuridica (LEI), se disponibile.

Art. 6

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 è abrogato.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO III

Modello unico di punti di dati e regole di convalida

PARTE PRIMA

Modello unico di punti di dati

Tutte le voci (data item) riportate negli allegati I e II devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati affinché i sistemi informatici delle autorità di risoluzione siano uniformi.

Il modello unico di punti di dati risponde ai criteri seguenti:

a) fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I e II;

b) indicare tutti i fenomeni aziendali di cui agli allegati I e II;

c) fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

d) presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;

e) prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario;

f) riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle comunicazioni che permettano di ottenere segnalazioni sulla risoluzione uniformi.

PARTE SECONDA

Regole di convalida

Alle voci (data item) riportate negli allegati I e II devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.

Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

a) stabilire il nesso logico tra punti di dati;

b) prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida;

c) verificare la coerenza dei dati comunicati;

d) verificare l'esattezza dei dati comunicati;

e) fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione non sia segnalata.