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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/665 DELLA COMMISSIONE, 22 aprile 2021

G.U.U.E. 23 aprile 2021, n. L 139

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo nello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 13 maggio 2021

Applicabile dal: 26 gennaio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 43,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 (2) della Commissione stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.

2) Con l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 (3) della Commissione, all'interno dello spazio aereo controllato potrebbe essere designato uno spazio aereo U-space nel quale gli aeromobili con equipaggio operano insieme agli aeromobili senza equipaggio. Per garantire la sicurezza di tali operazioni è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 al fine di integrare i necessari requisiti per i fornitori di servizi di traffico aereo riguardo al coordinamento con i fornitori di servizi U-space e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione.

3) All'interno dello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato, è opportuno che i fornitori di servizi di navigazione aerea mantengano la responsabilità della fornitura di servizi di navigazione aerea agli operatori di aeromobili con equipaggio. I fornitori di servizi di traffico aereo dovrebbero altresì effettuare una cosiddetta riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space per garantire il mantenimento di una segregazione sicura tra aeromobili con equipaggio e senza equipaggio.

4) E' opportuno istituire procedure e strutture di comunicazione specifiche tra i pertinenti enti dei servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi U-space, gli operatori UAS e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione, al fine di garantire un'applicazione coordinata della riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space da parte di tutte le parti interessate operative.

5) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e alle parti interessate coinvolte tempo sufficiente per adattare le loro procedure al nuovo quadro normativo prima che si applichi il presente regolamento.

6) L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha proposto misure nel suo parere n. 01/2020 (4) in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 212 del 22.8.2018.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(4)

https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1) all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«260. "spazio aereo U-space": una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all'interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l'ausilio di servizi U-space;

261. "servizio U-space": un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l'accesso sicuro, protetto ed efficiente allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS;

262. "servizio comune di informazione": un servizio che consiste nella diffusione di dati statici e dinamici per consentire la fornitura di servizi U-space ai fini della gestione del traffico di aeromobili senza equipaggio;

263. "riconfigurazione dinamica dello spazio aereo": la modifica temporanea dello spazio aereo U-space volta a far fronte a cambiamenti a breve termine nella domanda di traffico con equipaggio mediante l'adeguamento dei limiti geografici dello spazio aereo U-space.»;

2) nell'allegato IV, sezione 1, sottoparte A, è aggiunto il seguente punto ATS.OR.127:

«ATS.OR.127 Coordinamento da parte dei fornitori di servizi di traffico aereo nello spazio aereo U-space

I fornitori di servizi di traffico aereo:

a) forniscono su base non discriminatoria le pertinenti informazioni di traffico relative agli aeromobili con equipaggio necessarie nell'ambito dei servizi comuni di informazione di cui al regolamento (UE) 2021/664 [*1] per uno spazio aereo U-space istituito nello spazio aereo controllato in cui il fornitore di servizi di traffico aereo è designato per la fornitura dei propri servizi;

b) istituiscono le procedure di coordinamento e le strutture di comunicazione tra i pertinenti enti di servizi di traffico aereo, i fornitori di servizi U-space e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione per consentire la fornitura di tali dati.

___________

[*1] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space (GU L 139 del 23.4.2021).»;"

3) nell'allegato IV, sezione 2, sottoparte B, è inserito il seguente punto ATS.TR.237:

«ATS.TR.237 Riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space

Gli enti di controllo del traffico aereo:

a) limitano temporaneamente l'area all'interno dello spazio aereo U-space designato nella quale possono svolgersi operazioni UAS al fine di far fronte a cambiamenti a breve termine nella domanda di traffico con equipaggio mediante l'adeguamento dei limiti laterali e verticali dello spazio aereo U-space;

b) garantiscono che i pertinenti fornitori di servizi U-space e, ove applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione ricevano una notifica tempestiva ed efficace dell'attivazione, della disattivazione e delle limitazioni temporanee dello spazio aereo U-space designato.».

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN