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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/645 DELLA COMMISSIONE, 15 aprile 2021

G.U.U.E. 20 aprile 2021, n. L 133

Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 10 maggio 2021

Applicabile dal: 10 maggio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.

2) L'allegato I di tale regolamento stabilisce un elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti.

3) La procedura per autorizzare la Moldova ad esportare latte e prodotti a base di latte nell'Unione è in corso e sarà completata a tempo debito. Nel frattempo la Moldova ha presentato una richiesta di autorizzazione per il transito attraverso l'Unione di gelati, che sono considerati prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti a base di latte. Al fine di ottenere tale autorizzazione, la Moldova ha chiesto di essere inserita nella colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 come paese terzo il cui latte crudo e i cui prodotti a base di latte sono stati sottoposti al trattamento prescritto da tale regolamento (trattamento «C») per attenuare il rischio di diffusione dell'afta epizootica attraverso i prodotti a base di latte.

4) Viste le garanzie fornite dalle autorità competenti moldove sulla corretta applicazione del trattamento «C» ai prodotti del latte contenuti nei prodotti composti, è opportuno inserire la Moldova nella colonna «C» dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

5) Tale aggiunta nella colonna C dell'allegato I non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti da altre disposizioni della normativa dell'Unione concernenti le importazioni nell'Unione e l'immissione sul suo mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelle relative all'inserimento degli stabilimenti negli elenchi a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3).

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 18 del 23.1.2003.

(2)

Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).

Art. 1

Nella tabella di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, dopo la voce «MA-Marocco» è inserita la voce seguente:

«MD Moldova 0 0 +».

.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN