
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/652 DELLA COMMISSIONE, 10 febbraio 2021
G.U.U.E. 21 aprile 2021, n. L 135
Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le attività e i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 aprile 2021
Applicabile dal: 28 aprile 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 37, lettera a), punti ii) e vi), lettera b), lettera c), punti i) e ii), e lettera d), l'articolo 173, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 231, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il titolo II del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2) stabilisce le norme relative alle attività e ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli.
2) Gli Stati membri possono consentire alle organizzazioni di produttori di esternalizzare determinate attività. In alcuni Stati membri le organizzazioni di produttori sono grandi imprese, che in molti casi detengono più livelli di filiali. Le disposizioni in materia di esternalizzazione dovrebbero pertanto essere riformulate per includere i casi in cui le attività sono esternalizzate a soggetti strettamente collegati al produttore.
3) Negli ultimi anni la produzione di funghi non è più limitata al genere Agaricus. Le organizzazioni di produttori specializzate nella produzione di funghi producono altre varietà di funghi coltivati quali Pleurotus, Shiitake e Agrocybe, che corrispondono alle esigenze del mercato e alle aspettative dei consumatori. Pertanto è opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni sulla base di calcolo del valore della produzione commercializzata di funghi destinati alla trasformazione, al fine di coprire un maggior numero di varietà di funghi coltivati.
4) Conformemente alle proposte legislative della Commissione sulla futura politica agricola comune (PAC), il regime di aiuti per gli ortofrutticoli sarà integrato nei futuri piani strategici della PAC degli Stati membri. In attesa dell'adozione di tali proposte, il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce alcune disposizioni transitorie per gli anni 2021 e 2022. In particolare, per garantire la corretta integrazione di detto regime di aiuti nella futura PAC, i programmi operativi in vigore nel settore degli ortofrutticoli che non abbiano raggiunto la durata massima di cinque anni possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2022. Inoltre i nuovi programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli possono essere approvati solo per una durata massima di tre anni. Poiché i programmi operativi in questione devono essere conformi alla strategia nazionale, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prorogare la rispettiva strategia nazionale fino al 31 dicembre 2025.
5) L'indennizzo assicurativo ricevuto in alcuni casi di riduzione della produzione può essere incluso nel calcolo del valore della produzione commercializzata. E' opportuno precisare quando debba essere incluso, ossia nel calcolo del valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui è effettivamente versato.
6) Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi devono essere limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese relative ad azioni e misure nell'ambito dei programmi operativi, l'uso da parte degli Stati membri di tassi forfettari, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie dovrebbe essere allineato alle norme applicabili ai programmi di sviluppo rurale.
7) Il titolo II, capo III, del regolamento delegato (UE) 2017/891 contiene norme sulle misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi, tra l'altro, i ritiri dal mercato. Nella sua relazione speciale n. 23/2019 «Stabilizzazione del reddito degli agricoltori: è disponibile una gamma completa di strumenti, ma occorre porre rimedio al loro limitato utilizzo e alle compensazioni eccessive», del 5 dicembre 2019 (4), la Corte dei conti europea ha espresso preoccupazioni per quanto riguarda alcuni aspetti del regime di ritiro degli ortofrutticoli, in particolare riguardo ai prodotti trasformati ottenuti da prodotti ritirati, ravvisando un rischio di compensazione eccessiva. La Corte dei conti europea raccomanda di stabilire l'aiuto finanziario massimo dell'Unione per i ritiri di ortofrutticoli trasformati destinati alla distribuzione gratuita, al fine di evitare possibili effetti di compensazione eccessiva. Pertanto le disposizioni relative al sostegno per i ritiri dal mercato di ortofrutticoli trasformati destinati alla distribuzione gratuita dovrebbero specificare che i pagamenti ai trasformatori devono compensare unicamente i costi di trasformazione, evitando qualsiasi sovracompensazione.
8) E' opportuno chiarire le norme relative al sostegno per i ritiri dal mercato che riguardano l'applicazione del limite del 5 % del volume della produzione commercializzata.
9) Tenuto conto dell'importanza di razionalizzare, semplificare e coordinare meglio gli strumenti esistenti e integrarli se necessario con nuove azioni, è opportuno che le disposizioni relative all'attuazione delle azioni di assicurazione del raccolto siano allineate alle norme applicabili ai programmi di sviluppo rurale.
10) Per aumentare l'attrattiva della misura di orientamento quale misura di prevenzione e gestione delle crisi, è opportuno rendere più flessibili le condizioni di ammissibilità per il destinatario dell'orientamento.
11) Le organizzazioni di produttori sono tenute a valutare l'attuazione dei loro programmi operativi. Poiché l'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (5) è stato sostituito, è opportuno sopprimere il riferimento a tale articolo nelle norme relative alla relazione di valutazione che figurano nel regolamento delegato (UE) 2017/891.
12) Alcune disposizioni transitorie sono obsolete e dovrebbero quindi essere soppresse.
13) A norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione la media ponderata dei prezzi alla produzione rilevati per i prodotti ortofrutticoli corrispondenti ai tipi e alle varietà di prodotti, ai calibri e alle presentazioni di cui all'allegato VI di detto regolamento. Al fine di rispecchiare fedelmente la situazione del mercato è opportuno aggiornare i dettagli su «tipo/varietà», «presentazione/calibro» e «mercati rappresentativi» per quanto riguarda i pomodori e le mele di cui a tale allegato. Inoltre, al fine di allineare quanto più possibile il sistema di comunicazione dei prezzi previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/891 alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (6), l'elenco dei prodotti per i quali gli Stati membri devono comunicare settimanalmente i prezzi alla Commissione dovrebbe essere ridotto da 32 a 16 prodotti. Tale elenco limitato a 16 prodotti sarebbe identico all'elenco di prodotti che figura nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2017/891. Infine, è opportuno depennare il Regno Unito dall'elenco dei «mercati rappresentativi».
14) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/891,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017).
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020).
Corte dei conti europea - Relazione speciale n. 23/2019 «Stabilizzazione del reddito degli agricoltori: è disponibile una gamma completa di strumenti, ma occorre porre rimedio al loro limitato utilizzo e alle compensazioni eccessive - https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=52395.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017).
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891
Il regolamento delegato (UE) 2017/891 è così modificato:
1) l'articolo 13 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine "filiale" comprende qualsiasi soggetto facente parte di una catena di filiali. Tuttavia, gli Stati membri possono escludere l'esternalizzazione di attività a un soggetto facente parte di una catena di filiali.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'organizzazione di produttori che esternalizza un'attività conclude un accordo commerciale scritto in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale o un soggetto facente parte di una catena di filiali, ai fini dell'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale per l'esecuzione di tale attività.
Tuttavia, l'attività si considera svolta dall'organizzazione di produttori se è effettuata da un'associazione di organizzazioni di produttori o da una cooperativa i cui soci sono essi stessi cooperative qualora l'organizzazione di produttori ne sia socia o da una filiale o da un soggetto facente parte di una catena di filiali che soddisfa il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8.»;
2) l'articolo 22 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) al 70 % per i funghi in scatola Agaricus bisporus e altri funghi coltivati conservati in salamoia;»
b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 7, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.»;
3) all'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Gli Stati membri possono decidere di prorogare la loro strategia nazionale fino al 31 dicembre 2025. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di proroga.»;
4) all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti.
Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie, fatta eccezione per le spese connesse alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.
Inoltre gli Stati membri possono decidere di usare tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie differenziati per tenere conto di specificità regionali o locali.»;
5) l'articolo 45 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«La somma delle spese di trasporto, cernita e imballaggio dei prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita di ortofrutticoli trasformati di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e agli allegati IV e V di detto regolamento, aggiunta al massimale di sostegno per i ritiri dal mercato di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2 del presente articolo, non supera il prezzo medio di mercato nella fase di "uscita dall'organizzazione di produttori" o nella fase di "uscita dal trasformatore" del prodotto trasformato in questione nei tre anni precedenti.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La quota di ritiri dal mercato di un dato prodotto di una data organizzazione di produttori effettuati in un dato anno è stabilita come segue:
a) non supera il 10 % del volume medio della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni precedenti; e
b) in totale, la somma delle percentuali nell'arco di tre anni consecutivi non supera 15 sommando la quota calcolata conformemente alla lettera a) per l'anno in corso alle quote dei ritiri dal mercato dei due anni precedenti calcolate sulla base del rispettivo volume di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei medesimi due anni precedenti.
In mancanza dei dati sul volume della produzione commercializzata di uno o di tutti gli anni precedenti, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.
Tuttavia, tale percentuale di ritiri non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o secondo qualsiasi altra modalità autorizzata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento.»;
6) all'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia il sostegno pubblico complessivo per l'assicurazione del raccolto non può superare l'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite.»;
7) all'articolo 51 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il destinatario dell'orientamento è un'organizzazione di produttori riconosciuta, un gruppo di produttori riconosciuto o i singoli produttori, non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni.»;
8) all'articolo 57, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La valutazione assume la forma di una relazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo.»;
9) all'articolo 80, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
10) gli allegati II, III e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati II, III e VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 sono così modificati:
1) all'allegato II, il punto 19 è sostituito dal seguente:
«19. Investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende e/o nei locali appartenenti all'organizzazione di produttori o ai suoi soci produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o ai suoi soci produttori, o ad una filiale o un soggetto facente parte di una catena di filiali conforme al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8.»;
2) l'allegato III è così modificato:
a) al punto 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Per procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie per ognuna delle categorie di spese ammissibili di cui al primo comma.»;
b) il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Spese per riunioni e corsi di formazione, ove siano attinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliere e le spese di viaggio e alloggio.»;
3) l'allegato VI è sostituito dal seguente: