
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 febbraio 2021, n. 67 (1)
G.U.R.I. 19 maggio 2021, n. 118
Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
Data sostituita con errata-corrige pubblicata nella G.U.R.I. 21 maggio 2021, n. 120.
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e, in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'articolo 3-quinquies;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e, in particolare, l'articolo 19, commi 5-bis e 5-ter;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico - disciplinari;
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 119, 9 agosto 2017, n. 611, 23 maggio 2018, n. 429, 12 marzo 2019, n. 208, che modificano ed integrano il citato decreto ministeriale n. 90 del 2009 di definizione dei settori artistico - disciplinari;
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89 e 30 dicembre 2010, n. 302, con i quali sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 125, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 126, con il quale sono stati individuati i nuovi settori disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati individuati i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 luglio 2014, n. 581, con il quale sono state individuate le Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, destinatarie del finanziamento disposto a norma dell'art. 19, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2018, n. 709, con il quale è stata integrata la tabella allegata al citato decreto del 3 luglio 2009, n. 90, con l'inserimento del nuovo campo disciplinare «Tecniche di costruzione e rifinitura dell'ancia doppia»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2019, n. 207, con il quale è stata modificata la tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, relativamente al settore artistico disciplinare CODI/20, con conseguente integrazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 17 luglio 2020, n. 366, con il quale sono stati modificati i campi disciplinari delle tabelle allegate al decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 124, in particolare nel Dipartimento degli strumenti ad arco e a corda - Scuola di mandolino.
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 maggio 2019;
Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica reso in data 17 luglio 2019, e della V e VII Commissione della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 3 e il 23 luglio 2019;
Vista la nota del 5 febbraio 2021, prot. n. 0001624, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 103 del 15 gennaio 2021 trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) «Ministro», il Ministro dell'università e della ricerca;
b) «Legge», la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
c) «Istituzioni», l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM);
d) «Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212», le Accademie legalmente riconosciute e le Istituzioni non statali che annoverano singoli corsi accreditati;
e) «CNAM», il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
f) «CUN», il Consiglio universitario nazionale.
Competenze
1. Il CNAM è organo consultivo del Sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Esso esercita le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 della Legge e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa di riferimento.
Composizione
1. Il CNAM è composto da 27 membri, di cui 25 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e due designati dal Ministro. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo. In caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico.
2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono così individuate:
a) cinque rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali, ivi incluse le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
b) due rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di cui uno per il settore delle arti visive e del design e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;
c) un rappresentante del personale docente degli ISIA;
d) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
e) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica;
f) nove rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;
g) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle predette Istituzioni che applicano il contratto collettivo di comparto;
h) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
i) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali;
l) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
m) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
n) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.
3. La nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali, con incarichi presso il Ministero dell'università e della ricerca, e con incarichi presso l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. A tal fine la presentazione di candidature di rappresentanti sindacali, o di titolari di incarichi presso il MUR o presso l'ANVUR, è corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione.
4. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga negli ultimi sei mesi del mandato. La mancata elezione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), g), h), i), l), m) e n), non comporta l'invalidità dell'organo. L'organo è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti.
5. I componenti designati dal Ministro, in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta o del sopravvenire della causa d'incompatibilità di cui al comma 3, sono sostituiti, entro due mesi, per la durata residua del mandato originario.
Funzionamento
1. Il CNAM, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i componenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f). Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più anziano di età.
2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno, con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno.
3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni.
4. Il CNAM può articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte.
5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNAM.
6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.
7. La partecipazione al CNAM dà luogo esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante.
8. Al fine di assicurare la collaborazione tra il CNAM e il CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
9. Le sedute del consiglio sono valide se ad esse intervengono almeno 9 componenti.
Elettorato
1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari, funzionalmente accorpati in aree omogenee, così come determinate nell'allegata tabella A, che è parte integrante del presente regolamento. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), sono costituiti due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del design ed uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle Istituzioni.
4. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.
5. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito a personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.
6. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle discipline attinenti all'arte coreutica. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), sono costituiti nove distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, ai pianisti accompagnatori e ai percussionisti dell'Accademia nazionale di danza con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
8. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale amministrativo e tecnico dell'area EP delle Istituzioni con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
9. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h) i), l), m) e n), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione.
10. Il Ministero predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi può essere presentata opposizione al Ministero, presso il Segretariato generale, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.
Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature
1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente, dei direttori, del personale, e del personale amministrativo di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), ogni candidato, cui è attribuito l'elettorato passivo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, può presentare la propria candidatura utilizzando, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura telematica di cui all'articolo 10.
2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h), i), l), m), n), ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, utilizzando la medesima procedura telematica di cui al comma 1.
3. Le procedure per l'individuazione delle candidature si concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni.
4. La commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, verificata la regolarità delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 2 e provvede entro cinque giorni alla pubblicazione degli stessi mediante procedure telematiche.
5. Avverso gli elenchi di cui al comma 4 può essere presentata opposizione esclusivamente alla commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno dalla loro pubblicazione. La commissione elettorale centrale decide nei successivi cinque giorni e pubblica con le medesime modalità telematiche gli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 2. Il giudizio della commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.
Procedure di voto
1. Le operazioni di voto si svolgono nei tempi e secondo le modalità definite dall'Ordinanza di cui all'articolo 10, mediante l'utilizzo di procedure telematiche unificate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza.
2. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
Commissione elettorale centrale
1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle Istituzioni, da un docente delle Istituzioni e da due funzionari del Ministero, dei quali uno con funzioni di segretario.
2. La commissione è coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dal Ministero.
3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati formati ai sensi dell'articolo 6 e sulle questioni attinenti le procedure di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del Presidente.
4. All'istituzione e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.
Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti
1. Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro svolgimento è data tempestiva comunicazione per via telematica.
2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarità delle stesse, la commissione dà inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il Presidente è responsabile del procedimento e dispone di una carta elettronica personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione redige apposito verbale, allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui all'articolo 3, comma 2. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del procedimento presso il Segretariato generale, al termine di tutte le operazioni di scrutinio.
3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui all'articolo 3, comma 2, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
4. A parità di voti prevale il candidato più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e f), devono essere costituite da candidati appartenenti a Istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, più candidati appartenenti ad una medesima Istituzione è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Segretario generale del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui all'articolo 3, comma 2.
7. Il provvedimento di cui al comma 6 costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.
Ordinanza elettorale
1. Il Ministro, con ordinanza, emanata almeno quattro mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento. Per i componenti elettivi del CNAM si utilizza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica che assicuri, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.
2. In sede di prima applicazione l'ordinanza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Costituzione del CNAM
1. Acquisite le risultanze di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali, il Ministro nomina i componenti del CNAM di cui all'articolo 3, comma 1.
Abrogazioni
1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 febbraio 2021
Il Ministro: MANFREDI
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1177