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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2021

G.U.R.I. 12 maggio 2021, n. 112

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE E IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale ha abrogato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013;

Visto, altresì, l'art. 20 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale dispone che, fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1

Modifica dell'allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni Anno del primo scambio di informazioni Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1 ANDORRA 2018 2017
2 ANTIGUA E BARBUDA 2020 2019
3 ARABIA SAUDITA 2018 2017
4 ARGENTINA 2017 2016
5 AUSTRALIA 2018 2017
6 AUSTRIA 2017 2016
7 AZERBAIJAN 2018 2017
8 BARBADOS 2019 2018
9 BELGIO 2017 2016
10 BONAIRE 2017 2016
11 BRASILE 2018 2017
12 BULGARIA 2017 2016
13 CANADA 2018 2017
14 COSTA RICA 2020 2019
15 CILE 2018 2017
16 CIPRO 2017 2016
17 COLOMBIA 2017 2016
18 COREA 2017 2016
19 CROAZIA 2017 2016
20 CURAÇAO 2021 2020
21 DANIMARCA 2017 2016
22 ESTONIA 2017 2016
23 FEDERAZIONE RUSSA 2018 2017
24 FINLANDIA* 2017 2016
25 FRANCIA** 2017 2016
26 GERMANIA 2017 2016
27 GIAPPONE 2018 2017
28 GIBILTERRA 2017 2016
29 GRECIA 2017 2016
30 GRENADA 2020 2019
31 GROENLANDIA 2018 2017
32 GUERNSEY 2017 2016
33 HONG KONG 2018 2017
34 INDIA 2017 2016
35 INDONESIA 2018 2017
36 IRLANDA 2017 2016
37 ISLANDA 2017 2016
38 ISOLA DI MAN 2017 2016
39 ISOLE COOK 2019 2018
40 ISOLE FAROE 2017 2016
41 ISRAELE 2018 2017
42 JERSEY 2017 2016
43 LETTONIA 2017 2016
44 LIECHTENSTEIN 2017 2016
45 LITUANIA 2017 2016
46 LUSSEMBURGO 2017 2016
47 MALESIA 2018 2017
48 MALTA 2017 2016
49 MAURITIUS 2018 2017
50 MESSICO 2017 2016
51 MONACO 2018 2017
52 NORVEGIA 2017 2016
53 NUOVA ZELANDA 2018 2017
54 PAESI BASSI 2017 2016
55 PAKISTAN 2018 2017
56 PANAMA 2019 2018
57 PERU' 2021 2020
58 POLONIA 2017 2016
59 PORTOGALLO*** 2017 2016
60 REGNO UNITO 2017 2016
61 REPUBBLICA CECA 2017 2016
62 REPUBBLICA POPOLARE CINESE 2018 2017
63 REPUBBLICA SLOVACCA 2017 2016
64 ROMANIA 2017 2016
65 SABA 2017 2016
66 SAINT KITTS E NEVIS 2020 2019
67 SAINT LUCIA 2020 2019
68 SAN MARINO 2017 2016
69 SEYCHELLES 2017 2016
70 SINGAPORE 2018 2017
71 SINT EUSTATIUS 2017 2016
72 SLOVENIA 2017 2016
73 SPAGNA**** 2017 2016
74 SUDAFRICA 2017 2016
75 SVEZIA 2017 2016
76 SVIZZERA 2018 2017
77 TURCHIA 2020 2019
78 UNGHERIA 2017 2016
79 URUGUAY 2018 2017

.

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Art. 2

Modifica dell'allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni
1 ALBANIA
2 ANDORRA
3 ANGUILLA
4 ANTIGUA E BARBUDA
5 ARABIA SAUDITA
6 ARGENTINA
7 ARUBA
8 AUSTRALIA
9 AUSTRIA
10 AZERBAIJAN
11 BARBADOS
12 BAHAMAS
13 BAHRAIN
14 BELGIO
15 BELIZE
16 BERMUDA
17 BONAIRE
18 BRASILE
19 BRUNEI
20 BULGARIA
21 CANADA
22 CILE
23 CIPRO
24 COLOMBIA
25 COREA
26 COSTA RICA
27 CROAZIA
28 CURAÇAO
29 DANIMARCA
30 DOMINICA
31 ECUADOR
32 EMIRATI ARABI UNITI
33 ESTONIA
34 FEDERAZIONE RUSSA
35 FINLANDIA*
36 FRANCIA**
37 GERMANIA
38 GHANA
39 GIAPPONE
40 GIBILTERRA
41 GRECIA
42 GRENADA
43 GROENLANDIA
44 GUERNSEY
45 HONG KONG
46 INDIA
47 INDONESIA
48 IRLANDA
49 ISLANDA
50 ISOLA DI MAN
51 ISOLE CAYMAN
52 ISOLE COOK
53 ISOLE FAROE
54 ISOLE MARSHALL
55 ISOLE TURKS E CAICOS
56 ISOLE VERGINI BRITANNICHE
57 ISRAELE
58 JERSEY
59 KAZAKISTAN
60 KUWAIT
61 LETTONIA
62 LIBANO
63 LIBERIA
64 LIECHTENSTEIN
65 LITUANIA
66 LUSSEMBURGO
67 MACAO
68 MALESIA
69 MALTA
70 MAROCCO
71 MAURITIUS
72 MESSICO
73 MONACO
74 MONSERRAT
75 NAURU
76 NIGERIA
77 NIUE
78 NORVEGIA
79 NUOVA CALEDONIA
80 NUOVA ZELANDA
81 OMAN
82 PAESI BASSI
83 PAKISTAN
84 PANAMA
85 PERU'
86 POLONIA
87 PORTOGALLO***
88 QATAR
89 REGNO UNITO
90 REPUBBLICA CECA
91 REPUBBLICA POPOLARE CINESE
92 REPUBBLICA SLOVACCA
93 ROMANIA
94 SABA
95 SAINT KITTS E NEVIS
96 SAINT LUCIA
97 SAINT VINCENT E GRENADINES
98 SAMOA
99 SAN MARINO
100 SEYCHELLES
101 SINGAPORE
102 SINT EUSTATIUS
103 SINT MAARTEN
104 SLOVENIA
105 SPAGNA****
106 SUDAFRICA
107 SVEZIA
108 SVIZZERA
109 TURCHIA
110 UNGHERIA
111 URUGUAY
112 VANUATU

.

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione,

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2021

Il direttore generale delle finanze

LAPECORELLA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate

RUFFINI